Allegato al D.D. n. 5180 del 27 ottobre 1997 STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S. ANNA DI PISA Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Natura e fini della Scuola La Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e' un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica, e dell'innovazione, nonche' di curare l'alta formazione, a livello universitario e post - universitario, e la formazione continua. A tal fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonche' la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifici in essa rappresentati. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e i propri regolamenti. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile. La Scuola e' stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII. Alla Scuola e' annessa la fondazione "Giovanni Spitali", con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto. Art. 2. Settori disciplinari La Scuola si articola in due classi: la classe di scienze sociali e la classe di scienze sperimentali. Gli ambiti disciplinari attivati nella classe di scienze sociali sono riferibili alle facolta' di economia, giurisprudenza, scienze politiche; quelli attivati nella classe di scienze sperimentali sono riferibili alle facolta' di agraria, ingegneria e medicina e chirurgia. Per specifici programmi di ricerca e di formazione postuniversitaria il consiglio direttivo puo' prevedere l'aggregazione di altri ambiti disciplinari nel campo delle scienze applicate. Art. 3. Sede La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico gia' sede del conservatorio di Sant'Anna. Puo' istituire centri e poli di ricerca e formazione in altre localita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Art. 4. Ammissione alla Scuola Alla Scuola si accede per concorso pubblico teso ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati. Gli allievi ammessi alla Scuola devono assolvere gli obblighi didattici stabiliti da un regolamento che prevede criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi. Art. 5. Natura collegiale della Scuola La Scuola svolge il proprio ruolo di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite strutture collegiali, destinate ad accogliere gli allievi. Nei periodi in cui il calendario accademico della Scuola prevede interruzioni delle attivita' didattiche, nei collegi possono essere ospitati, previa delibera del consiglio direttivo, i partecipanti a corsi, seminari e convegni organizzati dalla Scuola, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Art. 6. Corsi e titoli rilasciati La Scuola attiva: a) corsi ordinari per gli allievi, italiani e stranieri, iscritti contestualmente ai corsi di laurea dell'Universita' di Pisa confluenti nelle facolta' riferibili alle due classi della Scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 1; b) corsi di perfezionamento di durata triennale nel campo delle scienze sociali e delle scienze sperimentali di cui all'art. 2 per allievi, italiani e stranieri, in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente. Il senato accademico determina anno per anno le aree di perfezionamento da attivare; c) corsi e attivita' post - dottorali. L'ammissione ai corsi avviene per concorso pubblico. La Scuola puo' istituire, anche ai sensi dell'art. 6, secondo, terzo e quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, corsi annuali e biennali di formazione postlaurea, compresi i corsi corrispondenti al "master" di altri ordinamenti; puo' organizzare corsi di formazione finalizzata, scuole di specializzazione, corsi di orientamento universitario; puo' promuovere attivita' culturali e formative esterne. La Scuola rilascia i seguenti titoli: a) il diploma di licenza ai sensi dell'art. 36, comma 1; b) il diploma di perfezionamento ai sensi dell'art. 36, comma 2; ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il diploma di perfezionamento e' a tutti gli effetti equipollente al dottorato di ricerca; c) il diploma di specializzazione ai laureati che abbiano seguito un corso di studi di durata non inferiore a due anni in settori professionali definiti dalle normative vigenti; d) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati. Art. 7. Ricerca scientifica La Scuola organizza l'attivita' di ricerca scientifica nelle proprie strutture e nei propri laboratori. La Scuola individua periodicamente aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare, che vengono privilegiate nella programmazione dell'attivita' scientifica e nell'utilizzazione di risorse e di strutture interne. La Scuola puo' conferire borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca. Art. 8. Collaborazioni esterne La Scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'Universita' di Pisa e la Scuola normale superiore; promuove lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali, straniere o internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, allo scopo di istituire un collegamento con il mondo sociale e produttivo e di valorizzare le attivita' di ricerca scientifica e di formazione. Per il conseguimento dei propri fini la Scuola puo' avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni. Per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' altresi' partecipare alla costituzione di associazioni, fondazioni, societa' o altre strutture associative di diritto privato. La Scuola, anche in collaborazione con le facolta' dell'Universita' di Pisa corrispondenti ai settori disciplinari interessati, puo' istituire scuole di specializzazione post - laurea e corsi di addestramento all'attivita' professionale. