Art. 2. 1. Le regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottano le deroghe di cui all'art. 1 del presente decreto, indicando: le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entita' della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva n. 409 / 79 / CEE; le specie e le quantita' oggetto della deroga; l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 409 / 79 / CEE; le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita' ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo trattino del presente articolo, di abbattimento autorizzati; i tempi e i luoghi di esercizio della deroga; le modalita', gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati; il termine finale di operativita' della deroga; il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonche' delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.