IL DIRETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996; Vista la delibera n. 139 del 16 luglio 1997 con la quale il senato accademico ha approvato definitivamente il nuovo regolamento didattico della Scuola; Vista la delibera n. 139 del 18 giugno 1997 con la quale il consiglio direttivo della Scuola ha approvato alcune modifiche da apportare al testo dello statuto vigente; Vista la delibera n. 164 del 23 luglio 1997 con la quale il consiglio direttivo della Scuola ha ritenuto di approvare ulteriori modifiche allo statuto medesimo; Vista la nota direttorale n. 4291 del 23 luglio 1997 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica approvate dal consiglio direttivo della Scuola nelle sedute sopracitate per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota n. 2534 del 9 ottobre 1997 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare sulle modifiche proposte dalla Scuola; Constatato che e' quindi decorso il termine di cui all'art. 6 della citata legge n. 168 / 1989: Decreta: Art. 1. Modifiche di statuto Lo statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttorale n. 4437 del 2 febbraio 1996, viene modificato e integrato secondo le seguenti disposizioni: Art. 1. - Al primo comma sostituire le parole: "lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e di curare l'alta formazione culturale e professionale a livello universitario e post - universitario nell'ambito delle scienze applicate." con le parole: ", nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'innovazione, nonche' di curare l'alta formazione, a livello universitario e post - universitario, e la formazione continua.". Secondo comma, sostituire con il seguente: "La Scuola e' dotata di personalita' giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e i propri regolamenti.". Dopo il secondo comma adde terzo comma: "L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.". Art. 2. - Sostituire la rubrica con la seguente: "(Settori disciplinari)". Art. 7. - Adde terzo comma: "La Scuola puo' conferire borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca". Art. 8. - Al terzo comma, sostituire le parole: "nei limiti e con le modalita' previste dalla normativa vigente, puo' altresi' partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, societa' o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico della attivita' svolta." con le parole: "nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' altresi' partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, societa' o altre strutture associative di diritto privato.". Art. 9. - Dopo il primo comma, adde secondo e terzo comma: "A tal fine la Scuola puo' stipulare accordi di collaborazione che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati di perfezionamento e programmi di ricerca congiunti. La Scuola riconosce la validita' dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere.". Art. 11. - Primo comma, sostituire con il seguente: "La fondazione ''Giovanni Spitali'' si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.". Adde secondo comma: "Le iniziative assunte dal consiglio di amministrazione della Fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte del consiglio direttivo integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 24 / 1992. La delibera menziona espressamente il contributo della fondazione.". Sopprimere il quarto comma. Art. 14. - Al primo comma, primo rigo, dopo le parole: "l'organizzazione generale" adde: "della Scuola". Al secondo comma sostituire le parole: "sentiti i consigli di classe" con le parole: ", sentito il senato accademico.". Art. 15. - Al secondo comma, dopo la parola: "autonomia" adde: "gestionale,". Dopo il secondo comma adde terzo comma: "Il regolamento puo' prevedere il ricorso all'istituto del funzionario ordinatore per la gestione della spesa relativa alla realizzazione di progetti od attivita' preventivamente individuate e definite.". Al quarto comma sostituire le parole: "sentiti i consigli di classe" con le parole: "sentito il senato accademico". Art. 18. - Al secondo comma, sostituire le parole: "sentiti i consigli di classe" con le parole: "sentito il senato accademico". Al terzo comma eliminare le parole: "didattiche e dei laboratori". Art. 20. - Al primo comma sostituire le parole: "ordinari e straordinari" con le parole: "ordinari, straordinari e fuori ruolo". Al quarto comma, sostituire le parole: "attribuzioni, al vice direttore, ai presidi delle classi e ai coordinatori dei laboratori e dei centri di ricerca." con le parole: "funzioni ai vice direttori, ai presidi delle classi e, in relazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 15, ai responsabili dei centri di spesa.". Art. 21. - Al primo comma, dopo le parole: "vice direttore" adde la parola: "vicario". Secondo comma, sostituire con il seguente: "Il vice direttore vicario, oltre a poter essere delegato ai sensi dell'art. 20 ultimo comma, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.". Terzo comma, sostituire con il seguente: "Il direttore puo' designare altresi' uno o piu' vice direttori, di cui non piu' di uno esterno alla Scuola, per specifici compiti organizzativi e gestionali, attribuendo loro le connesse responsabilita'.". Art. 22. - Al primo comma, lettera b), dopo le parole: "il vice direttore", adde: "vicario". Dopo la lettera o), sostituire le parole: "partecipano con voto consultivo" con le parole: "partecipano a titolo consultivo". Lettera r), sostituire con: "i vice direttori designati ai sensi dell'art. 21, comma 2.". Al quinto comma, lettera a), sostituire con: "determina gli obiettivi e i programmi generali dell'attivita' della Scuola;". Al sesto comma, lettera c), adde dopo la parola: "concorso;" le parole: "puo' altresi' istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3;". Dopo la lettera c), adde le seguenti: " d) determina, su proposta del senato accademico, sentite le classi, l'organico dei professori e dei ricercatori; e) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione agli organi di governo della Scuola; f) delibera di attribuire indennita' di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni; g) determina la misura dei premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'assunzione di particolari cariche o dallo svolgimento di particolari mansioni; h) puo' affidare ad uno o piu' dei propri membri incarichi a svolgere specifiche attivita' rientranti nelle competenze del consiglio stesso al sensi delle leggi e dello statuto, determinandone modalita', limiti ed indennita';". Cambiare la lettera: " d)" con la lettera: " i)". Sostituire la lettera e) con lettera " l) esercita ogni altra competenza prevista da norme, dallo statuto e di regolamenti interni.". Art. 23. - Al primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente: "il vice direttore vicario, a titolo consultivo.". Secondo comma, sostituire con il seguente: "Su invito del direttore possono partecipare al senato altri vice direttori, a titolo consultivo.". Quinto comma, sopprimere. Dopo il quarto comma, adde i seguenti: "Il senato delibera altresi' in materia di: a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima fascia, anche fuori ruolo; b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo. Il senato, su proposta del direttore, puo' indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati. Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato accademico puo' integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Universita' di Pisa e dei presidi delle facolta' dello stesso Ateneo, di cui all'art. 2. L'ordine del giorno del senato accademico cosi' integrato e' definito dal direttore della Scuola, sentito il rettore dell'Universita' di Pisa. Il senato puo' delegare ai consigli di classe il potere di decisione su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato.". Art. 25. - Quarto comma, sostituire con il seguente: "Esercitano le competenze loro attribuite dallo statuto e dai regolamenti interni nonche' tutte le altre competenze spettanti per legge ai consigli di facolta'." con le parole: "Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli di facolta', entro i limiti stabiliti dallo Statuto.". Art. 27. - Sostituire con i seguenti due commi: "Le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono coordinate dalle classi che possono avvalersi di strutture operative e di servizio, istituite con delibera del consiglio direttivo, da porre sotto la responsabilita' di vice direttori, designati ai sensi dell'art. 21, e dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15. Il consiglio direttivo puo' istituire altresi' unita' organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attivita' preventivamente individuate e definite, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.". Art. 28. - Al quarto comma, dopo le parole: "gli allievi" sostituire le parole: "il personale tecnico dei laboratori, nonche' i docenti a contratto o "visitatori"." con le parole: "i docenti a contratto e i visitatori".". Sopprimere il quinto comma. Art. 29. - Sostituire con i seguenti due commi: "La biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale della Scuola, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. Con regolamento, approvato dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, sono definiti organi e modalita' funzionali e organizzative della biblioteca.". Art. 30. - Sopprimere il terzo comma. Art. 31. - Sostituire la rubrica con la seguente: "(centri e laboratori di ricerca)". Primo comma, sostituire con il seguente: "Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, puo' istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza, da collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta alle attivita' di ricerca, istituita ai sensi dell'art. 27, comma 1.". Secondo comma, sostituire con il seguente: "La direzione dei centri e dei laboratori e' affidata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore.". Sopprimere il terzo comma. Art. 35. - Adde il seguente secondo comma: "La Scuola puo' assegnare borse di studio al vincitori dei relativi concorsi.". Art. 38. - Sostituire la rubrica con la seguente: "Allievi della Scuola)". Adde il seguente primo comma: "Sono allievi della Scuola gli studenti ammessi ai corsi ordinari e i laureati ammessi ai corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 6, in regola con gli obblighi previsti dall'art. 40. Coloro che, avendo concluso detti corsi, svolgono attivita' di studio e di ricerca per la preparazione degli esami finali possono usufruire di strutture, servizi e contributi della Scuola, secondo i presupposti e le modalita' previsti dal regolamento generale.". Dopo il secondo comma, adde i seguenti due commi: "Puo' essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti all'Universita' di Pisa, al fine della partecipazione ad attivita' didattiche e formative preventivamente definite dai consigli di classe, sentito il senato accademico nella sua veste integrata ai sensi dell'art. 23, comma 7. Il consiglio direttivo puo' deliberare forme di assistenza a favore degli allievi aggregati.". Art. 40. - Al secondo comma, lettera a), eliminare le parole: "entro il mese di novembre". Lettera c), sostituire con la seguente: " c) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse;". Al quarto comma, sostituire la lettera b) con la seguente: " b) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse;". Art. 41. - Alla fine del primo comma adde le parole: "A tal fine la Scuola puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero. Titolo VII - Sostituire la rubrica con la seguente: "Organizzazione funzionale, amministrativa e finanziaria". Art. 44. - Sostituire la rubrica con la seguente: "(Organizzazione e organico)". Primo comma, sostituire con il seguente: "L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola e' definita con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo.". Secondo comma, sostituire le parole: "la pianta organica adottata" con le parole "l'organico adottato". Art. 46. - Secondo comma, sostituire con il seguente: "L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della Scuola, di altra universita' o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.". Terzo comma, sostituire con il seguente: "L'incarico e' attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e puo' essere rinnovato.".