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, puo' stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attivita' formative e di ricerca. La Scuola puo' altresi' avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, collocati in posizione di comando per la durata massima di un triennio, nonche' di docenti italiani o stranieri, con la qualifica di visitatore. La Scuola favorisce la costituzione e lo sviluppo di imprese in settori ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, che si propongono di utilizzare esperienze e risultati di progetti di ricerca condotti nella Scuola. Tali iniziative non possono comportare per la Scuola l'assunzione di responsabilita' di carattere economico, salvo la corresponsione di contributi occasionali per ricerche specifiche di interesse della Scuola. La Scuola puo' istituire premi e riconoscimenti a favore di studiosi e di operatori che si siano distinti per eccellenza nel loro campo di attivita' scientifica e professionale. Art. 9. Cooperazione internazionale La Scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati. A tal fine la Scuola puo' stipulare accordi di collaborazione che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati di perfezionamento e programmi di ricerca congiunti. La Scuola riconosce la validita' dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere. Art. 10. Collaborazione con l'Associazione ex - allievi La Scuola cura il collegamento con gli ex - allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'Associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex - allievi e tra questi e la Scuola. La Scuola puo' stipulare con l'Associazione ex - allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalita' di reciproca erogazione di contributi finanziari. Art. 11. Rapporti con la Fondazione "Giovanni Spitali" La Fondazione "Giovanni Spitali" si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola. Le iniziative assunte dal consiglio di amministrazione della Fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte del consiglio direttivo integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, al sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 24 / 1992. La delibera menziona espressamente il contributo della Fondazione. La Fondazione si propone altresi' di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi dei corsi ordinario e di perfezionamento, e di borse di studio di postdottorato recanti il nome "Giovanni Spitali". Art. 12. Principi di amministrazione e di organizzazione Nell'attivita' amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicita', di efficacia e di pubblicita', secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale. Titolo II FONTI NORMATIVE Art. 13. Fonti regolamentari La Scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente in tema di ordinamento universitario e del presente statuto, emana: a) il regolamento generale; b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) il regolamento didattico; d) altri regolamenti di cui all'art. 18. Art. 14. Regolamento generale Il regolamento generale disciplina l'organizzazione generale della Scuola, le modalita' di elezione e funzionamento del consiglio direttivo e degli altri organi di cui al titolo III, secondo principi di chiara ripartizione delle competenze e di decentramento funzionale. Il regolamento generale e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico. Art. 15. Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina le modalita' della gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili. Il regolamento individua le strutture dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile. Il regolamento puo' prevedere il ricorso all'istituto del funzionario ordinatore per la gestione della spesa relativa alla realizzazione di progetti od attivita' preventivamente individuate e definite. Il regolamento e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico. Art. 16. Regolamento didattico Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi ordinari e dei corsi di perfezionamento nonche' degli altri corsi di formazione eventualmente istituiti. Il regolamento didattico e' approvato dal senato accademico, su proposta dei consigli di classe. Art. 17. Disposizioni comuni I regolamenti di cui ai precedenti articoli 14, 15 e 16 sono emanati con decreto del direttore della Scuola ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Art. 18. Altri regolamenti Il regolamento dell'assemblea degli allievi disciplina la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea stessa ed e' deliberato dall'assemblea degli allievi a maggioranza. I regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico. I regolamenti delle strutture e dei servizi disciplinano il funzionamento delle strutture e la fruizione dei servizi erogati. Essi sono deliberati dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe. I regolamenti previsti nei commi precedenti sono emanati con decreto del direttore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Titolo III ORGANI DIRETTIVI E ACCADEMICI Art. 19. Organi della Scuola Gli organi di governo della Scuola sono: a) il direttore; b) il consiglio direttivo; c) il senato accademico. Sono altresi' organi della Scuola: a) i presidi; b) i consigli di classe; c) il collegio dei revisori dei conti. Art. 20. Direttore Il direttore e' eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, ordinari, straordinari e fuori ruolo. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di classe, a tre rappresentanti del personale non docente e ai rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo. Il direttore e' nominato dal Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore ha la rappresentanza legale della Scuola ed e' responsabile della sua gestione. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. Convoca e presiede il consiglio direttivo e il Senato accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere. Il direttore puo' delegare la legale rappresentanza della Scuola, per l'esercizio di particolari funzioni, ai vice direttori, ai presidi delle classi e, in relazione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 15, ai responsabili dei centri di spesa. Art. 21. Vice direttori Il direttore designa, per la durata del suo mandato, un vice direttore vicario scelto fra i professori di ruolo a tempo pieno della Scuola, appartenente di norma ad una classe diversa da quella del Direttore. Il vice direttore vicario, oltre a poter essere delegato ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il direttore puo' designare altresi' uno o piu' vice direttori, di cui non piu' di uno esterno alla Scuola per specifici compiti organizzativi e gestionali, attribuendo loro le connesse