Art. 7. Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda 1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio di parita' di opportunita' per tutti i competitori interessati. 2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare i programmi complessivamente previsti, ovvero gli spazi complessivamente disponibili, per la propaganda nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni. 3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente. 4. Entro il 9 novembre 1997 i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato al Garante entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo. 5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.