IL DIRETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto lo statuto della Scuola  superiore di studi universitari e di
perfezionamento S. Anna  di Pisa emanato con  decreto direttoriale n.
4437 del 2 febbraio 1996 e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996;
  Vista la delibera n. 139 del 16  luglio 1997 con la quale il senato
accademico   ha  approvato   definitivamente  il   nuovo  regolamento
didattico della Scuola;
  Vista  la delibera  n.  139 del  18  giugno 1997  con  la quale  il
consiglio  direttivo della  Scuola ha  approvato alcune  modifiche da
apportare al testo dello statuto vigente;
  Vista  la delibera  n.  164 del  23  luglio 1997  con  la quale  il
consiglio direttivo  della Scuola ha ritenuto  di approvare ulteriori
modifiche allo statuto medesimo;
  Vista la nota  direttorale n. 4291 del 23 luglio  1997 con la quale
sono state  trasmesse al  Ministero dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica le  proposte  di  modifica approvate  dal
consiglio  direttivo della  Scuola  nelle sedute  sopracitate per  il
prescritto controllo di legittimita' e di merito;
  Vista la nota n. 2534 del 9  ottobre 1997 con la quale il Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  ha
comunicato di  non avere particolari osservazioni  da formulare sulle
modifiche proposte dalla Scuola;
  Constatato che e' quindi decorso il termine di cui all'art. 6 della
citata legge n. 168 / 1989:
                              Decreta:
                               Art. 1.
                         Modifiche di statuto
  Lo  statuto  della Scuola  superiore  di  studi universitari  e  di
perfezionamento S. Anna, emanato con  decreto direttorale n. 4437 del
2 febbraio  1996, viene  modificato e  integrato secondo  le seguenti
disposizioni:
  Art. 1. -  Al primo comma sostituire le parole:  "lo sviluppo della
cultura e  della ricerca  scientifica e  di curare  l'alta formazione
culturale  e   professionale  a   livello  universitario  e   post  -
universitario nell'ambito delle scienze applicate." con le parole: ",
nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della
ricerca  scientifica e  tecnologica, e  dell'innovazione, nonche'  di
curare  l'alta   formazione,  a   livello  universitario  e   post  -
universitario, e la formazione continua.".
  Secondo comma, sostituire con il  seguente: "La Scuola e' dotata di
personalita' giuridica e realizza  la propria autonomia attraverso lo
statuto e i propri regolamenti.".
  Dopo il  secondo comma  adde terzo  comma: "L'autonomia  si esprime
negli  ambiti  scientifico,  didattico,  organizzativo,  finanziario,
gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.".
  Art.  2.  -  Sostituire  la  rubrica  con  la  seguente:  "(Settori
disciplinari)".
  Art. 7.  - Adde  terzo comma:  "La Scuola  puo' conferire  borse di
studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca".
  Art. 8. -  Al terzo comma, sostituire le parole:  "nei limiti e con
le  modalita'   previste  dalla  normativa  vigente,   puo'  altresi'
partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, societa' o
altre  strutture associative  di  diritto privato,  a condizione  che
siano  strutturate e  gestite  in modo  da  garantire l'alto  livello
scientifico della attivita' svolta." con le parole: "nei limiti e con
le  modalita'  consentite  dalla  normativa  vigente,  puo'  altresi'
partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, societa' o
altre strutture associative di diritto privato.".
  Art. 9. - Dopo  il primo comma, adde secondo e  terzo comma: "A tal
fine la Scuola  puo' stipulare accordi di  collaborazione che possono
prevedere anche l'istituzione di corsi integrati di perfezionamento e
programmi di ricerca congiunti.
  La Scuola  riconosce la validita'  dei corsi seguiti  ovvero quelle
parti dei piani di studio  svolti dagli allievi presso le istituzioni
universitarie estere.".
  Art. 11. - Primo comma,  sostituire con il seguente: "La fondazione
''Giovanni Spitali'' si prefigge lo  scopo di promuovere, sostenere e
gestire, con  mezzi propri  od anche  con finanziamenti  e contributi
esterni, iniziative  di valore culturale  e scientifico a  sostegno e
integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.".
