Art. 2.
  Ai  fini  della ripartizione  delle  disponibilita'  di lire  1.400
milioni  per il  1996 da  assegnare alle  associazioni di  promozione
sociale  ai sensi  dell'art. 4,  comma  3, lettere  a), b)  e c),  si
provvede sulla base dei seguenti criteri e modalita':
  1) una quota pari al 20  per cento della disponibilita' per ciascun
anno e' ripartita  in eguale misura soltanto tra  le associazioni che
dimostrino di avere almeno dieci  sedi localizzate in regioni diverse
e operanti da oltre tre anni;
  2) una quota pari al 20  per cento della disponibilita' per ciascun
anno  e'   ripartita  in  proporzione  al   numero  degli  associati,
corrispondente al  numero dei  soci paganti,  rilevati sulla  base di
attestazione   del  presidente   del   sodalizio   e  comprovati   da
corrispondenti  entrate  alla  voce  "quote  associative"  del  conto
consuntivo  dell'anno  precedente  a   quello  cui  si  riferisce  il
contributo, nonche'  al numero  dei soggetti partecipanti  o fruitori
dell'attivita' svolta,  da rilevare  con attestazione  del presidente
del sodalizio stesso,  che deve trovare riscontro  in specifiche voci
di spesa finalizzate o comunque in idonea documentazione contabile;
  3) una  quota pari al  60 per  cento della disponibilita'  annua e'
ripartita  in favore  delle  associazioni in  proporzione alle  spese
correnti  erogate da  ciascuna  di esse  nell'esercizio precedente  a
quello  cui  si riferisce  il  contributo,  limitatamente alla  quota
direttamente  connessa con  il concreto  svolgimento di  attivita' di
promozione sociale: tali spese sono desunte dalle specifiche voci del
relativo conto consuntivo e  devono trovare riscontro nella relazione
sull'attivita' svolta da ciascuna associazione.
  Sono escluse dal  computo tutte quelle spese  che risultino erogate
dalle associazioni in corrispondenza di contribuzioni finalizzate.
   Roma, 30 ottobre 1997
                                                   Il Ministro: Turco