Art. 3. 1. La certificazione indicata nell'art. 1 deve contenere tutti i dati previsti nello schema di certificazione, esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione. Possono non essere riportati il numero progressivo e la denominazione dei campi non compilati, se tale modalita' risulta piu' agevole per il sostituto. Gli enti pubblici e privati che erogano trattamenti pensionistici possono, altresi', non indicare nella predetta certificazione i dati di cui ai punti: 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 1997 Il Ministro: Visco