Art. 13.
                  Conservazione delle registrazioni
  1.  I soggetti  di cui  all'  art. 6  sono tenuti  a conservare  la
registrazione  della  comunicazione  preventiva di  cui  allo  stesso
articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con
diffusione nei comuni  indicati nell'art. 6 sono  tenuti a conservare
le  registrazioni della  totalita'  dei programmi  trasmessi sino  al
giorno delle votazioni  per i tre mesi successivi a  tale data, salvo
comunque   l'obbligo  di   conservare  sino   alla  conclusione   del
procedimento  le  registrazioni dei  programmi  in  ordine ai  quali,
nell'anzidetto  termine,   sia  stata  notificata   contestazione  di
violazione della  normativa recata dalla  legge 10 dicembre  1993, n.
515,  ovvero delle  prescrizioni della  commissione parlamentare  per
l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle
disposizioni del presente atto.