  Adde  secondo  comma:  "Le  iniziative  assunte  dal  consiglio  di
amministrazione  della Fondazione  sono  sottoposte, con  particolare
riferimento  ai profili  coinvolgenti i  compiti istituzionali  della
Scuola,  ad  apposita  delibera  da  parte  del  consiglio  direttivo
integrato con la partecipazione  di due rappresentanti della famiglia
Spitali, ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della legge n. 24 / 1992. La
delibera menziona espressamente il contributo della fondazione.".
  Sopprimere il quarto comma.
  Art.  14.   -  Al  primo   comma,  primo  rigo,  dopo   le  parole:
"l'organizzazione generale" adde: "della Scuola".
  Al  secondo comma  sostituire  le parole:  "sentiti  i consigli  di
classe" con le parole: ", sentito il senato accademico.".
  Art.  15. -  Al secondo  comma, dopo  la parola:  "autonomia" adde:
"gestionale,".
  Dopo  il  secondo comma  adde  terzo  comma: "Il  regolamento  puo'
prevedere il  ricorso all'istituto del funzionario  ordinatore per la
gestione  della  spesa relativa  alla  realizzazione  di progetti  od
attivita' preventivamente individuate e definite.".
  Al  quarto  comma sostituire  le  parole:  "sentiti i  consigli  di
classe" con le parole: "sentito il senato accademico".
  Art.  18. -  Al secondo  comma,  sostituire le  parole: "sentiti  i
consigli di classe" con le parole: "sentito il senato accademico".
  Al terzo comma eliminare le parole: "didattiche e dei laboratori".
  Art.  20.  - Al  primo  comma  sostituire  le parole:  "ordinari  e
straordinari" con le parole: "ordinari, straordinari e fuori ruolo".
  Al  quarto  comma, sostituire  le  parole:  "attribuzioni, al  vice
direttore, ai presidi delle classi e ai coordinatori dei laboratori e
dei centri di  ricerca." con le parole: "funzioni  ai vice direttori,
ai presidi delle  classi e, in relazione  alle determinazioni assunte
ai sensi dell'art. 15, ai responsabili dei centri di spesa.".
  Art. 21. - Al primo comma, dopo le parole: "vice direttore" adde la
parola: "vicario".
  Secondo  comma,  sostituire con  il  seguente:  "Il vice  direttore
vicario, oltre a  poter essere delegato ai sensi  dell'art. 20 ultimo
comma, coadiuva il  direttore nell'esercizio delle sue  funzioni e lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.".
  Terzo  comma,  sostituire  con  il  seguente:  "Il  direttore  puo'
designare altresi' uno o piu' vice  direttori, di cui non piu' di uno
esterno   alla  Scuola,   per  specifici   compiti  organizzativi   e
gestionali, attribuendo loro le connesse responsabilita'.".
  Art. 22.  - Al primo  comma, lettera b),  dopo le parole:  "il vice
direttore", adde: "vicario".
  Dopo la  lettera o),  sostituire le  parole: "partecipano  con voto
consultivo" con le parole: "partecipano a titolo consultivo".
  Lettera r),  sostituire con: "i  vice direttori designati  ai sensi
dell'art. 21, comma 2.".
  Al  quinto  comma,  lettera  a),  sostituire  con:  "determina  gli
obiettivi e i programmi generali dell'attivita' della Scuola;".
  Al sesto  comma, lettera  c), adde dopo  la parola:  "concorso;" le
parole:  "puo'  altresi'  istituire  posti aggiuntivi  con  fonti  di
finanziamento  specifiche, fermo  restando quanto  previsto dall'art.
11, comma 3;".
