Art. 2. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, come integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1987 e dal decreto del Ministro del tesoro 7 maggio 1997, sono modificati e sostituiti dai seguenti: Art. 4 (Funzioni di vice direttore generale). - Sostituire "potranno essere attribuite" con "saranno attribuite". Art. 5 (Funzioni di capo dipartimento). - Sostituire "Al capo" con "Ai capi". Dopo "un'area dipartimentale" aggiungere "ovvero di ufficio di controllo". Art. 6 (Funzioni di capo servizio). - E' soppresso. Art. 7 (Funzioni del dirigente). - E' sostituito dal seguente: "Al dirigente spettano la direzione ed il coordinamento di un'unita' organica cui lo stesso e' preposto ovvero la direzione ed il coordinamento di piu' unita' organiche fra loro omogenee o di particolare rilevanza. Ad esso possono essere affidati, anche collegialmente, specifici incarichi operativi, di studio, di organizzazione ed ispettivi.". Art. 8 (Promozione a capo servizio). - E' soppresso. Art. 9 (Promozione a capo dipartimento). - Aggiungere il seguente comma: "La qualifica di capo dipartimento puo', altresi', essere conferita ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della Cassa depositi e prestiti ovvero ad appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche aventi gli stessi requisiti e qualifiche equipollenti. Le categorie dei soggetti nominabili ed i criteri di scelta sono definiti con decreto del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza.". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 1997 Il Ministro: Ciampi Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997 Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 254