(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
                 ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO,
           ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA
  La certificazione  contenente i dati  previsti nello schema  di cui
all'allegato 1 del presente decreto deve essere consegnata dai datori
di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di
cui agli  articoli 46 e  47 del Tuir,  nonche' dagli enti  pubblici o
privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi
corrisposti  nell'anno  1997,  le  relative  ritenute  operate  e  le
detrazioni  effettuate. Le  Amministrazioni  dello Stato  e gli  enti
pubblici  e privati  che corrispondono  trattamenti pensionistici  di
reversibilita'  devono certificare  gli  importi  corrisposti per  il
coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani
anche se minorenni e conviventi.
  La  certificazione  va consegnata  anche  per  attestare i  redditi
corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma  3, del Tuir, agli eredi del
sostituito. In tal caso, nelle annotazioni, devono essere indicati il
codice  fiscale  e i  dati  anagrafici  del  deceduto e  deve  essere
specificato  che trattasi  di  redditi  per i  quali  l'erede non  ha
l'obbligo di  presentare la dichiarazione dei  redditi. L'importo dei
redditi  corrisposti   agli  eredi   deve  essere   sempre  indicato,
rispettivamente, nel  punto 1 o  nel punto 2,  a seconda del  tipo di
reddito corrisposto, come piu' avanti specificato.
  Vanno certificati  anche gli  emolumenti assoggettati  a tassazione
separata  (arretrati relativi  ad  emolumenti di  anni precedenti  ed
indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni
erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974
o non ancora avvenute). Per le indennita' relative a rapporti cessati
anteriormente all'anno 1974 deve essere  utilizzato il mod. 102 -bis,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  62 del 15 marzo 1986. Qualora
debbano essere  certificati piu' redditi assoggettabili  a tassazione
separata, ma con aliquote o  basi imponibili diverse, potranno essere
consegnate  distinte certificazioni  ovvero potra'  essere consegnata
un'unica  certificazione inserendovi  gli  ulteriori punti  necessari
contraddistinti  dalla   corrispondente  numerazione   seguita  dalla
dicitura "bis".
  Nel caso  di erogazione di  indennita' ai sensi dell'art.  2122 del
codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di
eredita'  dovra' essere  consegnata  una  certificazione per  ciascun
avente diritto  o erede percettore delle  indennita' tenendo presente
che:
  devono  essere indicati  i  dati anagrafici  dell'avente diritto  o
erede;
  il  punto  28  deve  essere compilato  con  riferimento  all'avente
diritto o  erede al quale  e' consegnata la  presente certificazione,
mentre  gli  altri  punti  devono essere  compilati  con  riferimento
all'indennita' cosi' come maturata in capo al deceduto;
  nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati
anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredita' ovvero
di erogazioni di indennita' ai sensi dell'art. 2122 del codice civile
o delle leggi speciali corrispondenti.
  Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto
1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e
di  quelli a  questi assimilati  per i  quali spettano  le specifiche
detrazioni (stipendi, pensioni,  mensilita' aggiuntive, indennita' di
trasferta,  indennita'   corrisposte  da  terzi,  borse   di  studio,
trattamenti periodici  corrisposti dai fondi  pensione complementare,
compensi corrisposti ai  soci di cooperative di  produzione e lavoro,
ecc.)  al   netto  dei  contributi  previdenziali   e  assistenziali.
L'importo  degli  eventuali  compensi ed  indennita'  corrisposti  da
terzi, cioe'  quelli corrisposti  da soggetti  diversi dal  datore di
lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo
Stato,   deve   essere,   altresi',  separatamente   indicato   nelle
annotazioni e deve  essere specificato che trattasi  di compensi gia'
compresi nel punto 1.
  Qualora il  lavoratore si sia  avvalso della facolta'  di chiedere,
all'atto  dell'assunzione, al  successivo datore  di lavoro  di tener
conto  dei  redditi  corrisposti,  delle  ritenute  operate  e  delle
detrazioni effettuate  dal datore  di lavoro precedente,  la presente
certificazione  deve riportare  i dati  complessivi (compresi  quelli
relativi al  periodo dilavoro espresso  in giorni, alle  erogazioni a
fronte di spese sanitarie, all'imponibile assoggettato al Cssn, ecc.)
dei  due rapporti  di lavoro.  Nei punti  1 -bis  , 8  -bis e  9 -bis
devono, inoltre, essere indicate  le somme corrisposte, le detrazioni
e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro.
  Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente per  i quali non spettano le specifiche
detrazioni  (indennita',   gettoni  di  presenza  e   altri  compensi
corrisposti dallo Stato,  dalle regioni, dalle province  e dai comuni
per  l'esercizio  di  pubbliche funzioni,  indennita'  percepite  per
l'esercizio di  cariche pubbliche elettive, compensi  per l'attivita'
libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale, ecc.).
  Per quanto riguarda i singoli importi delle detrazioni, nel caso in
cui per  l'incapienza dell'imposta  lorda non siano  state attribuite
totalmente le  detrazioni, dopo aver indicato  l'importo teoricamente
spettante delle singole detrazioni nei punti da 3 a 7, nel punto 8 va
indicato l'importo totale  delle detrazioni effettivamente attribuito
in relazione all'imposta lorda del percipiente.
  Nel punto 9  va indicato il totale delle ritenute  d'acconto che il
sostituito dovra' esporre nella  eventuale dichiarazione dei redditi.
Qualora  siano state  effettuate  ritenute  in eccedenza,  risultanti
dalle operazioni di conguaglio, da rimborsare dal sostituto nel corso
dell'anno 1998 mediante compensazione il relativo importo va indicato
nelle annotazioni.
  Nel punto 10  va indicato il contributo  straordinario per l'Europa
trattenuto dal  sostituto nel  1997, specificando  nel punto  10 -bis
l'importo eventualmente trattenuto per assistenza fiscale.
  Nel punto 11 va indicato il  numero dei giorni compresi nel periodo
di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto
alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni
che hanno  dato diritto alla  retribuzione assoggettata a  ritenuta e
per i quali e' concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno
in ogni caso compresi le festivita', i riposi settimanali e gli altri
giorni non  lavorativi e  vanno sottratti  i giorni  per i  quali non
spetta  alcuna retribuzione  neanche differita,  quali le  mensilita'
aggiuntive ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza
corresponsione di assegni). Analogo criterio deve essere adottato per
i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei
giorni compresi nel  periodo di durata del  rapporto, vanno sottratti
quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione.
  In presenza di  contratti di lavoro dipendente  a tempo determinato
caratterizzati dalla  effettuazione di  prestazioni "a  giornata" (ad
es. per  i lavoratori edili  ed i braccianti agricoli)  la detrazione
spettante  per le  festivita', i  giorni di  riposo settimanale  ed i
giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data
d'inizio e  quella di  fine di  tali rapporti  di lavoro  deve essere
determinata proporzionalmente  al rapporto esistente tra  le giornate
effettivamente  lavorate  e  quelle   previste  come  lavorative  dai
contratti collettivi  nazionali di lavoro e  dai contratti collettivi
territoriali applicabili per i  contratti a tempo indeterminato delle
medesime  categorie.  Il  risultato  del rapporto,  se  decimale,  va
arrotondato all'unita' successiva.
  Nel punto 12 vanno indicati, nel  limite di importo di L. 2.500.000
e alle condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art. 13 -
bis  del Tuir,  i  premi di  assicurazione sulla  vita  e contro  gli
infortuni versati  dal sostituto, con  o senza ritenute a  carico del
sostituito,  in conformita'  a contratti  collettivi o  ad accordi  e
regolamenti aziendali.
  Qualora  il datore  di lavoro  abbia trattenuto  somme a  titolo di
contributi volontari, diversi da  quelli per previdenza complementare
(ad esempio, riscatto degli anni  di laurea, del servizio militare, o
di  periodi  assicurativi  diversi),  l'importo  corrispondente  deve
essere indicato  nelle annotazioni,  specificando che  il sostituito,
nel  presentare la  dichiarazione  dei redditi,  puo'  fruire di  una
detrazione d'imposta calcolata su un  limite massimo di L. 2.500.000,
comprensivo anche di eventuali assicurazioni  sulla vita e contro gli
infortuni.
  Nel  punto 13  vanno  indicati  i contributi  versati  ad un  fondo
pensione di cui al decreto legislativo  21 aprile 1993, n. 124, per i
quali  e' ancora  prevista  la detraibilita'  dall'imposta (in  luogo
della  deducibilita') fino  al  rinnovo degli  accordi collettivi  e,
comunque, per un  periodo massimo di quattro anni a  decorrere dal 17
agosto 1995. Si  tratta dei contributi, di cui all'art.  15, comma 8,
della legge  8 agosto  1995, n.  335, versati  a fondi  costituiti ai
sensi del citato decreto  legislativo, definiti da accordi collettivi
antecedenti  il 17  agosto 1995,  limitatamente agli  iscritti al  31
maggio 1993. Per tali contributi  il limite dell'importo sul quale va
calcolata la detrazione del 22 per cento e' L. 3.000.000.