 Dopo la lettera c), adde le seguenti:
  "  d) determina,  su  proposta del  senato  accademico, sentite  le
classi, l'organico dei professori e dei ricercatori;
  e)  determina  la  misura  di eventuali  indennita'  relative  alla
partecipazione agli organi di governo della Scuola;
  f) delibera  di attribuire  indennita' di  carica, in  relazione ad
esigenze definite  con riferimento a particolari  posizioni, a favore
di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari
corrispondenti alle funzioni;
  g)  determina la  misura  dei premi  assicurativi  a copertura  dei
rischi  derivanti  dall'assunzione  di particolari  cariche  o  dallo
svolgimento di particolari mansioni;
  h)  puo' affidare  ad  uno o  piu' dei  propri  membri incarichi  a
svolgere  specifiche   attivita'  rientranti  nelle   competenze  del
consiglio stesso al sensi delle leggi e dello statuto, determinandone
modalita', limiti ed indennita';".
 Cambiare la lettera: " d)" con la lettera: " i)".
  Sostituire  la lettera  e) con  lettera  " l)  esercita ogni  altra
competenza  prevista  da  norme,   dallo  statuto  e  di  regolamenti
interni.".
  Art.  23.  - Al  primo  comma,  sostituire  la  lettera c)  con  la
seguente: "il vice direttore vicario, a titolo consultivo.".
  Secondo comma, sostituire con il seguente: "Su invito del direttore
possono  partecipare  al  senato   altri  vice  direttori,  a  titolo
consultivo.".
  Quinto comma, sopprimere.
  Dopo il quarto comma, adde i seguenti: "Il senato delibera altresi'
in materia di:
  a) chiamate di professori di  ruolo di prima fascia, assegnazione a
materie, messa a  concorso o a trasferimento dei  posti relativi, con
la  partecipazione estesa  a tutti  i  professori di  ruolo di  prima
fascia, anche fuori ruolo;
  b) chiamate di professori di  ruolo di seconda fascia, assegnazione
a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con
la partecipazione estesa a tutti i  professori di ruolo di prima e di
seconda fascia, anche fuori ruolo.
  Il  senato, su  proposta del  direttore, puo'  indire riunioni  per
discutere particolari  temi estendendo la partecipazione  ai soggetti
interessati.
  Per  la  trattazione  di  temi   di  comune  interesse,  il  senato
accademico  puo'   integrarsi  con  la  partecipazione   del  rettore
dell'Universita' di  Pisa e dei  presidi delle facolta'  dello stesso
Ateneo, di cui all'art. 2.  L'ordine del giorno del senato accademico
cosi' integrato  e' definito dal  direttore della Scuola,  sentito il
rettore dell'Universita' di Pisa.
  Il  senato  puo'  delegare  ai  consigli di  classe  il  potere  di
decisione su  oggetti definiti,  previa determinazione di  principi e
criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato.".
  Art. 25. - Quarto comma, sostituire con il seguente: "Esercitano le
competenze loro  attribuite dallo  statuto e dai  regolamenti interni
nonche' tutte le altre competenze  spettanti per legge ai consigli di
facolta'." con le parole:  "Esercitano anche le attribuzioni previste
dalle  norme per  i consigli  di facolta',  entro i  limiti stabiliti
dallo Statuto.".
  Art.  27. -  Sostituire con  i  seguenti due  commi: "Le  attivita'
didattiche e  scientifiche della Scuola sono  coordinate dalle classi
che possono avvalersi di strutture operative e di servizio, istituite
con   delibera   del  consiglio   direttivo,   da   porre  sotto   la
responsabilita' di vice direttori, designati ai sensi dell'art. 21, e
dotate  di   autonomia  gestionale,  amministrativa,   finanziaria  e
contabile, ai sensi dell'art. 15.
  Il consiglio direttivo puo' istituire altresi' unita' organizzative
di  servizio, anche  a carattere  temporaneo,  per lo  sviluppo e  la
gestione  di  progetti  o  attivita'  preventivamente  individuate  e
definite,   dotandole   di  autonomia   gestionale,   amministrativa,
finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.".
  Art.  28.  -  Al  quarto  comma,  dopo  le  parole:  "gli  allievi"
sostituire le parole: "il personale tecnico dei laboratori, nonche' i
docenti  a contratto  o "visitatori"."  con le  parole: "i  docenti a
contratto e i visitatori".".
  Sopprimere il quinto comma.
