ALLEGATO S T A T U T O Titolo I Principi generali Art. 1. Finalita' e principi direttivi 1. L'Universita' degli studi di Brescia, di seguito denominata Universita', e un'istituzione pubblica, sede primaria della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore. 2. L'Universita' ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. 3. L'Universita' ha piena capacita' giuridica, che esercita nei limiti del presente statuto e dell'ordinamento universitario. Essa puo' assumere tutte le iniziative e compiere tutti gli atti idonei a realizzare i propri fini istituzionali o che ad essi siano, anche indirettamente, strumentali. 4. L'Universita' per il perseguimento dei propri fini istituzionali, puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali attraverso contratti e convenzioni e puo' istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari, nonche' stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali. 5. L'Universita' adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attivita' didattiche, scientifiche e amministrative delle proprie strutture.Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' di utilizzazione e i risultati ottenuti. Dell'attivita' di valutazione si terra' conto nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse. Art. 2. Statuto di autonomia 1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' degli studi di Brescia secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana. 2. Ai sensi di quanto disposto nel comma precedente, con l'entrata in vigore del presente statuto le sue norme si sostituiscono alle norme di legge precedentemente in vigore, salvo che nelle materie espressamente riservate alla legge dello Stato. Nell'ambito di esse, anche in assenza di espressa indicazione nel testo delle singole disposizioni statutarie, queste ultime sono sempre da intendersi come operanti entro i limiti di carattere non derogabile stabiliti dalle leggi tatali. Art. 3. Fonti normative 1. In virtu' del presente statuto ed ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono fonti normative dell'Universita' i seguenti regolamenti: a) il regolamento generale di Ateneo, che detta le norme di organizzazione dell'Universita', in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche, le modalita' e i criteri di elezione per gli organi centrali dell'Ateneo, i criteri di elezione e le modalita' di funzionamento degli altri organi. Detta inoltre i criteri e le modalita' relative al servizio di tutorato e per l'istituzione e il funzionamento dei nuclei di valutazione della didattica e della ricerca; b) il regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo art. 7 dello statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonche' le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti; c) il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Universita', fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro piu' consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresi' le modalita' di accesso ai rapporti convenzionali esterni, nonche' le regole dei rapporti di coordinamento interno tra le strutture con pauicolare riferimento ai centri. Il regolamento puo' disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi i principi generali della contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; d) il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti, nonche' di disciplina dei procedimenti amministrativi. 2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi posti dai regolamenti di cui al comma precedente, l'organizzazione, il funzionamento e le procedure loro proprie, nonche' le materie ad esse demandate dall'ordinamento universitario e dallo statuto. 3. I regolamenti di cui al primo comma sono regolamenti di Ateneo, deliberati a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. L'approvazione di ciascun regolamento presuppone l'acquisizione dei pareri previsti dallo statuto in relazione alla materia oggetto di disciplina, con le modalita' volta a volta specificamente previste. Sono emanati con decreto del rettore, previa trasmissione al Ministero in base alla vigente legislazione per i prescritti controlli ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al secondo comma sono predisposti ed approvati dalla singola struttura didattico - scientifica previa acquisizione dei pareri di conformita' prescritti dallo statuto. Il rettore puo' rinviare, entro sessanta giorni dal parere negativo del senato accademico o del consiglio di amministrazione, i regolamenti che risultino difformi dai principi dello statuto e dei regolamenti generali previsti ai commi precedenti. I regolamenti vengono emanati con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci. Art. 4. Corpo docente e ricercatore 1. Il corpo docente e ricercatore dell'Universita' e' composto dai professori ordinari, straordinari e associati e dai ricercatori di ruolo. 2. A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore e' garantita liberta' ed autonomia di ricerca e di insegnamento. Ad essi sono assicurati l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso altri centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali. 3. I professori ed i ricercatori di ruolo possono essere a tempo pieno o a tempo definito. 4. L'Universita', accertata l'impossibilita' di provvedervi con personale universitario, puo' predisporre annualmente la copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante attribuzione ad esperti qualificati con contratti di diritto privato a tempo determinato, finanziati con fondi del proprio bilancio, anche provenienti da terzi. Art. 5. R i c e r c a 1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario. 2. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio. 3. L'Universita' provvede altresi' ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attivita' scientifica svolta al proprio interno agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse. 4. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e' esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente statuto e dall'ordinamento universitario. Art. 6. Didattica 1. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti scientifico - culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche e' anche quello di garantire la coerenza delle attivita' formative con le professionalita' richieste. 2. Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, la Universita' puo' attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie superiori. 3. Inoltre l'Universita' istituisce, disciplinandone l'esercizio nel proprio regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e sostenere gli studenti universitari lungo il corso degli studi e di rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi. Art. 7. Livelli di formazione universitaria 1. L'Universita' puo' rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio: a) diploma universitario; b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione. Organizza altresi' l'attivita' didattica per il conferimento del dottorato di ricerca e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento vigente. 2. L'Universita' puo' organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente. L'Universita' puo' inoltre offrire corsi post - laurea a denominazione straniera quali i master o corsi similari, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli a condizione che ne sia stata deliberata l'equipollenza a titoli italiani. 3. L'Universita', puo' partecipare altresi' alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio. Art. 8. Diritto allo studio 1. L'Universita' promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare: a) concedendo forme di esonero di tasse e contributi; b) agevolando la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie; c) impegnandosi a favorire e potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale; d) collaborando alle attivita' degli enti per il diritto allo studio nelle forme di volta in volta piu' idonee. Art. 9. Attivita' culturali e di aggiornamento 1. L'Universita' promuove corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico ed amministrativo e favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Art. 10. Prestazione di servizi 1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Universita' puo' prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne. L'attivita' di servizio e' esercitata attraverso centri di servizio dipartimentali, interdipartimentali o di Ateneo, la cui costituzione, gestione e funzionamento sono regolati dal successivo art. 35. Art. 11. Collaborazioni esterne 1. L'Universita', in conformita' ai principi di cui all'art. 1 del presente statuto, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attivita' di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. 2. Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta delle facolta' interessate, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Universita', le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati. 3. L'Universita' puo' altresi' promuovere o partecipare a consorzi o societa' consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalita' connesse alle proprie funzioni istituzionali, secondo le modalita' ed entro i limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Art. 12. Ripartizione degli utili 1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e con soggetti fisici e giuridici anche esercitanti attivita' di impresa o professionali, saranno destinati ad attivita' istituzionali di ricerca ed al personale, nella misura ed entro i limiti stabiliti autonomamente dall'Universita' nel proprio regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza. 2. Il regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza stabilisce altresi' i diritti e i doveri per l'Universita' e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Universita', nel rispetto dei seguenti principi: a) diritto dell'Universita' di conseguire il brevetto; b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Universita' non eserciti il proprio diritto entro congruo termine; c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonche' di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto. 3. Per i diritti di titolarita' o contitolarita' dei brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varra' quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti. Per gli eventuali compensi da riconoscersi ai singoli autori dell'invenzione, si applicano i principi di cui al comma precedente. Titolo II Organi dell'Universita' Art. 13. Organi dell'Universita' 1. Sono organi di governo dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione. 2. Sono altresi' organi dell'Universita': il consiglio della ricerca, il consiglio rappresentativo degli studenti, il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il comitato per i rapporti internazionali, il comitato dei sostenitori, il comitato per lo sport universitario, il collegio dei revisori dei conti ed il garante. Art. 14. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita'. 2. Compete al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni; b) vigilare sull'organizzazione amministrativa ed i servizi dell'Universita', impartendo le piu' opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la corretta applicazione dell'ordinamento universitario, e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'assunzione personale di responsabilita'; c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori; d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale di ogni categoria; e) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza; f) emanare lo statuto, le norme modificative di esso e i regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti; g) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Universita'; h) presentare all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita' e presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge; i) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. In caso di necessita' ed urgenza, il rettore puo', con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta immediatamente successiva. 4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e puo' essere riconfermato per non piu' di un mandato consecutivamente. Nel caso in cui la cessazione dalla carica avvenga prima della naturale scadenza del termine, il nuovo eletto assume la carica in corso d'anno, ma il quadriennio decorre a partire dal primo novembre precedente. 5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta', ai membri del consiglio rappresentativo degli studenti ed ai membri del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. 