Art. 3.
  1. La  certificazione indicata nell'art.  1 deve contenere  tutti i
dati previsti nello schema  di certificazione, esposti nella sequenza
in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e
della  denominazione.   Possono  non   essere  riportati   il  numero
progressivo  e la  denominazione  dei campi  non  compilati, se  tale
modalita' risulta piu' agevole per  il sostituto. Gli enti pubblici e
privati che erogano trattamenti  pensionistici possono, altresi', non
indicare nella predetta certificazione i dati  di cui ai punti: 3, 4,
5, 6 e 7 dell'allegato 1.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Visco