Art. 11. Divieto di pubblicita' 1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicita' elettorale. 2. Si considerano forme di pubblicita' vietata, oltre agli spot: a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinita' di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adegnata - ancorche' succinta - presentazione politica di candidati e / o di programmi e / o di linee; b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera a) per offrire esclusivamente un immagine negativa dei competitori.