6. La data dell'elezione del rettore e' fissata dal senato accademico non piu' di centoveni giorni e non meno di quaranta giorni prima della scadenza dalla carica del rettore uscente. Nel caso di cessazione anticipata, la data e' fissata fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno da detta cessazione. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo. 7. Il rettore, nelle prime tre votazioni e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procede successivamente con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il rettore e' proclamato dal decano ed e' nominato con decreto ministeriale. 8. Il rettore designa il prorettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento di questi ed esercita le funzioni che gli sono state delegate con decreto rettorale. 9. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore puo' avvalersi anche di prorettori delegati, da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I prorettori delegati rispondono direttamente al rettore del loro operato. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati possono, su proposta del rettore, far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' ed essere invitati alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Art. 15. Il senato accademico 1. Il senato accademico esercita i poteri di programmazione e di governo dell'Universita' che non sono espressamente attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi. 2. Compete al senato accademico promuovere, gestire, coordinare e controllare l'attuazione e l'esercizio della autonomia dell'Universita' tenuto conto delle compatibilita' economico - finanziarie indicate dal consiglio di amministrazione. In particolare compete al senato: a) elaborare i piani pluriennali di sviluppo dell'Universita' e deliberare le richieste ad essi inerenti, sentiti per gli aspetti di rispettiva competenza le facolta' e i dipartimenti; b) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca; c) deliberare sulla ripartizione tra le facolta' dei posti di ruolo di professore e di ricercatore; d) determinare i criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche, tenuto conto di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione; e) approvare il regolamento generale di Ateneo e il regolamento didattico; dare il proprio parere di conformita' per i regolamenti delle strutture didattiche e delle strutture di ricerca ed esprimere infine parere obbligatorio sul regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, esercitando su di esso il controllo mediante la richiesta motivata di riesame; f) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Universita' e sulle relazioni previste dalla legge e presentate dal rettore ai sensi del precedente art. 14, comma 2, lettera h); g) approvare per quanto di competenza il manifesto annuale degli studi e programmare, sentite le facolta' e il consiglio rappresentativo degli studenti, l'ammissione degli studenti ai diversi corsi di studio; h) proporre al consiglio di amministrazione la costituzione e la composizione dei nuclei di valutazione per l'attivita' didattica e di ricerca e recepire i pareri di questi ultimi; i) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonche' l'afferenza ad essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; l) assumere deliberazioni motivate sulle proposte del consiglio rappresentativo degli studenti; m) esprimere parere sulla nomina e sulla proposta di revoca del direttore amministrativo; n) esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni o associazioni nonche' in tema di contratti e di convenzioni inerenti l'attivita' didattica, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza; o) deliberare le modifiche di statuto, con la sola eccezione di quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili che vengono adottate con decreto del rettore, sentito il senato accademico; p) svolgere ogni altra funzione assegnata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonche' ogni altra funzione generale residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi. 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata. 4. Compongono il senato accademico: a) il rettore che esercita le funzioni di presidente; b) i presidi di facolta'; c) un direttore di dipartimento per ciascuna delle macroaree di cui all'allegato A, eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori appartenenti alla rispettiva macroarea, a condizione che ad essa afferisca almeno un dipartimento tipico; d) il presidente del consiglio della ricerca; e) un professore ordinario o straordinario, un professore associato ed un ricercatore rispettivamente eletti dai rappresentanti di ciascuna delle tre fasce nel consiglio della ricerca di cui al successivo art. 17; f) il direttore amministrativo; g) il presidente del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario; h) un numero di studenti pari al 15 per cento dei componenti del senato, arrotondato, se necessario, all'unita' superiore, eletti con modalita' che garantiscano la rappresentanza degli studenti di tutte le facolta'. Possono essere altresi' invitati dal rettore ad assistere alle riunioni il prorettore vicario e, per argomenti relativi ai settori di loro competenza, i prorettori delegati. 5. Alle deliberazioni di cui al comma 2, lettera c) partecipano esclusivamente i professori ordinari e straordinari, i professori associati per i soli posti di professore associato e ricercatore, i ricercatori per i soli posti di ricercatore. Per la trattazione delle materie di cui al comma 2, lettera o) il senato accademico e' integrato da quattro rappresentanti dei professori di prima fascia, da quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti nell'ambito delle rispettive fasce con il sistema del voto limitato ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non docente, designato dal consiglio rappresentativo di cui al successivo art. 19; corrispondentemente il numero degli studenti e' aumentato sino al 15% dei componenti del senato accademico cosi' integrato, arrotondato se necessario all'unita' superiore. I membri aggiuntivi in tal modo nominati decadono quando sia deliberata la modificazione dello statuto ed in ogni caso dopo un anno dalla nomina. 6. I membri elettivi del senato accademico, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. I membri elettivi, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti piu' di una volta consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilita' dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo. Art. 16. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Universita'. 2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione: a) dare attuazione, nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, ai programmi annuali e pluriennali deliberati dal senato accademico ai sensi del precedente art. 15, comma 2, identificando sulla base di essi, le modalita' di acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il bilancio consuntivo; c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita'; d) approvare, sentito il senato accademico nei casi previsti al precedente art. 15, comma 2, lettera n), i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi o strutture; e) esprimere parere obbligatorio sulle modificazioni al presente statuto; f) deliberare la pianta organica del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di quello dirigente; g) nominare, su proposta del rettore, il direttore amministrativo e, su proposta di quest'ultimo, gli altri dirigenti; h) approvare il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti e, con le procedure di cui agli articoli 15, comma 2, lettera e) e 19, comma 2, lettera b), il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza; i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, il potere di revoca nei casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera g); l) approvare l'istituzione, le modificazioni organizzative e lo scioglimento dei dipartimenti e dei centri, nonche' prendere atto delle afferenze ad essi dei professori e ricercatori approvando gli atti eventualmente necessari a darvi attuazione; m) istituire, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 36 e al comma 1 dell'art. 45, gli organismi per la valutazione dell'attivita' didattica, di ricerca e amministrativa; n) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti. 3. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. 4. Compongono il consiglio di amministrazione: a) il rettore che lo presiede; b) il prorettore vicario; c) un rappresentante per ciascuna facolta' dei professori di prima fascia, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, eletti, all'interno delle singole facolta', dalle rispettive categorie; d) rappresentanti degli studenti in misura pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato se necessario all'unita' superiore, garantendo la rappresentanza di tutte le facolta'; e) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario; f) il direttore amministrativo; g) un rappresentante del Governo designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; h) il presidente della regione Lombardia o suo delegato; i) il presidente della provincia di Brescia o suo delegato; l) il sindaco di Brescia o suo delegato; m) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia o suo delegato; n) il vice presidente del comitato dei sostenitori; o) fino ad un massimo di tre rappresentanti indicati rispettivamente uno da ciascun ente finanziatore che eroghi contributi attraverso una convenzione con l'Universita', con contributo minimo annuo della misura indicata dal consiglio di amministrazione e comunque non inferiore a un miliardo; nel caso in cui gli enti finanziatori siano in numero superiore a tre, i rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o, in caso di mancato accordo, sono indicati con decreto del rettore sulla base dell'ammontare del contributo. 5. I membri di cui alle lettere h), i), l) ed m), qualora delegati, nonche' i membri di cui alle lettere g), n) ed o) del precedente comma 4 non possono essere docenti universitari o dipendenti delle Universita'. 6. La mancata designazione dei membri non elettivi non inficia l'insediamento del consiglio. 7. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri elettivi del consiglio di amministrazione, eccettuati i rappresentanti degli studenti, non possono essere rieletti per piu' di due volte consecutivamente. I requisiti e i limiti di eleggibilita' dei rappresentanti degli studenti sono previsti dal regolamento generale di Ateneo. Art. 17. Consiglio della ricerca 1. Il consiglio della ricerca promuove ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca, anche favorendo rapporti con enti pubblici e privati italiani e stranieri, la partecipazione a consorzi e la costituzione di centri interuniversitari anche in collaborazione con universita' straniere, nonche' rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitano attivita' di impresa o professionale, purche' utili per la finalita' istituzionale della ricerca. 2. Il consiglio della ricerca esprime parere obbligatorio sui criteri di suddivisione dei finanziamenti per la ricerca, di assegnazione di posti di professori, ricercatori e personale tecnico, nonche' relativi all'attribuzione di fondi per le grandi strutture e attrezzature da finanziare. Qualora tali pareri non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio della ricerca del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione. 3. Il consiglio della ricerca e' composto da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti e' attribuito con decreto del rettore, preventivamente alla costituzione dell'organo e ad ogni successivo rinnovo, alle singole macroaree indicate nell'allegato A in proporzione al numero dei professori e dei ricercatori di ruolo ad esse afferenti, con un minimo di uno ed un massimo di tre membri in rappresentanza di ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna fascia, rispettivamente dai professori e dai ricercatori facenti parte delle stesse macroaree, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. 4. Il consiglio della ricerca elegge nel proprio seno un presidente. Il presidente convoca il consiglio almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia necessario. Il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata. Art. 18. Il consiglio rappresentativo degli studenti 1. Il consiglio rappresentativo degli studenti e' organo di rappresentanza del corpo studentesco ed e' composto: (a) dai rappresentanti degli studenti in senato accademico, in consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario; (b) da due membri scelti tra la componente studentesca del consiglio dell'istituto per il diritto allo studio universitario; (c) da due studenti per ogni facolta' eletti, ogni due anni, con le modalita' di cui al regolamento generale di Ateneo. 