Art. 3. Norme generali relative agli ordinamenti tabellari 3.1. - Le tabelle A e B, che definiscono gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientificodisciplinari di pertinenza e sull'attivita' minima, pratica e di tirocinio, perche' lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono decretate ed aggiornate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita', con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. 3.2. - La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili e' decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.