  Art.  29. -  Sostituire con  i seguenti  due commi:  "La biblioteca
provvede  ad  assicurare  la  conservazione,  l'accrescimento,  e  la
fruizione del patrimonio librario e documentale della Scuola, nonche'
il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.
  Con  regolamento,  approvato  dal consiglio  direttivo,  sentiti  i
consigli di  classe, sono  definiti organi  e modalita'  funzionali e
organizzative della biblioteca.".
  Art. 30. - Sopprimere il terzo comma.
  Art.  31. -  Sostituire  la  rubrica con  la  seguente: "(centri  e
laboratori di ricerca)".
  Primo comma,  sostituire con il seguente:  "Il consiglio direttivo,
sentito il senato accademico, puo'  istituire centri e laboratori per
favorire  lo  sviluppo  di   settori  di  particolare  rilevanza,  da
collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta
alle attivita'  di ricerca,  istituita ai  sensi dell'art.  27, comma
1.".
  Secondo comma, sostituire con il seguente: "La direzione dei centri
e dei laboratori e' affidata dal consiglio direttivo, su proposta del
direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore.".
  Sopprimere il terzo comma.
  Art.  35.  -  Adde  il  seguente secondo  comma:  "La  Scuola  puo'
assegnare borse di studio al vincitori dei relativi concorsi.".
  Art. 38.  - Sostituire la  rubrica con la seguente:  "Allievi della
Scuola)".
  Adde  il  seguente primo  comma:  "Sono  allievi della  Scuola  gli
studenti ammessi ai  corsi ordinari e i laureati ammessi  ai corsi di
perfezionamento, ai  sensi dell'art.  6, in  regola con  gli obblighi
previsti  dall'art.  40. Coloro  che,  avendo  concluso detti  corsi,
svolgono attivita' di  studio e di ricerca per  la preparazione degli
esami  finali possono  usufruire di  strutture, servizi  e contributi
della  Scuola, secondo  i  presupposti e  le  modalita' previsti  dal
regolamento generale.".
  Dopo  il secondo  comma, adde  i seguenti  due commi:  "Puo' essere
attribuita, previa valutazione dei  requisiti di merito, la qualifica
di allievo aggregato a studenti  iscritti all'Universita' di Pisa, al
fine  della  partecipazione  ad   attivita'  didattiche  e  formative
preventivamente definite  dai consigli  di classe, sentito  il senato
accademico nella sua veste integrata ai sensi dell'art. 23, comma 7.
  Il consiglio direttivo puo' deliberare forme di assistenza a favore
degli allievi aggregati.".
  Art.  40. -  Al secondo  comma,  lettera a),  eliminare le  parole:
"entro il mese di novembre".  Lettera c), sostituire con la seguente:
" c) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due
lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle
stesse;".
  Al quarto  comma, sostituire la  lettera b)  con la seguente:  " b)
superare  le prove  di accertamento  della conoscenza  di almeno  due
lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle
stesse;".
  Art. 41. - Alla fine del primo comma adde le parole: "A tal fine la
Scuola puo'  anche conferire borse  per lo svolgimento di  periodi di
formazione presso enti o istituzioni,  pubbliche o private, in Italia
o all'estero.
  Titolo VII - Sostituire la rubrica con la seguente: "Organizzazione
funzionale, amministrativa e finanziaria".
  Art. 44. - Sostituire la  rubrica con la seguente: "(Organizzazione
e organico)".
  Primo   comma,  sostituire   con  il   seguente:  "L'organizzazione
funzionale e amministrativa della Scuola e' definita con delibera del
consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo.".
  Secondo comma, sostituire le  parole: "la pianta organica adottata"
con le parole "l'organico adottato".
  Art. 46. -  Secondo comma, sostituire con  il seguente: "L'incarico
di direttore amministrativo e'  attribuito dal consiglio direttivo su
proposta  del  direttore  ad  un dirigente  della  Scuola,  di  altra
universita'  o di  altra  amministrazione pubblica,  ovvero anche  ad
estranei alle amministrazioni pubbliche.".
  Terzo comma, sostituire con  il seguente: "L'incarico e' attribuito
a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e puo'
essere rinnovato.".