Art. 12. Programmi e servizi informativi; altri programmi 1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e del consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale e' ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. In particolare: a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualita' della cronaca; b) la presenza dei membri della giunta e del consiglio regionale nonche' delle giunte e dei consigli degli enti locali e' ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati; c) puo' essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere a) e b), che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunita' per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione. 2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la liberta' di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. 3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parita' di trattamento tra i diversi competitori nonche' la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto. 5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, e' vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni rediotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrita' della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi. 6. E' fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto. 7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca anche gli esiti di altre competizioni elettorali svoltesi nel periodo considerato nello stesso comma 1.