(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                                  al D.D. n. 5180 del 27 ottobre 1997
                   STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE
                        DI STUDI UNIVERSITARI
                E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA
                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                      Natura e fini della Scuola
  La  Scuola superiore  di  studi universitari  e di  perfezionamento
Sant'Anna e'  un istituto  di istruzione universitaria  a ordinamento
speciale che  ha lo  scopo di  promuovere, nell'ambito  delle scienze
applicate,  lo sviluppo  della cultura,  della ricerca  scientifica e
tecnologica, e dell'innovazione, nonche' di curare l'alta formazione,
a  livello universitario  e  post -  universitario,  e la  formazione
continua. A tal fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto
tra  formazione  e  ricerca  scientifica  nonche'  la  collaborazione
interdisciplinare tra i settori scientifici in essa rappresentati.
  La Scuola e' dotata di personalita' giuridica e realizza la propria
autonomia attraverso lo statuto e i propri regolamenti.
  L'autonomia  si   esprime  negli  ambiti   scientifico,  didattico,
organizzativo, finanziario,  gestionale, amministrativo, patrimoniale
e contabile.
  La Scuola e' stata istituita con  la legge 14 febbraio 1987, n. 41,
che  ha  sancito l'unificazione  tra  la  Scuola superiore  di  studi
universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n.
117, ed  il conservatorio di  Sant'Anna, di  cui al regio  decreto 13
febbraio 1908, n. LXXVIII.
  Alla  Scuola  e'  annessa  la fondazione  "Giovanni  Spitali",  con
compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.
                               Art. 2.
                         Settori disciplinari
  La Scuola si articola in due classi: la classe di scienze sociali e
la classe  di scienze sperimentali. Gli  ambiti disciplinari attivati
nella  classe di  scienze sociali  sono riferibili  alle facolta'  di
economia,  giurisprudenza, scienze  politiche; quelli  attivati nella
classe  di  scienze sperimentali  sono  riferibili  alle facolta'  di
agraria, ingegneria e medicina e chirurgia.
  Per   specifici    programmi   di    ricerca   e    di   formazione
postuniversitaria    il    consiglio   direttivo    puo'    prevedere
l'aggregazione di  altri ambiti disciplinari nel  campo delle scienze
applicate.
                               Art. 3.
                                 Sede
  La  Scuola ha  sede centrale  nell'edificio storico  gia' sede  del
conservatorio di Sant'Anna. Puo' istituire centri e poli di ricerca e
formazione in  altre localita', anche in  collaborazione con soggetti
pubblici e privati.
                               Art. 4.
                        Ammissione alla Scuola
  Alla  Scuola si  accede  per concorso  pubblico  teso ad  accertare
l'elevata  preparazione e  le potenzialita'  di sviluppo  culturale e
professionale dei  candidati. Gli allievi ammessi  alla Scuola devono
assolvere  gli obblighi  didattici  stabiliti da  un regolamento  che
prevede criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi.
                               Art. 5.
                    Natura collegiale della Scuola
  La  Scuola  svolge  il  proprio ruolo  di  istituto  di  istruzione
universitaria a carattere  residenziale tramite strutture collegiali,
destinate ad accogliere gli allievi.
  Nei periodi  in cui il  calendario accademico della  Scuola prevede
interruzioni delle  attivita' didattiche, nei collegi  possono essere
ospitati, previa  delibera del consiglio direttivo,  i partecipanti a
corsi,  seminari  e  convegni  organizzati  dalla  Scuola,  anche  in
collaborazione con soggetti pubblici e privati.
                               Art. 6.
                      Corsi e titoli rilasciati
   La Scuola attiva:
  a) corsi ordinari  per gli allievi, italiani  e stranieri, iscritti
contestualmente  ai   corsi  di   laurea  dell'Universita'   di  Pisa
confluenti nelle facolta' riferibili alle due classi della Scuola, ai
sensi dell'art. 2, comma 1;
  b) corsi  di perfezionamento  di durata  triennale nel  campo delle
scienze sociali  e delle scienze  sperimentali di cui all'art.  2 per
allievi, italiani  e stranieri,  in possesso di  diploma di  laurea o
titolo equipollente. Il senato accademico  determina anno per anno le
aree di perfezionamento da attivare;
     c) corsi e attivita' post - dottorali.
   L'ammissione ai corsi avviene per concorso pubblico.
  La  Scuola puo'  istituire, anche  ai sensi  dell'art. 6,  secondo,
terzo  e  quarto comma,  della  legge  19  novembre  1990, n.  341  e
dell'art. 16  del decreto  del Presidente  della Repubblica  10 marzo
1982,  n. 162,  corsi annuali  e biennali  di formazione  postlaurea,
compresi  i corsi  corrispondenti al  "master" di  altri ordinamenti;
puo'  organizzare   corsi  di   formazione  finalizzata,   scuole  di
specializzazione,   corsi   di   orientamento   universitario;   puo'
promuovere attivita' culturali e formative esterne.
