Art. 2. Ai fini della ripartizione delle disponibilita' di lire 1.400 milioni per il 1996 da assegnare alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c), si provvede sulla base dei seguenti criteri e modalita': 1) una quota pari al 20 per cento della disponibilita' per ciascun anno e' ripartita in eguale misura soltanto tra le associazioni che dimostrino di avere almeno dieci sedi localizzate in regioni diverse e operanti da oltre tre anni; 2) una quota pari al 20 per cento della disponibilita' per ciascun anno e' ripartita in proporzione al numero degli associati, corrispondente al numero dei soci paganti, rilevati sulla base di attestazione del presidente del sodalizio e comprovati da corrispondenti entrate alla voce "quote associative" del conto consuntivo dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, nonche' al numero dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta, da rilevare con attestazione del presidente del sodalizio stesso, che deve trovare riscontro in specifiche voci di spesa finalizzate o comunque in idonea documentazione contabile; 3) una quota pari al 60 per cento della disponibilita' annua e' ripartita in favore delle associazioni in proporzione alle spese correnti erogate da ciascuna di esse nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo, limitatamente alla quota direttamente connessa con il concreto svolgimento di attivita' di promozione sociale: tali spese sono desunte dalle specifiche voci del relativo conto consuntivo e devono trovare riscontro nella relazione sull'attivita' svolta da ciascuna associazione. Sono escluse dal computo tutte quelle spese che risultino erogate dalle associazioni in corrispondenza di contribuzioni finalizzate. Roma, 30 ottobre 1997 Il Ministro: Turco