2. Il consiglio rappresentativo degli studenti elegge nel proprio seno un presidente che dura in carica due anni e puo' essere riconfermato per non piu' di un mandato consecutivamente. 3. Il consiglio e' convocato dal presidente ogni qualvolta sia necessario e comunque almeno ogni tre mesi; il consiglio deve essere convocato quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta motivata. 4. Il consiglio rappresentativo degli studenti esprime pareri obbligatori sulle proposte concernenti: a) i programmi di sviluppo dell'Universita'; b) il regolamento didattico; c) i contributi e tasse a carico degli studenti; d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio; e) i criteri di ammissione ai corsi di studio. 5. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo degli studenti del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione. 6. Nelle materie di cui al precedente comma 4, nonche' su ogni altra materia, il consiglio rappresentativo degli studenti ha potere di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Universita', qualora reputi tali materie di interesse esclusivo o prevalente per gli studenti. 7. Il consiglio rappresentativo degli studenti ha il compito di promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei, anche in accordo con associazioni studentesche aventi analoghi fini. 8. I criteri e le modalita' di elezione, nonche' le modalita' di funzionamento sono previsti dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo degli studenti idonei spazi per la sua attivita' e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 47 dello statuto. Art. 19. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario 1. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e' l'organo di rappresentanza di detto personale a livello di Universita'. 2. Il consiglio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie: a) programmi di sviluppo dell'Universita'; b) regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza; c) criteri per la distribuzione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. 3. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano pervenuti entro trenta giorni dal ricevimento da parte del consiglio rappresentativo del personale, tecnico, amministrativo e ausiliario del testo della proposta, gli organi competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione. 4. Nelle materie di cui al precedente comma 2, il consiglio ha altresi' poteri di proposta nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. Il consiglio puo' inoltre formulare proposte in merito all'ottimizzazione delle procedure amministrative, all'innovazione organizzativa degli uffici, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. 5. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e' composto da dodici membri e dura in carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un presidente. 6. Le modalita' di elezione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e le modalita' di nomina del presidente sono determinate nel regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione mette a disposizione del consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario idonei spazi per la sua attivita' e, compatibilmente con le esigenze di bilancio, un contributo annuo per le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 47 dello statuto. 7. Il consiglio rappresentativo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e' convocato dal presidente quando sia necessario ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. Esso deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. Art. 20. Comitato per le pari opportunita' L'Universita' istituisce un comitato per le pari opportunita', le cui modalita' di costituzione e di funzionamento sono previste nel regolamento generale di Ateneo. Art. 21. Comitato per i rapporti internazionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, personale tecnico, amministrativo e studenti anche con interventi di natura economica. 3. L'Universita' puo' realizzare strutture per l'ospitalita' di studiosi e studenti, anche in collaborazione con altri enti, di preferenza con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti. 4. L'Universita' intende sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea, in particolare attraverso: a) la promozione di meccanismi di reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso universita' europee; b) la promozione di accordi per la mobilita' accademica tra le universita' europee; c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea. 5. Al fine di favorire l'attuazione di quanto indicato ai precedenti commi e' istituito il comitato per i rapporti internazionali composto da: a) il rettore o suo delegato; b) un massimo di due rappresentanti del corpo docente e ricercatore e due studenti eletti, in rappresentanza di ciascuna facolta', dalle rispettive componenti. 6. I rappresentanti del corpo docente e ricercatore eletti nel comitato durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni. Art. 22. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio dei componenti la comunita' universitaria e sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico. 2. Il comitato per lo sport universitario ha le competenze previste dalle legge 28 giugno 1977, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il comitato per lo sport dura in carica quattro anni ed e' composto da: a) il rettore o suo delegato; b) il direttore amministrativo o suo delegato; c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; d) due studenti eletti con cadenza biennale. 4. In caso di cessazione dalla carica di componenti designati, gli enti designanti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni. I sostituti restano in carica fino alla regolare scadenza del mandato. 5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono definite dal regolamento generale di Ateneo. 6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attivita' sportiva universitaria. 7. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva e alla manutenzione degli impianti sportivi si provvede mediante i fondi stanziati dalle legge di cui al comma 2 e mediante altre specifiche entrate del bilancio. Art. 23. Comitato dei sostenitori 1. Il comitato dei sostenitori dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni. 2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da rappresentanti di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Universita', anche tramite l'erogazione di contributi finanziari. 