Art. 8.
                           C i r c u i t i
  1. Le  trasmissioni in contemporanea  da parte di  emittenti locali
che   operano  in   circuiti  nazionali   comunque  denominati   sono
considerate, ai fini  del presente atto, come  trasmissioni in ambito
nazionale;  i responsabili  del  circuito, o  in  difetto le  singole
emittenti  che  ne  fanno  parte, sono  tenuti,  in  particolare,  al
rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.
  2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione  autonoma, le  disposizioni  previste  per le  emittenti
locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.
  3.  Ogni   emittente  del  circuito  risponde   direttamente  delle
violazioni   realizzatesi    nell'ambito   delle    trasmissioni   in
contemporanea.