Art. 11.
                       Divieto di pubblicita'
  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai  sensi dell'art.  2  della  legge 10  dicembre  1993,  n. 515,  la
pubblicita' elettorale.
  2. Si considerano forme di pubblicita' vietata, oltre agli spot:
  a)   le   trasmissioni   contenenti  esclusivamente   elementi   di
spettacolarizzazione, scene  artificiosamente accattivanti  anche per
la non  genuinita' di  eventuali prospettazioni  informative, slogan,
inviti al voto non accompagnati da un'adegnata - ancorche' succinta -
presentazione  politica di  candidati e  / o  di programmi  e /  o di
linee;
  b) le  trasmissioni che usano,  attraverso elementi atti  a destare
rifiuto, le stesse tecniche di  suggestione indicate sotto la lettera
a) per offrire esclusivamente un immagine negativa dei competitori.