   La Scuola rilascia i seguenti titoli:
  a) il diploma di licenza ai sensi dell'art. 36, comma 1;
  b) il diploma di perfezionamento ai sensi dell'art. 36, comma 2; ai
sensi dell'art. 2 della legge 14  febbraio 1987, n. 41, il diploma di
perfezionamento e' a  tutti gli effetti equipollente  al dottorato di
ricerca;
  c) il diploma  di specializzazione ai laureati  che abbiano seguito
un  corso di  studi di  durata non  inferiore a  due anni  in settori
professionali definiti dalle normative vigenti;
  d) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati.
                               Art. 7.
                         Ricerca scientifica
  La  Scuola  organizza  l'attivita'  di  ricerca  scientifica  nelle
proprie strutture e nei propri laboratori.
  La  Scuola individua  periodicamente aree  di ricerca  di interesse
prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare, che vengono
privilegiate  nella   programmazione  dell'attivita'   scientifica  e
nell'utilizzazione di risorse e di strutture interne.
  La  Scuola puo'  conferire borse  di studio  per lo  svolgimento di
attivita' di ricerca.
                               Art. 8.
                        Collaborazioni esterne
  La   Scuola   considera   prioritario  il   consolidamento   e   il
potenziamento  dei rapporti  con l'Universita'  di Pisa  e la  Scuola
normale superiore; promuove lo sviluppo  delle relazioni con le altre
universita'  e  istituzioni  di   cultura  e  di  ricerca  nazionali,
straniere o  internazionali; favorisce i rapporti  con le istituzioni
pubbliche e private,  le associazioni di categoria e  con le imprese,
allo  scopo di  istituire  un  collegamento con  il  mondo sociale  e
produttivo e di valorizzare le  attivita' di ricerca scientifica e di
formazione.
  Per il conseguimento dei propri fini la Scuola puo' avvalersi della
collaborazione di soggetti pubblici  e privati, italiani e stranieri,
mediante contratti, accordi e convenzioni.
  Per  lo   svolgimento  di  attivita'  strumentali   alle  attivita'
formative  e di  ricerca o  comunque utili  per il  conseguimento dei
propri fini istituzionali,  la Scuola, nei limiti e  con le modalita'
consentite dalla  normativa vigente,  puo' altresi'  partecipare alla
costituzione di associazioni, fondazioni,  societa' o altre strutture
associative di diritto privato.
  La Scuola, anche in collaborazione con le facolta' dell'Universita'
di  Pisa corrispondenti  ai  settori  disciplinari interessati,  puo'
istituire  scuole  di  specializzazione  post -  laurea  e  corsi  di
addestramento all'attivita' professionale.
  La  Scuola,  anche in  collaborazione  con  altri enti  pubblici  e
privati,  puo' stipulare  contratti di  diritto privato  con studiosi
italiani e stranieri  per lo svolgimento di attivita'  formative e di
ricerca.
  La  Scuola  puo'  altresi'  avvalersi  di  docenti  di  istituzioni
italiane,  straniere  o  internazionali, collocati  in  posizione  di
comando  per la  durata massima  di un  triennio, nonche'  di docenti
italiani o stranieri, con la qualifica di visitatore.
  La Scuola  favorisce la  costituzione e lo  sviluppo di  imprese in
settori  ad   alto  contenuto  tecnologico  ed   innovativo,  che  si
propongono  di  utilizzare  esperienze  e risultati  di  progetti  di
ricerca condotti nella Scuola. Tali iniziative non possono comportare
per la Scuola l'assunzione di responsabilita' di carattere economico,
salvo  la  corresponsione  di  contributi  occasionali  per  ricerche
specifiche di interesse della Scuola.
  La  Scuola  puo'  istituire  premi e  riconoscimenti  a  favore  di
studiosi e di operatori che si siano distinti per eccellenza nel loro
campo di attivita' scientifica e professionale.
                               Art. 9.
                     Cooperazione internazionale
  La Scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare
europea nello  svolgimento delle attivita' formative,  scientifiche e
culturali,  favorendo  la  mobilita'  di  studenti  e  docenti  e  la
partecipazione a  progetti e gruppi di  ricerca internazionali, anche
con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati.
  A tal fine  la Scuola puo' stipulare accordi  di collaborazione che
possono  prevedere   anche  l'istituzione   di  corsi   integrati  di
perfezionamento e programmi di ricerca congiunti.
  La Scuola  riconosce la validita'  dei corsi seguiti  ovvero quelle
parti dei piani di studio  svolti dagli allievi presso le istituzioni
universitarie estere.
                              Art. 10.
            Collaborazione con l'Associazione ex - allievi
  La  Scuola  cura  il  collegamento  con gli  ex  -  allievi  ed  in
particolare riconosce  e sostiene  l'Associazione che  ha il  fine di
promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex - allievi e tra questi e
la Scuola.
  La  Scuola  puo' stipulare  con  l'Associazione  ex -  allievi  una
convenzione che disciplini  i campi di collaborazione  e le modalita'
di reciproca erogazione di contributi finanziari.
