Art.  7.
                  Codice  di  autoregolamentazione
                per  le  trasmissioni  di propaganda
  1. I  soggetti di cui  all'art. 6,  sono tenuti a  determinare, per
ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle  trasmissioni di  propaganda, un apposito  codice di
autoregolamentazione   per   assicurare,    nell'offerta   di   spazi
autogestiti  e  nella realizzazione  di  programmi,  il rispetto  del
principio  di  parita'  di   opportunita'  per  tutti  i  competitori
interessati.
  2.   Il  codice   di  autoregolamentazione   deve  in   particolare
determinare i  programmi complessivamente previsti, ovvero  gli spazi
complessivamente  disponibili, per  la propaganda  nei trenta  giorni
precedenti la data delle votazioni.
  3. Il  codice di autoregolamentazione deve  rimanere a disposizione
di chiunque  intenda prenderne  visione presso le  sedi e  gli uffici
previsti  nella comunicazione  preventiva di  cui all'art.  6 e  deve
comunque essere conservato dall'emittente.
  4.  Entro il  9 novembre  1997  i soggetti  che svolgono  attivita'
radiotelevisiva  in  ambito  nazionale  inviano  al  Garante  per  la
radiodiffusione     e    l'editoria     copia    del     codice    di
autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il
comunicato preventivo  di cui all'art.  6, fermo quanto  disposto nel
comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve
essere inviato al Garante entro il  giorno successivo a quello in cui
viene diffuso il comunicato preventivo.
  5. Nello stesso  termine di cui al comma 4  i soggetti che svolgono
attivita' radiotelevisiva  in ambito locale inviano  copia del codice
di  autoregolamentazione  al  competente  comitato  regionale  per  i
servizi   radiotelevisivi.   In  caso   di   invio   del  codice   di
autoregolamentazione  all'ufficio  del  Garante, non  rimane  escluso
l'obbligo di trasmissione nei confronti  del comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi  ed il silenzio dell'ufficio  del Garante non
implica verifica di legittimita' del  codice, che rimane riservata al
momento della segnalazione di eventuali violazioni.