ALLEGATO 2 ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA La certificazione contenente i dati previsti nello schema di cui all'allegato 1 del presente decreto deve essere consegnata dai datori di lavoro o enti eroganti che corrispondono compensi e altre somme di cui agli articoli 46 e 47 del Tuir, nonche' dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici per attestare i redditi corrisposti nell'anno 1997, le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilita' devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani anche se minorenni e conviventi. La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Tuir, agli eredi del sostituito. In tal caso, nelle annotazioni, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l'erede non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. L'importo dei redditi corrisposti agli eredi deve essere sempre indicato, rispettivamente, nel punto 1 o nel punto 2, a seconda del tipo di reddito corrisposto, come piu' avanti specificato. Vanno certificati anche gli emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi ad emolumenti di anni precedenti ed indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente o loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute). Per le indennita' relative a rapporti cessati anteriormente all'anno 1974 deve essere utilizzato il mod. 102 -bis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1986. Qualora debbano essere certificati piu' redditi assoggettabili a tassazione separata, ma con aliquote o basi imponibili diverse, potranno essere consegnate distinte certificazioni ovvero potra' essere consegnata un'unica certificazione inserendovi gli ulteriori punti necessari contraddistinti dalla corrispondente numerazione seguita dalla dicitura "bis". Nel caso di erogazione di indennita' ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredita' dovra' essere consegnata una certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennita' tenendo presente che: devono essere indicati i dati anagrafici dell'avente diritto o erede; il punto 28 deve essere compilato con riferimento all'avente diritto o erede al quale e' consegnata la presente certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati con riferimento all'indennita' cosi' come maturata in capo al deceduto; nelle annotazioni devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e va segnalato se trattasi di eredita' ovvero di erogazioni di indennita' ai sensi dell'art. 2122 del codice civile o delle leggi speciali corrispondenti. Per quanto riguarda la compilazione della certificazione, nel punto 1 va indicato il totale imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questi assimilati per i quali spettano le specifiche detrazioni (stipendi, pensioni, mensilita' aggiuntive, indennita' di trasferta, indennita' corrisposte da terzi, borse di studio, trattamenti periodici corrisposti dai fondi pensione complementare, compensi corrisposti ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ecc.) al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. L'importo degli eventuali compensi ed indennita' corrisposti da terzi, cioe' quelli corrisposti da soggetti diversi dal datore di lavoro e, quindi, per i dipendenti statali, da soggetti diversi dallo Stato, deve essere, altresi', separatamente indicato nelle annotazioni e deve essere specificato che trattasi di compensi gia' compresi nel punto 1. Qualora il lavoratore si sia avvalso della facolta' di chiedere, all'atto dell'assunzione, al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal datore di lavoro precedente, la presente certificazione deve riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi al periodo dilavoro espresso in giorni, alle erogazioni a fronte di spese sanitarie, all'imponibile assoggettato al Cssn, ecc.) dei due rapporti di lavoro. Nei punti 1 -bis , 8 -bis e 9 -bis devono, inoltre, essere indicate le somme corrisposte, le detrazioni e le ritenute operate dal precedente datore di lavoro. Nel punto 2 va indicato il totale imponibile dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le specifiche detrazioni (indennita', gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennita' percepite per l'esercizio di cariche pubbliche elettive, compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ecc.). Per quanto riguarda i singoli importi delle detrazioni, nel caso in cui per l'incapienza dell'imposta lorda non siano state attribuite totalmente le detrazioni, dopo aver indicato l'importo teoricamente spettante delle singole detrazioni nei punti da 3 a 7, nel punto 8 va indicato l'importo totale delle detrazioni effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda del percipiente. Nel punto 9 va indicato il totale delle ritenute d'acconto che il sostituito dovra' esporre nella eventuale dichiarazione dei redditi. Qualora siano state effettuate ritenute in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio, da rimborsare dal sostituto nel corso dell'anno 1998 mediante compensazione il relativo importo va indicato nelle annotazioni. Nel punto 10 va indicato il contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto nel 1997, specificando nel punto 10 -bis l'importo eventualmente trattenuto per assistenza fiscale. Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata a ritenuta e per i quali e' concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festivita', i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione neanche differita, quali le mensilita' aggiuntive ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). Analogo criterio deve essere adottato per i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione. In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato caratterizzati dalla effettuazione di prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili ed i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festivita', i giorni di riposo settimanale ed i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data d'inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti collettivi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato all'unita' successiva. Nel punto 12 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000 e alle condizioni previste alla lettera f) del comma 1 dell'art. 13 - bis del Tuir, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni versati dal sostituto, con o senza ritenute a carico del sostituito, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. Qualora il datore di lavoro abbia trattenuto somme a titolo di contributi volontari, diversi da quelli per previdenza complementare (ad esempio, riscatto degli anni di laurea, del servizio militare, o di periodi assicurativi diversi), l'importo corrispondente deve essere indicato nelle annotazioni, specificando che il sostituito, nel presentare la dichiarazione dei redditi, puo' fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite massimo di L. 2.500.000, comprensivo anche di eventuali assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni. Nel punto 13 vanno indicati i contributi versati ad un fondo pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i quali e' ancora prevista la detraibilita' dall'imposta (in luogo della deducibilita') fino al rinnovo degli accordi collettivi e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni a decorrere dal 17 agosto 1995. Si tratta dei contributi, di cui all'art. 15, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, versati a fondi costituiti ai sensi del citato decreto legislativo, definiti da accordi collettivi antecedenti il 17 agosto 1995, limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993. Per tali contributi il limite dell'importo sul quale va calcolata la detrazione del 22 per cento e' L. 3.000.000. La somma degli importi dei punti 12 e 13 non puo' risultare superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite e' elevato a L. 3.000.000 solo se nel punto 13 e' indicato un importo non inferiore a L. 500.000. Nei punti 14 e 14 -bis vanno indicate le erogazioni di cui all'art. 48, comma 2, lettera b), del Tuir fatte dal sostituto in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie per le quali, ai sensi dell'art. 13 -bis del Tuir, compete la detrazione calcolata, rispettivamente, su un importo parziale ovvero sull'intero importo. Nei punti da 15 a 17 vanno indicati i dati relativi agli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti soggetti a tassazione separata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente. Nel punto 18 va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a piu' anni, nel punto 18 indicare il meno recente e barrare la casella del punto 19. Se il sostituto, nella liquidazione delle indennita' di fine rapporto, ha applicato le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 482 del 1985, deve farne specifica menzione nelle annotazioni. Ai fini dell'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del sostituito, nei punti 29, 30, 31 e 32 vanno indicati gli importi del primo e del secondo o unico acconto relativi all'IRPEF e al contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuti dal sostituto ai sostituiti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel periodo di imposta per il quale e' consegnata la certificazione. Per i medesimi soggetti nei punti 33 e 34 va indicato, distintamente per l'IRPEF e per il Cssn, l'eventuale credito che il sostituto non ha rimborsato per cessazione del rapporto o per qualsiasi altro motivo. Nel punto 35 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il sostituto ha effettivamente assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale, ivi compreso quello relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata. Nei punti 36 e 37 va indicato, rispettivamente, l'importo del saldo del contributo al Servizio sanitario nazionale trattenuto nel 1997 ovvero l'importo dello stesso contributo rimborsato nel 1997 dal sostituto a coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale. Nel punto 38 barrare la casella in presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. L'importo dei premi pagati concorre a formare il reddito imponibile di cui al punto 1 e per lo stesso non puo' essere riconosciuta dal sostituto d'imposta alcuna detrazione. Nelle annotazioni va indicato che puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni stipulate dal datore di lavoro. Nel punto 39 barrare la casella in presenza di contributi che, versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di cui al punto 1. Nelle annotazioni va indicato che non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di contributi versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Va infine, indicato l'indirizzo completo (comune, sigla della provincia, c.a.p., via, numero e telefono) della sede del datore di lavoro o ente erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio, quello incaricato della tenuta della contabilita') alla quale il CAAF deve inviare la comunicazione (mod. 730 - 4) relativa alla liquidazione del mod. 730.