                               Art. 11.
            Rapporti con la Fondazione "Giovanni Spitali"
  La  Fondazione   "Giovanni  Spitali"   si  prefigge  lo   scopo  di
promuovere,  sostenere  e gestire,  con  mezzi  propri od  anche  con
finanziamenti e contributi esterni,  iniziative di valore culturale e
scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della
Scuola.
  Le  iniziative  assunte  dal  consiglio  di  amministrazione  della
Fondazione sono  sottoposte, con  particolare riferimento  ai profili
coinvolgenti  i  compiti  istituzionali  della  Scuola,  ad  apposita
delibera  da   parte  del   consiglio  direttivo  integrato   con  la
partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, al sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge  n. 24 / 1992. La delibera menziona
espressamente il contributo della Fondazione.
  La  Fondazione si  propone altresi'  di provvedere,  in tutto  o in
parte, alla  copertura economica di  posti aggiuntivi di  allievi dei
corsi  ordinario  e di  perfezionamento,  e  di  borse di  studio  di
postdottorato recanti il nome "Giovanni Spitali".
                              Art. 12.
           Principi di amministrazione e di organizzazione
  Nell'attivita' amministrativa  e gestionale la Scuola  si ispira ai
principi di trasparenza, economicita', di efficacia e di pubblicita',
secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a
principi di decentramento funzionale.
                              Titolo II
                           FONTI NORMATIVE
                              Art. 13.
                         Fonti regolamentari
  La Scuola, nel rispetto dei  principi della legislazione vigente in
tema di ordinamento universitario e del presente statuto, emana:
     a) il regolamento generale;
  b)  il   regolamento  per   l'amministrazione,  la  finanza   e  la
contabilita';
     c) il regolamento didattico;
     d) altri regolamenti di cui all'art. 18.
                              Art. 14.
                         Regolamento generale
  Il regolamento generale  disciplina l'organizzazione generale della
Scuola,  le  modalita'  di  elezione e  funzionamento  del  consiglio
direttivo e degli altri organi di cui al titolo III, secondo principi
di   chiara  ripartizione   delle  competenze   e  di   decentramento
funzionale.
  Il  regolamento generale  e'  deliberato  dal consiglio  direttivo,
sentito il senato accademico.
                              Art. 15.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
  Il regolamento per l'amministrazione,  la finanza e la contabilita'
disciplina le modalita' della gestione e le procedure amministrative,
finanziarie e contabili.
  Il  regolamento   individua  le   strutture  dotate   di  autonomia
gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile.
  Il  regolamento   puo'  prevedere   il  ricorso   all'istituto  del
funzionario  ordinatore per  la  gestione della  spesa relativa  alla
realizzazione di progetti od  attivita' preventivamente individuate e
definite.
  Il regolamento  e' deliberato  dal consiglio direttivo,  sentito il
senato accademico.
                              Art. 16.
                        Regolamento didattico
  Il regolamento  didattico disciplina l'ordinamento degli  studi dei
corsi ordinari  e dei  corsi di  perfezionamento nonche'  degli altri
corsi di formazione eventualmente istituiti.
  Il  regolamento didattico  e' approvato  dal senato  accademico, su
proposta dei consigli di classe.
                              Art. 17.
                         Disposizioni comuni
  I  regolamenti di  cui  ai precedenti  articoli 14,  15  e 16  sono
emanati con decreto  del direttore della Scuola ed  entrano in vigore
il quindicesimo  giorno successivo alla loro  pubblicazione nell'albo
della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.
                              Art. 18.
                          Altri regolamenti
  Il   regolamento  dell'assemblea   degli   allievi  disciplina   la
convocazione  ed   il  funzionamento  dell'assemblea  stessa   ed  e'
deliberato dall'assemblea degli allievi a maggioranza.
  I regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
deliberati dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico.
  I  regolamenti  delle  strutture  e  dei  servizi  disciplinano  il
funzionamento  delle strutture  e la  fruizione dei  servizi erogati.
Essi sono deliberati  dal consiglio direttivo, sentiti  i consigli di
classe.
  I  regolamenti  previsti  nei  commi precedenti  sono  emanati  con
decreto del  direttore ed  entrano in  vigore il  quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nell'albo  della Scuola, salvo che essi
non dispongano diversamente.
                             Titolo III
                    ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI
                              Art. 19.
                         Organi della Scuola
   Gli organi di governo della Scuola sono:
     a) il direttore;
     b) il consiglio direttivo;
     c) il senato accademico.
   Sono altresi' organi della Scuola:
     a) i presidi;
     b) i consigli di classe;
     c) il collegio dei revisori dei conti.
                              Art. 20.
                              Direttore
  Il  direttore e'  eletto a  scrutinio segreto  fra i  professori di
ruolo di prima fascia, a  tempo pieno, ordinari, straordinari e fuori
ruolo. L'elettorato attivo  spetta ai professori di ruolo  di prima e
seconda  fascia, ai  rappresentanti dei  ricercatori nei  consigli di
classe,  a  tre  rappresentanti  del   personale  non  docente  e  ai
rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo.
