Art. 6. Comunicazione preventiva 1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Attimis, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris - Viscone, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Fiumicello, Grimacco, Lusevera, Manzano, Moimacco, Nimis, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Resia, Ruda, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, Savogna, Stregna, Taipana, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torreano, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, DuinoAurisina, Monrupino, Sgonico, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 2, della regione Friuli - Venezia Giulia fissate per il giorno 14 dicembre 1997, attraverso la cessione di spazi autogestiti e / o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti, entro il giorno 8 novembre 1997, a darne preventiva notizia attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare: a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e / o dei programmi da realizzare, nonche' per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui il codice e' depositato; b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione; c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'articolo 10, nonche' le eventuali condizioni di gratuita'; d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione deve intervenire; e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi e / o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale e' possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi gia' prenotati. 2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera c), puo' essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonche' presso gli uffici delle concessionarie di pubblicita'. 3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna. 4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non puo' avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.