Art. 9.
             Modalita' delle trasmissioni di propaganda
  1. I  programmi di propaganda elettorale  possono realizzarsi nelle
formule  e nelle  modalita' definite  dall'emittente secondo  criteri
che, in  relazione ai tempi destinati  alla trasmissione, consentano,
in condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive
posizioni da parte dei soggetti politici interessati.
  2. I programmi di propaganda  elettorale, anche se di breve durata,
debbono essere  introdotti da un'indicazione della  relativa natura e
debbono  avere autonomia  nell'ambito  del palinsesto.  Gli spazi  di
propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.
  3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in
onda  in  identica fascia  oraria  e  debbono rispettare  nella  loro
rispettiva   articolazione   il   criterio  di   parita'.   Eventuali
registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le
esigenze  tecniche ed  organizzative, con  analogo anticipo  rispetto
alla data ed all'ora della trasmissione.
  4. I soggetti di cui all'art.  6 sono tenuti a far osservare, anche
attraverso   un   eventuale   responsabile  delle   trasmissioni   di
propaganda,  le  regole  del  codice  di  autoregolamentazione  e  ad
assicurare comunque il rispetto dei principi di lealta' e correttezza
del dialogo democratico.