Art. 12.
          Programmi e servizi informativi; altri programmi
  1.  A decorrere  dal  trentesimo giorno  precedente  la data  della
votazione, nei  programmi radiotelevisivi di informazione,  anche non
elettorale,  riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata  giornalistica registrata  nei  modi  previsti dall'art.  10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,
esponenti di partiti e movimenti  politici, membri del Governo, della
giunta e del  consiglio regionale del Friuli -  Venezia Giulia, delle
giunte  e   dei  consigli  provinciali  e   comunali  del  territorio
interessato alla  consultazione elettorale e'  ammessa esclusivamente
nei   limiti  della   esigenza   di  assicurare   la  completezza   e
l'imparzialita' dell'informazione. In particolare:
  a)  la presenza  di  candidati, esponenti  di  partiti e  movimenti
politici,  membri del  Governo  e' ammessa  solo  in quanto  risponda
all'esigenza  di  assicurare una  corretta  informazione  su fatti  o
eventi di  interesse giornalistico,  non attinenti  alla competizione
elettorale, legati all'attualita' della cronaca;
  b) la  presenza dei membri  della giunta e del  consiglio regionale
nonche'  delle giunte  e dei  consigli degli  enti locali  e' ammessa
qualora sia  esclusivamente riferita  a fatti  o eventi  di rilevanza
locale  non attinenti  alla  competizione  per l'elezione  suppletiva
della Camera dei deputati;
  c) puo' essere  mandata in onda la ripresa in  diretta o registrata
di fatti  o eventi di cui  siano partecipi i soggetti  indicati nelle
lettere  a)  e  b),  che attengano  alla  competizione  elettorale  o
comunque rilevino ai fini di  questa, al limitato scopo di assicurare
la  completezza dell'informazione,  sempre che  la ripresa  abbia una
durata commisurata  a quella media  delle altre notizie  recate dalla
stessa trasmissione informativa, sia  limitata ad immagini commentate
senza  brani  in voce  dei  soggetti  anzidetti  e sia  garantita  la
corretta  e neutrale  rappresentazione delle  posizioni espresse;  la
selezione  dei fatti  e degli  eventi  da riprendere,  per quanto  in
particolare riguarda  manifestazioni o comizi, deve  rispondere ad un
criterio di  pari opportunita' per  le diverse parti  impegnate nella
competizione  elettorale  nell'arco  dell'intero  ciclo  dei  servizi
trasmessi a decorrere dal trentesimo  giorno precedente la data della
votazione.
  2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano
trattate questioni di rilievo  ai fini della competizione elettorale,
le posizioni rispettivamente assunte  al riguardo dalle diverse forze
politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in
modo corretto e  completo. Rimane salva la liberta' di  commento e di
critica  che,   in  una  chiara  distinzione   tra  l'informazione  e
l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
  3. Nei  programmi e  servizi di informazione  elettorale realizzati
con  l'intervento esclusivo  degli operatori  della comunicazione  le
emittenti  radiotelevisive  sono tenute  a  garantire  la parita'  di
trattamento  tra  i  diversi  competitori nonche'  la  completezza  e
l'imparzialita' dell'informazione.
  4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali
a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale
di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda.
Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata
negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico,
ove sia ammesso, nelle trasmissioni  in cui partecipano i candidati o
i  rappresentanti   delle  forze  politiche  in   competizione,  deve
salvaguardare una  presenza equilibrata  delle diverse  posizioni. Il
conduttore  ha il  dovere di  curare che  durante la  trasmissione il
pubblico mantenga un contegno corretto.
  5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai
programmi e servizi informativi, e'  vietata la presenza dei soggetti
di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni rediotelevisive diverse da
quelle  di  propaganda  elettorale.  Non  si  considera  presenza  in
trasmissione  la ripresa  dei  soggetti anzidetti  nel  corso di  una
telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia
occasionale,  non   ripetuta  e  tecnicamente  non   evitabile  senza
pregiudizio dell'integrita'  della trasmissione e  comunque rimangano
esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
  6. E' fatto comunque divieto a  registi, a conduttori ed ospiti dei
programmi di  qualsiasi genere  di fornire,  nel contesto  di questi,
anche in forma  indiretta, indicazioni di voto  o manifestare proprie
preferenze di voto.
  7. Ai fini  di quanto previsto nel comma 1  si intendono ricompresi
nei fatti od eventi  di interesse giornalistico legati all'attualita'
della  cronaca  anche  gli  esiti di  altre  competizioni  elettorali
svoltesi nel periodo considerato nello stesso comma 1.