  Il  direttore e'  nominato  dal Ministro  dell'Universita' e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  dura in  carica  quattro  anni
accademici e  non puo' essere  rieletto consecutivamente piu'  di una
volta.
  Il  direttore  ha  la  rappresentanza legale  della  Scuola  ed  e'
responsabile  della  sua  gestione.   Emana  atti  amministrativi  ed
esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dalla
legge,  dallo  statuto,  dai   regolamenti.  Convoca  e  presiede  il
consiglio  direttivo e  il  Senato  accademico, curando  l'esecuzione
delle rispettive delibere.
  Il direttore  puo' delegare la legale  rappresentanza della Scuola,
per  l'esercizio  di  particolari  funzioni, ai  vice  direttori,  ai
presidi delle classi  e, in relazione alle  determinazioni assunte ai
sensi dell'art. 15, ai responsabili dei centri di spesa.
                              Art. 21.
                            Vice direttori
  Il  direttore designa,  per  la  durata del  suo  mandato, un  vice
direttore  vicario scelto  fra i  professori di  ruolo a  tempo pieno
della Scuola, appartenente  di norma ad una classe  diversa da quella
del Direttore.
  Il vice direttore  vicario, oltre a poter essere  delegato ai sensi
dell'art.  20, ultimo  comma,  coadiuva  il direttore  nell'esercizio
delle  sue  funzioni  e  lo  sostituisce in  caso  di  assenza  o  di
impedimento.
  Il direttore puo' designare altresi'  uno o piu' vice direttori, di
cui  non  piu' di  uno  esterno  alla  Scuola per  specifici  compiti
organizzativi   e   gestionali,    attribuendo   loro   le   connesse
responsabilita'.
                              Art. 22.
                         consiglio direttivo
   Il consiglio direttivo e' composto da:
     a) il direttore;
     b) il vice direttore vicario;
     c) il direttore amministrativo;
     d) i presidi delle classi;
     e) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia;
     f) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia;
     g) un rappresentante dei ricercatori;
     h) un rappresentante degli allievi perfezionandi;
     i) un rappresentante degli allievi ordinari;
     l) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo;
     m)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
     n) un rappresentante del Ministero del tesoro;
     o) un membro designato dalla regione Toscana.
   Partecipano a titolo consultivo:
     p)  un  rappresentante dei  soggetti  privati  che si  impegnano
a contribuire, per   tutta la durata   in carica  del  consiglio    e
secondo  criteri  fissati dal   senato accademico, al bilancio  della
Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati;
     q) un rappresentante degli ex - allievi;
     r) i vice direttori designati ai sensi dell'art. 21, comma 2.
  I membri di cui alle lettere e),  f), g), h), i), ed l) sono eletti
dalle rispettive  categorie. I  membri di  cui lettere  m) e  n) sono
nominati dai rispettivi  Ministeri; il membro di cui  alla lettera o)
e' nominato dalla giunta regionale. I  membri di cui alle lettere o),
p)  e  q)  non  possono  essere  docenti  universitari  o  dipendenti
universitari.  La mancata  designazione di  membri non  condiziona la
regolare costituzione del collegio.
  Il consiglio direttivo  dura in carica quattro  anni. E' presieduto
dal direttore.  Le funzioni di  segretario sono svolte  dal direttore
amministrativo.
  Il  consiglio e'  organo di  programmazione, indirizzo  e controllo
della Scuola.
   A tal fine:
  a) determina  gli obiettivi  e i programmi  generali dell'attivita'
della Scuola;
  b)   viene  informato,   dal   direttore,   sull'attivita'  e   sul
funzionamento della Scuola;
  c) esamina l'esito degli atti  di programmazione e di indirizzo, la
gestione  della  Scuola  e  lo   stato  di  attuazione  del  bilancio
preventivo.
   Il consiglio direttivo inoltre:
  a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  b)  approva  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  nonche'  i
regolamenti  interni   per  il  funzionamento  della   Scuola,  fatta
esclusione per il regolamento didattico;
  c) programma annualmente il numero dei posti di allievo ordinario e
di  perfezionamento da  mettere a  concorso; puo'  altresi' istituire
posti  aggiuntivi  con  fonti   di  finanziamento  specifiche,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3;
  d) determina, su proposta del senato accademico, sentite le classi,
l'organico dei professori e dei ricercatori;
  e)  determina  la  misura  di eventuali  indennita'  relative  alla
partecipazione agli organi di governo della Scuola;
  f) delibera  di attribuire  indennita' di  carica, in  relazione ad
esigenze definite  con riferimento a particolari  posizioni, a favore
di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari
corrispondenti alle funzioni;
  g)  determina la  misura  dei premi  assicurativi  a copertura  dei
rischi  derivanti  dall'assunzione  di particolari  cariche  o  dallo
svolgimento di particolari mansioni;
  h)  puo' affidare  ad  uno o  piu' dei  propri  membri incarichi  a
svolgere  specifiche   attivita'  rientranti  nelle   competenze  del
consiglio stesso al sensi delle leggi e dello statuto, determinandone
modalita', limiti ed indennita';
  i) delibera sulle  questioni che il direttore  decida di sottoporre
alla sua valutazione e deliberazione;
  l) esercita ogni altra competenza  prevista da norme, dallo statuto
e dai regolamenti interni.