responsabilita'. Art. 22. consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da: a) il direttore; b) il vice direttore vicario; c) il direttore amministrativo; d) i presidi delle classi; e) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia; f) un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia; g) un rappresentante dei ricercatori; h) un rappresentante degli allievi perfezionandi; i) un rappresentante degli allievi ordinari; l) due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo; m) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; n) un rappresentante del Ministero del tesoro; o) un membro designato dalla regione Toscana. Partecipano a titolo consultivo: p) un rappresentante dei soggetti privati che si impegnano a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio della Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati; q) un rappresentante degli ex - allievi; r) i vice direttori designati ai sensi dell'art. 21, comma 2. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), ed l) sono eletti dalle rispettive categorie. I membri di cui lettere m) e n) sono nominati dai rispettivi Ministeri; il membro di cui alla lettera o) e' nominato dalla giunta regionale. I membri di cui alle lettere o), p) e q) non possono essere docenti universitari o dipendenti universitari. La mancata designazione di membri non condiziona la regolare costituzione del collegio. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. E' presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo. Il consiglio e' organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola. A tal fine: a) determina gli obiettivi e i programmi generali dell'attivita' della Scuola; b) viene informato, dal direttore, sull'attivita' e sul funzionamento della Scuola; c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della Scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo. Il consiglio direttivo inoltre: a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo; b) approva le proposte di modifica dello statuto nonche' i regolamenti interni per il funzionamento della Scuola, fatta esclusione per il regolamento didattico; c) programma annualmente il numero dei posti di allievo ordinario e di perfezionamento da mettere a concorso; puo' altresi' istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3; d) determina, su proposta del senato accademico, sentite le classi, l'organico dei professori e dei ricercatori; e) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione agli organi di governo della Scuola; f) delibera di attribuire indennita' di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni; g) determina la misura dei premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'assunzione di particolari cariche o dallo svolgimento di particolari mansioni; h) puo' affidare ad uno o piu' dei propri membri incarichi a svolgere specifiche attivita' rientranti nelle competenze del consiglio stesso al sensi delle leggi e dello statuto, determinandone modalita', limiti ed indennita'; i) delibera sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione; l) esercita ogni altra competenza prevista da norme, dallo statuto e dai regolamenti interni. Art. 23. Senato accademico Il senato accademico e' composto da: a) il direttore; b) i presidi delle classi; c) il vice direttore vicario, a titolo consultivo. Su invito del direttore possono partecipare al senato gli altri vice direttori, a titolo consultivo. Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo. Il senato individua gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca, coordinando l'attivita' delle due classi; esercita la competenza disciplinare. Il senato delibera altresi' in materia di: a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima fascia, anche fuori ruolo; b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a materie, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo. Il senato, su proposta del direttore, puo' indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati. Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato accademico puo' integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Universita' di Pisa e dei presidi delle facolta' dello stesso Ateneo, di cui all'art. 2. L'ordine del giorno del senato accademico cosi' integrato e' definito dal direttore della Scuola, sentito il rettore dell'Universita' di Pisa. Il senato puo' delegare ai consigli di classe il potere di decisione su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato. Art. 24. P r e s i d i I presidi sono eletti per la durata di un quadriennio accademico dai rispettivi consigli di classe fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno appartenenti alla classe. I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dal regolamenti interni e dando attuazione alle delibere dei consigli di classe. Art. 25. Consigli di classe I consigli di classe sono composti da: a) il preside; b) i professori di ruolo di prima e di seconda fascia: c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore disciplinare; d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento per ogni settore disciplinare; e) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari per ogni settore disciplinare. I membri di cui alle lettere d), ed e) durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera c) un quadriennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche. All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi si riunisce in seduta allargata ai ricercatori della classe per approvare il programma delle attivita' didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli di classe. I consigli di classe coordinano le attivita' didattiche e di ricerca degli ambiti disciplinari afferenti alla classe. Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli di facolta' entro i limiti stabiliti dallo statuto. Art. 26. Collegio dei revisori Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile della Scuola. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal direttore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio direttivo per la durata di quattro anni. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Titolo IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 27. S t r u t t u r e Le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono coordinate dalle classi che possono avvalersi di strutture operative e di servizio, istituite con delibera del consiglio direttivo, da porre sotto la responsabilita' di vice direttori, designati ai sensi dell'art. 21, e dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15. Il consiglio direttivo puo' istituire altresi' unita' organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attivita' preventivamente individuate e definite, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15. Art. 28. C l a s s i La Scuola si articola, ai sensi dell'art. 2 dello statuto, nella classe di scienze sociali e nella classe di scienze sperimentali. Fanno parte della classe di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola negli ambiti disciplinari riferibili alle facolta' di economia, giurisprudenza e scienze politiche. Fanno parte della classe di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola negli ambiti disciplinari riferibili alle facolta' di agraria, ingegneria e medicina e chirurgia. Fanno capo alle classi, in ragione dei rispettivi ambiti disciplinari di afferenza e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, i docenti a contratto e i "visitatori". Art. 29. B i b l i o t e c a La biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale della Scuola, nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica. Con regolamento, approvato dal consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, sono definiti oigani e modalita' funzionali e organizzative della biblioteca. Art. 30. Centro servizi informatici Il centro organizza e gestisce le risorse informatiche comuni. La coordinazione del centro e' affidata ad un responsabile scelto tra gli esperti del settore, anche al di fuori del corpo docente e del personale tecnico - amministrativo della Scuola. Il responsabile e' nominato dal direttore sentito il consiglio direttivo. Il responsabile dura in carica un quadriennio e puo' essere rinnovato. Art. 31. Centri e laboratori di ricerca Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, puo' istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza, da collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta alle attivita' di ricerca, istituita ai sensi dell'art. 27, comma 1. All'attivita' dei centri e laboratori partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della Scuola e possono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attivita' svolte. La direzione dei centri e dei laboratori e' affidata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore. Titolo V ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE Art. 32. Corsi ordinari Il curriculum degli allievi del corso ordinario di cui all'art. 6, lettera a), ha la stessa durata del curriculum del corrispondente corso di laurea dell'Universita' di Pisa. I corsi ordinari sono costituiti dagli insegnamenti attivati nella Scuola, ai quali si affiancano: a) seminari; b) lettorati di lingue straniere; c) esercitazioni; d) altre attivita' didattiche e di formazione. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Universita' di Pisa ed ai corsi interni della Scuola. Art. 33. Corsi di perfezionamento I corsi di perfezionamento di cui all'art. 6, lettera b), hanno la durata di tre anni. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione scientificodidattica dei corsi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e l'ammissione alla discussione della tesi di perfezionamento. Art. 34. Corsi e attivita' post - dottorali I corsi post - dottorali di cui all'art. 6, lettera c), hanno di regola durata biennale. La Scuola puo' assegnare borse ai vincitori dei relativi concorsi. Art. 35. Corsi di formazione post - laurea e di specializzazione I corsi di formazione post - universitari e le altre iniziative assunte dalla Scuola ai sensi dell'art. 6, comma 3, sono disciplinati da regolamenti. La Scuola puo' assegnare borse di studio ai vincitori dei relativi concorsi. Art. 36. D i p l o m i La Scuola rilascia il diploma di licenza agli allievi che abbiano seguito i corsi ordinari e superato l'esame di licenza dopo il conseguimento della laurea, e comunque entro un anno dalla conclusione del corso ordinario. La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto corsi di studio di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento. Gli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6, comma 3, sono disciplinati da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente. Art. 37. Diploma di perfezionamento a candidati esterni Il Senato accademico puo' ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento, su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, laureati italiani o stranieri i quali, ancorche' non allievi della Scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacita' scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il diploma. Titolo VI ALLIEVI Art. 38. Allievi della Scuola Sono allievi della Scuola gli studenti ammessi ai corsi ordinari e i laureati ammessi ai corsi di perfezionamento, ai sensi dell'art. 6, in regola con gli obblighi previsti dall'art. 40. Coloro che, avendo concluso detti corsi, svolgono attivita' di studio e di ricerca per la preparazione degli esami finali possono usufruire di strutture, servizi e contributi della Scuola, secondo i presupposti e le modalita' previsti dal regolamento generale. In attuazione dell'art. 6, lettere a) e b) dello statuto, entro il mese di marzo il consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, determina il numero dei posti di allievo del corso ordinario e del corso di perfezionamento da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi. Al corso ordinario si puo' accedere anche per anni successivi al primo, con le modalita' stabilite nel bando di concorso. Puo' essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti all'Universita' di Pisa, al fine della partecipazione d attivita' didattiche e formative preventivamente definite dai consigli di classe, sentito il senato accademico nella sua