Art. 9. Modalita' delle trasmissioni di propaganda 1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalita' definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati. 2. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali. 3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parita'. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. 4. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto dei principi di lealta' e correttezza del dialogo democratico.