                              Art. 23.
                          Senato accademico
   Il senato accademico e' composto da:
     a) il direttore;
     b) i presidi delle classi;
     c) il vice direttore vicario, a titolo consultivo.
  Su invito  del direttore  possono partecipare  al senato  gli altri
vice direttori,  a titolo consultivo.  Le funzioni di  segretario del
senato sono svolte dal direttore amministrativo.
  Il senato individua gli indirizzi e  le linee di sviluppo nel campo
didattico e della ricerca,  coordinando l'attivita' delle due classi;
esercita la competenza disciplinare.
   Il senato delibera altresi' in materia di:
  a) chiamate di professori di  ruolo di prima fascia, assegnazione a
materie, messa a  concorso o a trasferimento dei  posti relativi, con
la  partecipazione estesa  a tutti  i  professori di  ruolo di  prima
fascia, anche fuori ruolo;
  b) chiamate di professori di  ruolo di seconda fascia, assegnazione
a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con
la partecipazione estesa a tutti i  professori di ruolo di prima e di
seconda fascia, anche fuori ruolo.
  Il  senato, su  proposta del  direttore, puo'  indire riunioni  per
discutere particolari  temi estendendo la partecipazione  ai soggetti
interessati.
  Per  la  trattazione  di  temi   di  comune  interesse,  il  senato
accademico  puo'   integrarsi  con  la  partecipazione   del  rettore
dell'Universita' di  Pisa e dei  presidi delle facolta'  dello stesso
Ateneo, di cui all'art. 2.  L'ordine del giorno del senato accademico
cosi' integrato  e' definito dal  direttore della Scuola,  sentito il
rettore dell'Universita' di Pisa.
  Il  senato  puo'  delegare  ai  consigli di  classe  il  potere  di
decisione su  oggetti definiti,  previa determinazione di  principi e
criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato.
                              Art. 24.
                            P r e s i d i
  I presidi  sono eletti per  la durata di un  quadriennio accademico
dai rispettivi consigli di classe fra  i professori di ruolo di prima
fascia a tempo pieno appartenenti alla classe.
  I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle
attivita'  didattiche,   esercitando  le  funzioni   loro  attribuite
dall'ordinamento  universitario,  dallo  statuto  e  dal  regolamenti
interni e dando attuazione alle delibere dei consigli di classe.
                              Art. 25.
                          Consigli di classe
   I consigli di classe sono composti da:
     a) il preside;
     b) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia:
  c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore disciplinare;
  d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento per
ogni settore disciplinare;
  e)  un rappresentante  degli allievi  dei corsi  ordinari per  ogni
settore disciplinare.
  I membri di cui alle lettere d),  ed e) durano in carica un anno, i
membri  di cui  alla lettera  c)  un quadriennio,  salvo esigenze  di
rinnovo anticipato delle cariche.
  All'inizio dell'anno accademico il  consiglio di ciascuna delle due
classi si  riunisce in seduta  allargata ai ricercatori  della classe
per approvare  il programma  delle attivita' didattiche  e tutoriali,
secondo gli indirizzi  definiti dal senato accademico  e dai consigli
di classe.
  I  consigli  di classe  coordinano  le  attivita' didattiche  e  di
ricerca degli  ambiti disciplinari afferenti alla  classe. Esercitano
anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli di facolta'
entro i limiti stabiliti dallo statuto.
                              Art. 26.
                        Collegio dei revisori
  Il  collegio dei  revisori dei  conti e'  un organo  cui spetta  il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
della Scuola.
  Il collegio  e' composto  da tre membri  effettivi e  due supplenti
scelti  tra  gli iscritti  nel  registro  dei revisori  contabili.  I
componenti del  collegio sono proposti  dal direttore e  nominati con
suo decreto su designazione del  consiglio direttivo per la durata di
quattro anni.  I revisori  restano in  carica fino  al 30  giugno del
quarto anno successivo a quello di nomina.
  I  compiti  e  le  modalita' di  funzionamento  del  collegio  sono
stabiliti  dal regolamento  per  l'amministrazione, la  finanza e  la
contabilita'.
                              Titolo IV
                  STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
                              Art. 27.
                          S t r u t t u r e
  Le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono coordinate
dalle  classi  che possono  avvalersi  di  strutture operative  e  di
servizio, istituite  con delibera  del consiglio direttivo,  da porre
sotto  la  responsabilita'  di  vice direttori,  designati  ai  sensi
dell'art.  21,  e  dotate di  autonomia  gestionale,  amministrativa,
finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.
