IL MINISTRO
                     PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio  1996   recante  delega  di   funzioni  al  Ministro   per  la
solidarieta' sociale;
  Vista la  legge 7 agosto 1990,  n. 241, concernente nuove  norme in
materia di  procedimento amministrativo  e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare  l'art. 12 che prevede la
predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di
contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;
  Vista  la legge  19 novembre  1987,  n. 476,  concernente la  nuova
disciplina  del  sostegno  alle  attivita' di  promozione  sociale  e
contributi alle associazioni combattentistiche;
  Vista la  legge 31  dicembre 1996,  n. 679,  che ha  autorizzato la
spesa di lire  4 miliardi per l'anno 1996, ai  fini della concessione
di  contributi a  favore  delle associazioni  di promozione  sociale,
escluse le associazioni combattentistiche;
  Visto il proprio  decreto in data 16 ottobre 1997,  con il quale si
e'  dato  luogo  all'assegnazione   agli  aventi  diritto,  ai  sensi
dell'art. 1, lettera a), della precitata legge n. 476 del 1987, della
quota del 65 per cento dello stanziamento concernente l'anno 1996;
  Considerato   che   occorre    provvedere   alla   ripartizione   e
all'assegnazione  della  quota dei  fondi  stanziati  a favore  delle
associazioni di  cui all'art. 1, lettera  b), della legge n.  476 del
1987 per la parte prevista dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c),
della legge stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai fini  dell'ammissibilita' delle  associazioni di  promozione
sociale al contributo, in relazione ai requisiti previsti dall'art. 2
della legge n. 476 del 1987 citata in premessa deve tenersi conto:
  a) del  requisito di cui alla  lettera a) dell'art. 2,  rilevato da
specifica   attestazione   rilasciata   dal   legale   rappresentante
dell'ente;
  b) del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, rilevato dallo
statuto e  dal verbale di  elezione gli organi di  amministrazione in
carica.
  2. Ai sensi  dell'art. 2, comma 2, e dell'art.  3, comma 2, lettera
g), della sopracitata  legge n. 476 del 1987,  possono essere ammesse
al contributo anche associazioni che, pur avendo sede unica o sedi in
meno  di dieci  regioni, dimostrino  con apposita  relazione di  aver
svolto  attivita'   di  promozione  sociale   sull'intero  territorio
nazionale o almeno in dieci diverse regioni da non meno di tre anni.