Art. 3.
          Norme generali relative agli ordinamenti tabellari
  3.1. -  Le tabelle A e  B, che definiscono gli  standards nazionali
per  ogni singola  tipologia  di corso  di  diploma (sugli  obiettivi
formativi e relativi settori  scientificodisciplinari di pertinenza e
sull'attivita' minima,  pratica e  di tirocinio, perche'  lo studente
possa essere  ammesso all'esame finale) sono  decretate ed aggiornate
dal  Ministro   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica,  di  concerto con  il  Ministro  della sanita',  con  le
procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.
  3.2. -  La tabella  relativa ai requisiti  minimi necessari  per le
strutture accreditabili  e' decretata ed aggiornata  con le procedure
di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.