  La  somma degli  importi  dei  punti 12  e  13  non puo'  risultare
superiore all'importo  di L. 2.500.000.  Tale limite e' elevato  a L.
3.000.000 solo se nel punto 13 e' indicato un importo non inferiore a
L. 500.000.
  Nei punti 14 e 14 -bis vanno indicate le erogazioni di cui all'art.
48, comma 2, lettera b), del  Tuir fatte dal sostituto in conformita'
a contratti collettivi o ad  accordi e regolamenti aziendali a fronte
di spese sanitarie per le quali, ai sensi dell'art. 13 -bis del Tuir,
compete  la  detrazione  calcolata, rispettivamente,  su  un  importo
parziale ovvero sull'intero importo.
  Nei punti da 15 a 17 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti
arretrati relativi ad anni  precedenti soggetti a tassazione separata
al netto  dei contributi previdenziali  e assistenziali a  carico del
dipendente.
  Nel punto  18 va indicato  il periodo d'imposta cui  si riferiscono
gli arretrati. Se  si riferiscono a piu' anni, nel  punto 18 indicare
il meno recente e barrare la casella del punto 19.
  Se  il  sostituto,  nella  liquidazione delle  indennita'  di  fine
rapporto, ha  applicato le disposizioni  di cui all'art. 4,  comma 3,
della  legge n.  482 del  1985, deve  farne specifica  menzione nelle
annotazioni.
  Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi
da parte del sostituito, nei punti 29, 30, 31 e 32 vanno indicati gli
importi del primo e del secondo  o unico acconto relativi all'IRPEF e
al  contributo   al  Servizio  sanitario  nazionale   trattenuti  dal
sostituto ai  sostituiti che si sono  avvalsi dell'assistenza fiscale
nel periodo di imposta per il quale e' consegnata la certificazione.
  Per  i   medesimi  soggetti  nei   punti  33  e  34   va  indicato,
distintamente per l'IRPEF  e per il Cssn, l'eventuale  credito che il
sostituto  non  ha  rimborsato  per cessazione  del  rapporto  o  per
qualsiasi altro motivo.
  Nel  punto  35  va  indicato  l'ammontare  dell'imponibile  che  il
sostituto ha  effettivamente assoggettato  al contributo  al Servizio
sanitario  nazionale,  ivi  compreso  quello  relativo  ad  eventuali
emolumenti assoggettati a tassazione separata.
  Nei punti 36 e 37 va indicato, rispettivamente, l'importo del saldo
del contributo  al Servizio  sanitario nazionale trattenuto  nel 1997
ovvero  l'importo dello  stesso  contributo rimborsato  nel 1997  dal
sostituto a coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.
  Nel  punto  38 barrare  la  casella  in presenza  di  assicurazioni
sanitarie stipulate dal  datore di lavoro in  conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e  regolamenti aziendali. L'importo dei premi
pagati concorre a  formare il reddito imponibile di cui  al punto 1 e
per lo  stesso non puo'  essere riconosciuta dal  sostituto d'imposta
alcuna  detrazione. Nelle  annotazioni  va indicato  che puo'  essere
presentata la  dichiarazione dei redditi  per far valere  deduzioni o
detrazioni  d'imposta  relative  a  spese  sanitarie  rimborsate  per
effetto di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro.
  Nel  punto 39  barrare la  casella in  presenza di  contributi che,
versati  dal  sostituto o  dal  sostituito  ad  enti o  casse  aventi
esclusivamente fine  assistenziale in  conformita' a  disposizioni di
legge, di contratto  o di accordo o regolamento  aziendale, non hanno
concorso a  formare il reddito  imponibile di  cui al punto  1. Nelle
annotazioni   va  indicato   che  non   puo'  essere   presentata  la
dichiarazione  dei  redditi per  far  valere  deduzioni o  detrazioni
d'imposta  relative  a  spese  sanitarie rimborsate  per  effetto  di
contributi  versati  ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
assistenziale.
  Va  infine,  indicato  l'indirizzo completo  (comune,  sigla  della
provincia, c.a.p., via,  numero e telefono) della sede  del datore di
lavoro o  ente erogante (e non  di altri soggetti, quali  ad esempio,
quello incaricato della tenuta della contabilita') alla quale il CAAF
deve  inviare  la   comunicazione  (mod.  730  -   4)  relativa  alla
liquidazione del mod. 730.