veste integrata ai sensi dell'art. 23, comma 3. Il consiglio direttivo puo' deliberare forme di assistenza a favore degli allievi aggregati. Art. 39. Allievi stranieri Entro il mese di maggio, il consiglio direttivo, sentiti i consigli di classe, determina per ciascuna classe il numero dei posti da assegnare al concorso di perfezionamento per stranieri e approva il relativo bando di concorso. Possono essere ammessi alla Scuola anche studenti stranieri sulla base di apposite convenzioni ovvero di programmi di cooperazione interuniversitaria. Art. 40. Obblighi didattici degli allievi Il regolamento didattico stabilisce obblighi didattici e criteri tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento. Gli allievi dei corsi ordinari devono, in particolare: a) seguire le lezioni e le esercitazioni dei corsi di laurea universitari nonche' i corsi interni della Scuola secondo il piano di studi approvato dai consigli di classe; b) sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studi di cui alla lettera a); c) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse; d) rendere periodicamente conto alla Scuola del progresso degli studi compiuti durante l'anno accademico in corso, mediante colloqui, seminari o elaborati scritti. Gli allievi devono riportare, negli esami universitari e negli esami interni sostenuti durante l'anno accademico, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico. Gli allievi dei corsi di perfezionamento devono in particolare: a) frequentare lezioni e seminari presso la Scuola e altre istituzioni, in attuazione del proprio programma di ricerca; b) superare le prove di accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere ad un livello equivalente allo studio biennale delle stesse; c) svolgere un programma originale di ricerca e preparare un elaborato scritto finale; d) tenere seminari concernenti gli studi e le ricerche di perfezionamento. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la decadenza dal posto. Art. 41. Diritto allo studio La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del "tutorato", disciplinato con regolamento in conformita' all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero. La Scuola garantisce l'accoglienza degli allievi nelle proprie strutture secondo le regole previste dal regolamerito generale il quale disciplina in particolare i presupposti e le modalita' per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti e la corresponsione del contributo didattico fissato di anno in anno dal consiglio direttivo. La Scuola promuove, in conformita' all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione di attivita' connesse ai servizi resi. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni. Art. 42. Attivita' culturali, sportive e ricreative La Scuola promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative degli allievi i quali possono dar vita anche a forme associative che il consiglio direttivo puo' riconoscere. Art. 43. Assemblea degli studenti Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'assemblea degli allievi, che provvede alla designazione dei suoi rappresentanti nei consigli di classe e nel consiglio direttivo. L'assemblea degli allievi puo' essere convocata per una sola delle sue componenti. Le modalita' di elezione delle rappresentanze e di funzionamento dell'assemblea sono stabilite da un regolamento. Titolo VII ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA Art. 44. Organizzazione e organico L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola e' definita con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo. Alle strutture viene assegnato il personale tecnicoamministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con l'organico adottato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo. Art. 45. Valorizzazione della professionalita' La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico - amministrativo e del personale tecnico dei laboratori. A tal fine favorisce la partecipazione a programmi e corsi di formazione, anche tramite collaborazioni e convenzioni con enti esterni specializzati in materia. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito, attitudine e capacita' professionali. Art. 46. Direttore amministrativo Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed e' responsabile delle relative attivita'. A tal fine, in attuazione delle direttive del consiglio direttivo e del direttore della Scuola, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il direttore nella esecuzione delle delibere degli organi di governo della Scuola. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della Scuola, di altra universita', o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico e' attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e puo' essere rinnovato. Art. 47. Fonti di finanziamento e patrimonio Le fonti di finanziamento della Scuola sono: a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e di privati; b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attivita' culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni; c) proventi di contratti e convenzioni, attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio. La Scuola si avvale per le sue attivita istituzionali e cura la conservazione: a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprieta'; b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione. Art. 48. Nucleo di valutazione Un regolamento approvato dal consiglio direttivo, sentito il senato accademico, disciplina la composizione ed il funzionamento del nucleo di valutazione istituito ai sensi delle leggi vigenti. Titolo VIII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 49. Entrata in vigore Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con regolamenti. Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili. Art. 50. Altre disposizioni Tutti gli organi della Scuola devono essere rinnovati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto e restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato. Per ragioni di semplicita', la Scuola puo' utilizzare nei rapporti interni ed esterni la denominazione abbreviata "Scuola superiore Sant'Anna".