  Il consiglio direttivo puo' istituire altresi' unita' organizzative
di  servizio, anche  a carattere  temporaneo,  per lo  sviluppo e  la
gestione  di  progetti  o  attivita'  preventivamente  individuate  e
definite,   dotandole   di  autonomia   gestionale,   amministrativa,
finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15.
                              Art. 28.
                             C l a s s i
  La Scuola  si articola, ai  sensi dell'art. 2 dello  statuto, nella
classe di scienze sociali e nella classe di scienze sperimentali.
  Fanno  parte della  classe  di  scienze sociali  i  professori e  i
ricercatori  in  servizio  alla   Scuola  negli  ambiti  disciplinari
riferibili  alle  facolta'  di  economia,  giurisprudenza  e  scienze
politiche.
  Fanno parte della  classe di scienze sperimentali i  professori e i
ricercatori  in  servizio  alla   Scuola  negli  ambiti  disciplinari
riferibili  alle  facolta'  di   agraria,  ingegneria  e  medicina  e
chirurgia.
  Fanno  capo   alle  classi,   in  ragione  dei   rispettivi  ambiti
disciplinari  di afferenza  e  relativamente alle  questioni di  loro
interesse, gli allievi, i docenti a contratto e i "visitatori".
                              Art. 29.
                         B i b l i o t e c a
  La   biblioteca   provvede    ad   assicurare   la   conservazione,
l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale
della   Scuola,    nonche'   il    trattamento   e    la   diffusione
dell'informazione bibliografica.
  Con  regolamento,  approvato  dal consiglio  direttivo,  sentiti  i
consigli di  classe, sono  definiti oigani  e modalita'  funzionali e
organizzative della biblioteca.
                              Art. 30.
                      Centro servizi informatici
  Il centro organizza e gestisce le risorse informatiche comuni.
  La coordinazione del  centro e' affidata ad  un responsabile scelto
tra gli  esperti del settore, anche  al di fuori del  corpo docente e
del personale tecnico -  amministrativo della Scuola. Il responsabile
e'  nominato  dal  direttore   sentito  il  consiglio  direttivo.  Il
responsabile dura in carica un quadriennio e puo' essere rinnovato.
                              Art. 31.
                    Centri e laboratori di ricerca
  Il  consiglio   direttivo,  sentito  il  senato   accademico,  puo'
istituire centri e laboratori per  favorire lo sviluppo di settori di
particolare rilevanza,  da collocare  in diretto collegamento  con la
struttura operativa preposta alle  attivita' di ricerca, istituita ai
sensi dell'art.  27, comma 1.  All'attivita' dei centri  e laboratori
partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della Scuola e
possono essere aggregati soggetti  esterni interessati alle attivita'
svolte.
  La direzione dei centri e  dei laboratori e' affidata dal consiglio
direttivo, su proposta  del direttore, ad un  coordinatore scelto fra
esperti del settore.
                              Titolo V
                   ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
                              Art. 32.
                            Corsi ordinari
  Il curriculum degli allievi del  corso ordinario di cui all'art. 6,
lettera a),  ha la  stessa durata  del curriculum  del corrispondente
corso di laurea dell'Universita' di Pisa.
  I corsi ordinari sono  costituiti dagli insegnamenti attivati nella
Scuola, ai quali si affiancano:
     a) seminari;
     b) lettorati di lingue straniere;
     c) esercitazioni;
     d) altre attivita' didattiche e di formazione.
  Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni
didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro
studi con riferimento  ai corsi seguiti presso  l'Universita' di Pisa
ed ai corsi interni della Scuola.
                              Art. 33.
                       Corsi di perfezionamento
  I corsi di perfezionamento di cui  all'art. 6, lettera b), hanno la
durata di tre anni.
  Il     regolamento     didattico    disciplina     l'organizzazione
scientificodidattica dei corsi, il  passaggio degli allievi agli anni
successivi   e   l'ammissione   alla  discussione   della   tesi   di
perfezionamento.
                              Art. 34.
                  Corsi e attivita' post - dottorali
  I corsi  post - dottorali di  cui all'art. 6, lettera  c), hanno di
regola durata biennale.
  La Scuola puo' assegnare borse ai vincitori dei relativi concorsi.
                              Art. 35.
       Corsi di formazione post - laurea e di specializzazione
  I corsi  di formazione  post - universitari  e le  altre iniziative
assunte dalla Scuola ai sensi dell'art. 6, comma 3, sono disciplinati
da regolamenti.
  La Scuola puo' assegnare borse  di studio ai vincitori dei relativi
concorsi.
                              Art. 36.
                            D i p l o m i
  La Scuola rilascia  il diploma di licenza agli  allievi che abbiano
seguito  i corsi  ordinari  e  superato l'esame  di  licenza dopo  il
conseguimento  della   laurea,  e   comunque  entro  un   anno  dalla
conclusione del corso ordinario.
  La Scuola rilascia  il diploma di perfezionamento  agli allievi che
abbiano  compiuto  corsi  di  studio di  durata  almeno  triennale  e
superato  l'esame  consistente  nella  discussione  di  una  tesi  di
perfezionamento.
