IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarieta' sociale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari; Vista la legge 19 novembre 1987, n. 476, concernente la nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 679, che ha autorizzato la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1996, ai fini della concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche; Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1997, con il quale si e' dato luogo all'assegnazione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della precitata legge n. 476 del 1987, della quota del 65 per cento dello stanziamento concernente l'anno 1996; Considerato che occorre provvedere alla ripartizione e all'assegnazione della quota dei fondi stanziati a favore delle associazioni di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 476 del 1987 per la parte prevista dall'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), della legge stessa; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'ammissibilita' delle associazioni di promozione sociale al contributo, in relazione ai requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 476 del 1987 citata in premessa deve tenersi conto: a) del requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2, rilevato da specifica attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente; b) del requisito di cui alla lettera b) dell'art. 2, rilevato dallo statuto e dal verbale di elezione gli organi di amministrazione in carica. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 3, comma 2, lettera g), della sopracitata legge n. 476 del 1987, possono essere ammesse al contributo anche associazioni che, pur avendo sede unica o sedi in meno di dieci regioni, dimostrino con apposita relazione di aver svolto attivita' di promozione sociale sull'intero territorio nazionale o almeno in dieci diverse regioni da non meno di tre anni.