IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Vista la  legge 10  dicembre 1993, n.  515, sulla  disciplina delle
campagne  elettorali per  l'elezione alla  Camera dei  deputati e  al
Senato della Repubblica;
  Rilevato che per il giorno 14  dicembre 1997 sono stati convocati i
comizi  per l'elezione  suppletiva  del Senato  della Repubblica  nel
collegio uninominale n. 2 della  regione Friuli - Venezia Giulia (che
comprende  i   comuni  di  Aiello  del   Friuli,  Aquileia,  Attimis,
Campolongo  al   Torre,  Cervignano  del   Friuli,  Chiopris-Viscone,
Cividale del Friuli, Corno  di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello,
Grimacco, Lusevera, Manzano,  Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto,
Pulfero, Resia,  Ruda, San  Giovanni al  Natisone, San  Leonardo, San
Pietro al  Natisone, San  Vito al  Torre, Savogna,  Stregna, Taipana,
Tapogliano,  Terzo d'Aquileia,  Torreano,  Trivignano Udinese,  Villa
Vicentina,  Visco, Capriva  del Friuli,  Cormons, Doberdo'  del Lago,
Dolegna  del Collio,  Farra d'Isonzo,  Fogliano Redipuglia,  Gorizia,
Gradisca  d'Isonzo, Grado,  Mariano  del  Friuli, Medea,  Monfalcone,
Moraro, Mossa,  Romans d'Isonzo,  Ronchi dei Legionari,  Sagrado, San
Canzian d'Isonzo, San Floriano del  Collio, San Lorenzo Isontino, San
Pier  d'Isonzo,  Savogna  d'Isonzo, Staranzano,  Turriaco,  Villesse,
Duino - Aurisina, Monrupino, Sgonico;
  Ritenuta  la  necessita'  di   provvedere,  secondo  la  competenza
attribuitagli e relativamente all'elezione suppletiva anzidetta, alla
definizione delle  modalita' e  dei contenuti della  comunicazione di
cui  all'art. 1,  comma  2, della  legge 10  dicembre  1993, n.  515,
nonche' alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del
principio di parita' nelle  concrete modalita' di utilizzazione degli
spazi  di propaganda  sulla  stampa quotidiana  e  periodica e  nella
radiodiffusione  sonora e  televisiva  e per  assicurare il  concreto
conseguimento  degli obiettivi  di parita'  di trattamento  anche nei
programmi  e   servizi  di  informazione  elettorale   dei  programmi
radiotelevisivi;
  Ritenuta la necessita' di  provvedere altresi' alla definizione dei
criteri  di determinazione  e dei  limiti massimi  delle tariffe  per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
  Ritenuta l'estraneita' delle  trasmissioni di propaganda elettorale
e  degli  inerenti avvisi  ai  limiti  quantitativi previsti  per  le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
  Ritenuti   concretamente   rilevanti,   ai  fini   della   campagna
elettorale,  gli   editori  che   pubblicano  testate   quotidiane  o
periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione negli
anzidetti comuni interessati dalla precisata consultazione elettorale
suppletiva nonche' le emittenti  radiotelevisive che hanno diffusione
nella stessa area, interessate agli eventi locali;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                      Comunicazione preventiva
  1. Gli  editori di  giornali quotidiani e  periodici o  di edizioni
locali di questi,  con diffusione che si estende ai  comuni di Aiello
del Friuli,  Aquileia, Attimis,  Campolongo al Torre,  Cervignano del
Friuli,  Chiopris-Viscone, Cividale  del  Friuli,  Corno di  Rosazzo,
Drenchia, Faedis, Fiumicello,  Grimacco, Lusevera, Manzano, Moimacco,
Nimis, Premariacco,  Prepotto, Pulfero, Resia, Ruda,  San Giovanni al
Natisone, San  Leonardo, San Pietro  al Natisone, San Vito  al Torre,
Savogna,  Stregna, Taipana,  Tapogliano, Terzo  d'Aquileia, Torreano,
Trivignano  Udinese,  Villa  Vicentina, Visco,  Capriva  del  Friuli,
Cormons,  Doberdo'  del Lago,  Dolegna  del  Collio, Farra  d'Isonzo,
Fogliano Redipuglia,  Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado,  Mariano del
Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei
Legionari, Sagrado,  San Canzian  d'Isonzo, San Floriano  del Collio,
San   Lorenzo  Isontino,   San  Pier   d'Isonzo,  Savogna   d'Isonzo,
Staranzano, Turriaco, Villesse, Duino - Aurisina, Monrupino, Sgonico,
che  intendono  diffondere  a  qualsiasi titolo,  nei  trenta  giorni
precedenti  la  data  delle   votazioni,  propaganda  elettorale  per
l'elezione  suppletiva  del  Senato  della  Repubblica  nel  collegio
uninominale n. 2 della regione Friuli - Venezia Giulia fissata per il
giorno  14 dicembre  1997, sono  tenuti, entro  il giorno  8 novembre
1997,  a  dare preventiva  notizia  dell'offerta  dei relativi  spazi
attraverso  un apposito  comunicato pubblicato  sulla stessa  testata
interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di  effettiva distribuzione e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile  pubblicare su di  questa, nel termine  anzidetto, il
comunicato preventivo,  la diffusione di propaganda  non potra' avere
inizio che  dal numero successivo  a quello recante  la pubblicazione
del  comunicato sulla  testata,  salvo che  il  comunicato sia  stato
pubblicato, nel termine  prescritto e nei modi di cui  al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
  2.  Il comunicato  preventivo deve  essere pubblicato  con adeguato
rilievo,  sia per  collocazione sia  per modalita'  grafiche, e  deve
precisare:
  a) l'avvenuta predisposizione di  un codice di autoregolamentazione
per la  definizione degli spazi disponibili  nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono  della   redazione  della  testata  e   degli  uffici  della
concessionaria   di    pubblicita'   presso   cui   il    codice   di
autoregolamentazione e' depositato;
  b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato  ad ogni singolo giorno di
pubblicazione,  entro  il quale  gli  spazi  medesimi possono  essere
prenotati;
  c)  le tariffe  per  l'accesso a  tali  spazi, quali  autonomamente
determinate per ogni  singola testata secondo i criteri  e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
  d) ogni  eventuale ulteriore circostanza od  elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
  3.  Nel caso  di edizioni  locali o  comunque di  pagine locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tale  intendendosi  ai  fini  del
presente  atto le  testate  con  diffusione pluriregionale,  dovranno
indicarsi distintamente le  tariffe praticate per le  pagine locali e
le pagine nazionali  nonche', ove diverse, le altre  modalita' di cui
al precedente comma.
  4. Il comunicato puo' essere  pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  5.   La   tempestiva   pubblicazione  del   comunicato   preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato
dal  comma 1.  In caso  di mancato  rispetto del  termine a  tal fine
stabilito nel comma 1 e fermo  quanto previsto nello stesso comma per
le testate  periodiche, la  diffusione di  propaganda non  puo' avere
inizio che  dal quinto giorno  successivo alla data  di pubblicazione
del comunicato preventivo.