  Gli altri diplomi  e attestati previsti dall'art. 6,  comma 3, sono
disciplinati  da   regolamento,  in  conformita'   alla  legislazione
vigente.
                              Art. 37.
            Diploma di perfezionamento a candidati esterni
  Il Senato accademico puo' ammettere  in via eccezionale a sostenere
l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere
favorevole  di tre  studiosi della  materia designati  dal direttore,
laureati italiani  o stranieri i  quali, ancorche' non  allievi della
Scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte,
notevoli capacita' scientifiche nella disciplina nella quale chiedono
il diploma.
                              Titolo VI
                               ALLIEVI
                              Art. 38.
                         Allievi della Scuola
  Sono allievi della Scuola gli  studenti ammessi ai corsi ordinari e
i laureati ammessi ai corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 6,
in regola con gli obblighi  previsti dall'art. 40. Coloro che, avendo
concluso detti corsi,  svolgono attivita' di studio e  di ricerca per
la preparazione  degli esami  finali possono usufruire  di strutture,
servizi  e  contributi  della  Scuola, secondo  i  presupposti  e  le
modalita' previsti dal regolamento generale.
  In attuazione dell'art. 6, lettere a)  e b) dello statuto, entro il
mese di marzo  il consiglio direttivo, sentiti i  consigli di classe,
determina il  numero dei posti di  allievo del corso ordinario  e del
corso di perfezionamento da mettere  a concorso per l'anno accademico
successivo e  approva i  relativi bandi. Al  corso ordinario  si puo'
accedere  anche  per  anni  successivi al  primo,  con  le  modalita'
stabilite nel bando di concorso.
  Puo' essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di merito,
la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti all'Universita'
di  Pisa,  al fine  della  partecipazione  d attivita'  didattiche  e
formative preventivamente definite dai consigli di classe, sentito il
senato accademico  nella sua veste  integrata ai sensi  dell'art. 23,
comma 3.
  Il consiglio direttivo puo' deliberare forme di assistenza a favore
degli allievi aggregati.
                              Art. 39.
                          Allievi stranieri
  Entro il mese di maggio, il consiglio direttivo, sentiti i consigli
di  classe, determina  per ciascuna  classe  il numero  dei posti  da
assegnare al concorso  di perfezionamento per stranieri  e approva il
relativo bando di concorso.
  Possono essere  ammessi alla Scuola anche  studenti stranieri sulla
base  di apposite  convenzioni  ovvero di  programmi di  cooperazione
interuniversitaria.
                              Art. 40.
                   Obblighi didattici degli allievi
  Il regolamento  didattico stabilisce  obblighi didattici  e criteri
tali da assicurare l'alto livello  degli studi compiuti dagli allievi
dei corsi ordinari e di perfezionamento.
   Gli allievi dei corsi ordinari devono, in particolare:
  a)  seguire le  lezioni  e  le esercitazioni  dei  corsi di  laurea
universitari nonche' i corsi interni della Scuola secondo il piano di
studi approvato dai consigli di classe;
  b) sostenere  tutti gli esami  previsti dal  piano di studi  di cui
alla lettera a);
  c) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due
lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle
stesse;
  d)  rendere periodicamente  conto alla  Scuola del  progresso degli
studi compiuti durante l'anno accademico in corso, mediante colloqui,
seminari o elaborati scritti.
  Gli  allievi devono  riportare,  negli esami  universitari e  negli
esami  interni sostenuti  durante  l'anno accademico,  una media  non
inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio
non  inferiore a  ventiquattro  trentesimi,  tranne casi  eccezionali
stabiliti dal regolamento didattico.
  Gli allievi dei corsi di perfezionamento devono in particolare:
  a)  frequentare  lezioni  e  seminari  presso  la  Scuola  e  altre
istituzioni, in attuazione del proprio programma di ricerca;
  b) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due
lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle
stesse;
  c)  svolgere  un programma  originale  di  ricerca e  preparare  un
elaborato scritto finale;
  d)  tenere  seminari  concernenti  gli   studi  e  le  ricerche  di
perfezionamento.
  Il mancato adempimento  di tali obblighi comporta  la decadenza dal
posto.
                              Art. 41.
                         Diritto allo studio
  La  Scuola   riconosce  un  ruolo  fondamentale   all'istituto  del
"tutorato", disciplinato  con regolamento in conformita'  all'art. 13
della legge  19 novembre  1990, n.  341, al  fine di  consentire agli
allievi la  massima partecipazione alla didattica,  l'avviamento alla
ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire
il loro inserimento  nel mondo del lavoro. A tal  fine la Scuola puo'
anche conferire  borse per  lo svolgimento  di periodi  di formazione
presso  enti  o  istituzioni,  pubbliche   o  private,  in  Italia  o
all'estero.