3. Le modalita' di partecipazione e di funzionamento del comitato sono previste nel regolamento generale di Ateneo. 4. Il comitato e' presieduto dal rettore ed al suo interno elegge un vice presidente. 5. Il rettore espone annualmente al comitato una relazione sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse. 6. Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del presidente. 7. La partecipazione all'organo di cui al presente articolo non comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Universita'. Art. 24. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile della Universita'. 2. E' composto da membri esterni all'Universita' in numero non superiore a sei, di cui due supplenti, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, fra esperti di comprovata qualificazione in grado di garantire complessivamente anche la necessaria competenza in materia di contabilita' pubblica. Dura in carica tre anni finanziari e i componenti possono essere anche singolarmente riconfermati per non piu' di due mandati. 3. I criteri per la designazione dei componenti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Art. 25. Il Garante 1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire loro la imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa e' istituita la figura del Garante. 2. Il Garante e' designato dal senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto tra persone esterne all'Universita' che garantiscano ampie competenze giuridicoamministrative, imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Dura in carica quattro anni, e' rieleggibile consecutivamente per un solo mandato e puo' essere revocato dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 3. Il Garante esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Garante nel rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi. 4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa, per i quali sia configurabile una responsabilita' da parte di organi o dipendenti dell'Universita', il Garante e' tenuto ad investire della questione il rettore e il direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. Il Garante presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al consiglio rappresentativo degli studenti. 5. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le funzioni del Garante al quale il consiglio di amministrazione assegna mezzi e personale necessari oltre alla eventuale indennita' di carica. Art. 26. Cause di incompatibilita' e di decadenza 1. Le funzioni di rettore, di prorettore vicario, di presidente del consiglio della ricerca, di preside di facolta', di direttore di dipartimento e di direttore di centro dotato di autonomia di bilancio non sono cumulabili. 2. Le funzioni di cui al comma precedente non sono compatibili con l'opzione con il tempo definito. Qualora il chiamato a ricoprire la funzione sia professore a tempo definito, l'accettazione della carica comporta, per tutta la durata di essa, l'automatica assunzione dello stato di professore a tempo pieno. 3. Con le sole eccezioni del rettore e del direttore amministrativo, la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione non e' cumulabile. 4. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a nuove elezioni e, nel caso del prorettore vicario, ad una nuova nomina. Il nuovo eletto permane nella carica per la durata ordinaria prevista dal presente statuto, salvo il prorettore vicario che scade insieme al rettore che lo ha nominato. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Per il computo della durata della carica, le frazioni d'anno valgono un anno. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di eleggibilita' negli organismi collegiali costituisce parimenti causa di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte del mandato il primo dei non eletti che ne abbia i requisiti nell'ambito della rispettiva lista. In mancanza si procede a nuove elezioni con le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Le medesime procedure sono adottate in ogni altro caso di cessazione della carica. Le dimissioni dagli organi collegiali sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci al momento della surrogazione che deve avvenire entro i termini fissati nel regolamento generale di Ateneo. Non costituisce causa di decadenza il sopraggiungere della data del collocamento a riposo. Titolo III Organizzazione della didattica, della ricerca e dei servizi dell'Universita' Art. 27. Strutture didattiche, di ricerca e di servizio 1. Sono strutture didattiche: a) le facolta', che possono articolarsi in corsi di studio, quali i corsi di laurea ed i corsi di diploma; b) le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca. 2. Ove la normativa lo preveda, le limitazioni ed i criteri di selezione per l'ammissione alle strutture didattiche sono determinate, con motivata deliberazione dal senato accademico, su proposta della facolta' o della scuola di specializzazione interessata, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio rappresentativo degli studenti. 3. Sono strutture di ricerca i dipartimenti e i centri di ricerca. Sono strutture di servizio i centri di servizio, le biblioteche di facolta' e interfacolta'. Le modalita' di funzionamento delle biblioteche di facolta' e interfacolta' saranno fissate con apposito regolamento. Art. 28. F a c o l t a' 1. Le facolta' hanno il compito primario di programmare, organizzare e coordinare l'attivita' didattica. 2. Sono compiti della facolta': a) procedere alla chiamata ed alla destinazione dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i dipartimenti e i consigli di corso di studio interessati; b) programmare e coordinare, sentiti i dipartimenti e gli eventuali consigli di corso di studio interessati, le risorse didattiche, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal senato accademico; c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche; d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli, nonche' autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso organismi scientifici in Italia o all'estero; e) formulare proposte per i piani di sviluppo e proporre al senato accademico i criteri per la ripartizione delle risorse tra le strutture didattiche e di ricerca; f) esprimere parere obbligatorio ed avanzare proposte sul regolamento generale di Ateneo e sul regolamento didattico, nonche' nelle materie di cui all'art. 15, comma 2, lettere b), g), h) ed i). Qualora tali pareri non siano pervenuti agli organi competenti entro trenta giorni dal ricevimento da parte della facolta' del testo della proposta, detti organi potranno comunque procedere alla relativa deliberazione. g) predisporre e deliberare il proprio regolamento da sottoporre al senato accademico per il parere di conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo; h) esercitare ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 3. Sono organi della facolta': il preside e il consiglio di facolta'. 