Art. 16.
                           S o n d a g g i
  1. Ai sensi  dell'art. 6 della legge 10 dicembre  1993, n. 515, nei
quindici  giorni  precedenti la  data  della  votazione e  sino  alla
chiusura  delle operazioni  di voto,  e' vietato  rendere pubblici  o
comunque diffondere  i risultati  di sondaggi  demoscopici sull'esito
dell'elezione e sugli orientamenti politici  e di voto degli elettori
anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto
anzidetto.  La  violazione  del   divieto,  se  commessa  durante  lo
svolgimento delle  votazioni, e' sanzionata anche  penalmente a norma
dell'art. 15,  comma 4, della  legge 10  dicembre 1993, n.  515, come
sostituito  dall'art. 1  del decreto-legge  4 febbraio  1994, n.  88,
convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.
  2. Fermo il divieto  di cui al comma 1, sino  al giorno 28 novembre
1997 la diffusione  o pubblicazione anche parziale  dei risultati dei
sondaggi deve  essere accompagnata dalle seguenti  indicazioni, della
cui  veridicita'   e'  responsabile  il  soggetto   che  realizza  il
sondaggio:
  a) soggetto  che ha  realizzato il sondaggio  e, se  realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
  b) committente e acquirenti;
  c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  d)  metodo di  raccolta delle  informazioni e  di elaborazione  dei
dati;
  e) domande rivolte;
  f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  g) criteri seguiti per la formazione del campione;
  h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio.
  3. Le disposizioni  dei precedenti commi si applicano  anche per le
pubblicazioni  o  diffusioni  di  risultati  che  indichino  la  sola
posizione reciproca dei competitori.
  4.  Fino alla  chiusura  delle  operazioni di  voto  e' vietata  la
pubblicazione e la  trasmissione dei risultati di  inviti, rivolti al
pubblico  o  a soggetti  selezionati  anche  nel corso  di  inchieste
giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.