  La  Scuola garantisce  l'accoglienza  degli  allievi nelle  proprie
strutture  secondo le  regole previste  dal regolamerito  generale il
quale disciplina in  particolare i presupposti e le  modalita' per la
fruizione dell'alloggio e del vitto  gratuiti e la corresponsione del
contributo didattico fissato di anno in anno dal consiglio direttivo.
  La  Scuola  promuove, in  conformita'  all'art.  13 della  legge  2
dicembre  1991, n.  390,  la collaborazione  a  tempo parziale  degli
studenti alla gestione di attivita' connesse ai servizi resi.
  I sussidi di cui al presente  articolo sono soggetti a fini fiscali
alla normativa  vigente in materia  di borse di studio  erogate dalle
universita' e dalle regioni.
                              Art. 42.
              Attivita' culturali, sportive e ricreative
  La Scuola  promuove le  attivita' culturali, sportive  e ricreative
degli allievi i quali possono dar  vita anche a forme associative che
il consiglio direttivo puo' riconoscere.
                              Art. 43.
                       Assemblea degli studenti
  Gli allievi  dei corsi ordinari e  di perfezionamento costituiscono
l'assemblea degli  allievi, che  provvede alla designazione  dei suoi
rappresentanti  nei consigli  di  classe e  nel consiglio  direttivo.
L'assemblea degli  allievi puo' essere  convocata per una  sola delle
sue componenti.
  Le modalita'  di elezione  delle rappresentanze e  di funzionamento
dell'assemblea sono stabilite da un regolamento.
                             Titolo VII
                      ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
                    AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
                              Art. 44.
                      Organizzazione e organico
  L'organizzazione  funzionale  e   amministrativa  della  Scuola  e'
definita con  delibera del consiglio direttivo,  sentito il direttore
amministrativo.
  Alle strutture  viene assegnato il  personale tecnicoamministrativo
necessario al loro regolare  funzionamento in coerenza con l'organico
adottato  dal   consiglio  direttivo,   su  proposta   del  direttore
amministrativo.
                              Art. 45.
                Valorizzazione della professionalita'
  La Scuola promuove la  crescita professionale del personale tecnico
- amministrativo e  del personale tecnico dei laboratori.  A tal fine
favorisce la partecipazione a programmi  e corsi di formazione, anche
tramite collaborazioni  e convenzioni con enti  esterni specializzati
in materia.
  Ai  fini   del  migliore   svolgimento  dell'attivita'   tecnica  e
amministrativa,  per l'attribuzione  degli incarichi  di funzione  la
valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita',
merito, attitudine e capacita' professionali.
                              Art. 46.
                       Direttore amministrativo
  Il  direttore amministrativo  sovrintende  all'organizzazione e  al
funzionamento  degli  uffici  e  dei  servizi  amministrativi  ed  e'
responsabile  delle relative  attivita'.  A tal  fine, in  attuazione
delle direttive del consiglio direttivo e del direttore della Scuola,
esercita  funzioni di  impulso, coordinamento  e guida  nei confronti
degli uffici  e dei  servizi amministrativi  e coadiuva  il direttore
nella esecuzione delle delibere degli organi di governo della Scuola.
  L'incarico di direttore amministrativo  e' attribuito dal consiglio
direttivo su proposta del direttore  ad un dirigente della Scuola, di
altra universita', o di  altra amministrazione pubblica, ovvero anche
ad estranei alle amministrazioni pubbliche.
  L'incarico e'  attribuito a  tempo determinato  per una  durata non
superiore a cinque anni e puo' essere rinnovato.
                              Art. 47.
                 Fonti di finanziamento e patrimonio
   Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
  a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e di privati;
  b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse
di studio e alla promozione  di attivita' culturali, di individui, di
enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;
  c) proventi di contratti  e convenzioni, attivita', rendite, frutti
e alienazioni di patrimonio.
  La Scuola  si avvale per  le sue  attivita istituzionali e  cura la
conservazione:
  a) dei  beni immobili concessi in  uso dallo Stato o  da altri enti
pubblici e di quelli di sua proprieta';
  b) delle attrezzature tecniche,  delle collezioni scientifiche, del
patrimonio librario, archivistico  e artistico di sua  proprieta' o a
sua disposizione.
                              Art. 48.
                        Nucleo di valutazione
  Un regolamento approvato dal consiglio direttivo, sentito il senato
accademico, disciplina la composizione ed il funzionamento del nucleo
di valutazione istituito ai sensi delle leggi vigenti.
                             Titolo VIII
                      NORME TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 49.
                          Entrata in vigore
  Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale,  con immediata  efficacia di
tutte le sue disposizioni che  non richiedono di essere applicate con
regolamenti.
  Con l'entrata  in vigore dello  statuto cessano di  avere efficacia
per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.
                              Art. 50.
                          Altre disposizioni
  Tutti gli  organi della  Scuola devono  essere rinnovati  entro sei
mesi dall'entrata in vigore dello statuto e restano in carica fino al
31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
  Per ragioni di semplicita', la  Scuola puo' utilizzare nei rapporti
interni  ed esterni  la  denominazione  abbreviata "Scuola  superiore
Sant'Anna".