4. Il Preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attivita' didattiche che fanno capo ad essa. 5. Il preside viene eletto dai componenti del consiglio di facolta', fra i professori di ruolo di prima fascia. Qualora nelle prime tre votazioni non sia raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto, si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per non piu' di altri due mandati consecutivi. 6. Il preside designa fra i professori di prima fascia un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e al quale egli puo' affidare specifiche deleghe nell'ambito delle proprie competenze. 7. Il consiglio di facolta' e' composto da: a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia; b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al 20 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unita' superiore; essi sono eletti ogni tre anni; c) un numero di rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, pari al 15 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato, se necessario, all'unita' superiore; d) qualora la facolta' non si articoli in piu' corsi di studio, deve essere garantita nel consiglio di facolta' una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e ausiliario secondo quanto previsto dal regolamento di facolta' e, quando siano all'ordine del giorno materie attineti l'organizzazione didattica, la partecipazione di tutti i professori ufficiali, ivi compresi gli affidatari e i supplenti di corsi ufficiali ed i professori a contratto. 8. Il consiglio di facolta' esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. Il consiglio di facolta' puo' avvalersi di una giunta e di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalita' e finalita' definite dal regolamento di facolta'. 9. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside quando sia necessario e comunque almeno ogni due mesi. Deve essere convocato quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. Art. 29. Attivita' proprie della facolta' di medicina e chirurgia 1. La facolta' di medicina e chirurgia e' tenuta ad assolvere compiti assistenziali come indispensabile supporto alle attivita istituzionali di didattica e ricerca. 2. Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati della facolta', l'Universita' puo' costituire un apposito Policlinico. In difetto del quale, la disponibilita' delle strutture assistenziali e' realizzata dall'Universita' con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale. 3. Con specifico regolamento, proposto dalla facolta' e approvato dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico, vengono determinate le modalita' con cui si realizzano le forme di autonomia organizzativa e gestionale delle strutture della facolta' che svolgono compiti asistenziali, in raccordo eventuale con le strutture del Servizio sanitario nazionale. 4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di consultazione, il consiglio dei clinici, con il compito di fornire pareri sulla gestione dell'assistenza sanitaria svolta dalla facolta'. Art. 30. Consigli di corso di laurea e di diploma 1. I consigli dei corsi di laurea e di diploma hanno il compito di provvedere alla organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e all'esame di laurea o di diploma, come stabilito dal regolamento di facolta'. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Svolgono altresi' tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'. 2. I consigli dei corsi di laurea o di indirizzo e i consigli di corso di diploma sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario. Il regolamento di facolta' definisce i criteri per le afferenze e le modalita' di elezione delle rappresentanze dei ricercatori, degli studenti e del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, il loro numero, nonche' le modalita' di partecipazione ai consigli stessi ed i criteri per la determinazione della validita' delle sedute. 3. I presidenti dei consigli di cui al comma precedente vengono eletti fra i professori di ruolo di prima fascia della facolta' afferenti ai consigli medesimi. Le modalita' di elezione sono definite dal regolamento generale di Ateneo. 4. Il consiglio di corso di laurea o di diploma esercita le proprie attribuzioni con la composizione prescritta dalla normativa vigente in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. 5. Nelle facolta' con un solo corso di studio, le competenze attribuite ai consigli di corso di laurea o di diploma, sono esercitate dal consiglio di facolta'. Art. 31. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attivita' didattica. Ciascun docente puo' definire le modalita' di svolgimento delle prove nel rispetto dei criteri posti dal regolamento didattico e dai regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza. 2. Il regolamento didattico disciplinera' altresi', nel rispetto dei principi di imparzialita' e trasparenza posti dalla normativa vigente, la composizione e i criteri di funzionamento delle commissioni d'esame, in ogni caso garantendo la pubblicita' delle prove orali e la verificabilita' delle prove scritte. Art. 32. Dottorati di ricerca 1. L'Universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento mediante il regolamento didattico di Ateneo che prevede, in ogni caso, un organismo di coordinamento dei responsabili dei dottorati con sede amministrativa presso l'Universita'. Art. 33. Scuole di specializzazione 1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Universita'. Per l'attuazione di questo fine l'Universita' puo' istituire scuole di specializzazione. 2. Le modalita' di istituzione e funzionamento delle scuole di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria vigente e, per quanto non stabilito da dette norme, dal regolamento didattico dell'Ateneo e da apposito regolamento della singola scuola. 