Art. 2.
  Gli articoli  4, 5, 6,  7, 8 e 9  del decreto del  Presidente della
Repubblica 4 agosto  1986, come integrati dal  decreto del Presidente
della  Repubblica 23  ottobre 1987  e  dal decreto  del Ministro  del
tesoro 7 maggio 1997, sono modificati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  4  (Funzioni  di   vice  direttore  generale).  -  Sostituire
"potranno essere attribuite" con "saranno attribuite".
  Art. 5 (Funzioni di capo  dipartimento). - Sostituire "Al capo" con
"Ai  capi".  Dopo  "un'area  dipartimentale"  aggiungere  "ovvero  di
ufficio di controllo".
 Art. 6 (Funzioni di capo servizio). - E' soppresso.
  Art. 7 (Funzioni del dirigente). - E' sostituito dal seguente:
  "Al  dirigente  spettano  la   direzione  ed  il  coordinamento  di
un'unita' organica cui  lo stesso e' preposto ovvero  la direzione ed
il  coordinamento di  piu' unita'  organiche fra  loro omogenee  o di
particolare  rilevanza.  Ad  esso   possono  essere  affidati,  anche
collegialmente,   specifici  incarichi   operativi,  di   studio,  di
organizzazione ed ispettivi.".
 Art. 8 (Promozione a capo servizio). - E' soppresso.
  Art. 9 (Promozione  a capo dipartimento). -  Aggiungere il seguente
comma:
  "La qualifica di capo dipartimento puo', altresi', essere conferita
ad esperti con qualifiche professionali rilevanti per i compiti della
Cassa   depositi  e   prestiti  ovvero   ad  appartenenti   ad  altre
amministrazioni pubbliche  aventi gli  stessi requisiti  e qualifiche
equipollenti. Le  categorie dei soggetti  nominabili ed i  criteri di
scelta  sono definiti  con decreto  del Ministro  del tesoro,  previa
delibera  del consiglio  di amministrazione,  sentita la  Commissione
parlamentare di vigilanza.".
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 24 settembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1997
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 254