Art. 2.
  1.  Le regioni  d'intesa  con  i Ministri  dell'ambiente  e per  le
politiche  agricole,  adottano  le  deroghe di  cui  all'art.  1  del
presente decreto, indicando:
  le  giustificazioni della  deroga tenuto  conto dell'entita'  della
popolazione  della   singola  specie,   con  la   precisazione  delle
valutazioni tecniche,  statistiche e  scientifiche acquisite  in sede
istruttoria, in ordine al punto di  cui alla lettera c) del paragrafo
1 dell'art. 9 della direttiva n. 409 / 79 / CEE;
   le specie e le quantita' oggetto della deroga;
  l'esame  delle diverse  soluzioni alternative  idonee a  soddisfare
l'esigenza degli interessi tutelati dall'art. 9, paragrafo 1, lettera
c), della direttiva n. 409 / 79 / CEE;
  le   condizioni    obiettivamente   verificabili    e   rigidamente
controllate,  idonee a  consentire impieghi  misurati di  determinati
uccelli in piccole quantita' ed inoltre i metodi selettivi di cattura
e detenzione;
  i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo
trattino del presente articolo, di abbattimento autorizzati;
   i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;
  le modalita', gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei
controlli effettuati;
   il termine finale di operativita' della deroga;
  il piano  di intervento  e le  guardie venatorie,  dipendenti dalle
amministrazioni  provinciali,  incaricate dell'attuazione,  le  quali
potranno avvalersi anche  dei proprietari o conduttori  dei fondi sui
quali si applicano i piani medesimi,  se muniti di licenza o, in caso
contrario, in loro  sostituzione, di persone dotate  di tale licenza,
nel  numero strettamente  necessario per  l'attuazione della  deroga,
nonche'  delle  guardie  forestali  o  delle  guardie  comunali  alle
condizioni previste  nell'art. 19, comma  2, della legge  11 febbraio
1992, n. 157.