Art. 13. Conservazione delle registrazioni 1. I soggetti di cui all' art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione nei comuni indicati nell'art. 6 sono tenuti a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.