Art. 19.
  Al fine  di tutelare  il preminente  interesse alla  trasparenza ed
alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani
e periodici e  le emittenti radiotelevisive sono  tenuti a provvedere
immediatamente alle  rettifiche rispettivamente previste  dall'art. 8
della  legge 2  febbraio 1948,  n. 47  e dall'art.  10 della  legge 6
agosto 1990, n. 223.