3. Sono organi di governo e gestione delle scuole di specializzazione il direttore e il consiglio. Le modalita' di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai regolamenti di cui al precedente comma 2. Art. 34. Dipartimenti 1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa della ricerca in settori disciplinari omogenei. 2. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere avanzata, di norma, almeno da 12 tra professori di ruolo e ricercatori, dei quali 3 professori di prima fascia. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 3. Il senato accademico in via eccezionale puo' autorizzare la costituzione transitoria di dipartimenti atipici con un numero inferiore di professori di ruolo e ricercatori rispetto a quanto previsto al comma precedente, dei quali comunque almeno 2 professori di prima fascia, quando le particolari finalita' perseguite e le modalita' per il loro raggiungimento siano incompatibili con la costituzione del dipartimento tipico. Tale autorizzazione e' soggetta a verifica periodica, almeno triennale. La costituzione di dipartimenti atipici e' deliberata dal consiglio di amministrazione. 4. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori scientifico - disciplinari e concorrono all'espletamento dell'attivita' didattica promossa e coordinata dalle facolta' e dai corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con altri di diversa Universita', si svolge l'attivita' dei dottorati di ricerca. 5. I dipartimenti, per il settore di competenza, hanno potere propositivo in ordine alla richiesta di posti di ruolo di professore o di ricercatore, nonche' in ordine alla destinazione dei posti di ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il settore di competenza, sui candidati alla copertura dei posti di ruolo. 6. I dipartimenti svolgono tutte le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti, secondo le norme del proprio regolamento interno. Tale regolamento e' approvato, all'atto della costituzione, dal consiglio di cui al successivo comma 8, previo parere di conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 dello statuto. Puo' essere istituita anche una giunta di dipartimento, con la funzione di coadiuvare il direttore e con gli ulteriori compiti ad essa delegati dal consiglio. Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta, ove costituita. 7. Il direttore e' un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento ed e' nominato con decreto del rettore. Resta in carica 4 anni accademici e non e' rieleggibile per piu' di una volta consecutivamente. In caso di non disponibilita' di professori di prima fascia per il ruolo di direttore, quest'ultimo puo' essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno che viene eletto per un anno ed e' eventualmente rieleggibile per non piu' di tre volte consecutivamente. Il direttore designa tra i professori di prima fascia afferenti al consiglio un vice direttore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di non disponibilita' di professori di prima fascia per il ruolo di vice direttore, quest'ultimo puo' essere anche un professore di seconda fascia a tempo pieno. 8. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento nonche' dai rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e di altre categorie secondo le disposizioni del regolamento interno di cui al precedente comma 6. 9. Il segretario amministrativo del dipartimento e' nominato con decreto del rettore, e' posto alle dipendenze funzionali del direttore del dipartimento ed esercita i compiti attribuitigli dal regolamento generale per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. L'esecuzione di atti di sua competenza puo' essere in tutto o in parte avocata, con provvedimento motivato, nei casi e nei modi previsti da detto regolamento. 10. La giunta, qualora costituita, e' composta dal direttore, dal vice direttore nonche' da un docente di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al consiglio. Art. 35. Centri di ricerca e di servizio 1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati centri di ricerca, centri di servizio biblioteche di facolta' e interfacolta' e centri di servizio e ricerca dipartimentali, interdipartimentali e di Ateneo. Ai centri interdipartimentali e di Ateneo e alle biblioteche di facolta' e interfacolta' il consiglio di amministrazione puo' riconoscere autonomia di bilancio ai sensi del successivo articolo 42 dello statuto. 2. I regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, e un direttore eletto tra i membri di componente universitaria del consiglio. 3. Detti regolamenti sono approvati dal consiglio direttivo del centro, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 dello statuto, previo parere di conformita' ai principi del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza rispettivamente da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Art. 36. Valutazione della didattica e della ricerca 1. Le facolta' sono tenute a stabilire nei loro regolamenti le modalita' con cui assicurare la verifica periodica della funzionalita', dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del complesso delle attivita' di insegnamento delle strutture didattiche che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni elemento informativo e propositivo utile, compreso il rilevamento nelle forme e con le garanzie piu' opportune delle valutazioni espresse individualmente dagli studenti. 2. Le facolta' istituiscono in base ai propri regolamenti apposite commissioni per la valutazione della didattica, costituite da docenti e studenti in eguale numero. Le commissioni cosi' istituite hanno compiti di osservatorio permanente dell'andamento dei corsi di studio, sui quali riferiscono periodicamente ai relativi consigli e avanzano proposte di interventi in materia. 3. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica dell'attivita' didattica. Tale organismo e' istituito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico. La valutazione tiene conto dei pareri espressi dalle commissioni per la valutazione della didattica istituite presso le facolta' ed e' finalizzata al costante miglioramento del processo di apprendimento, all'equilibrata utilizzazione delle competenze e all'adeguata ripartizione delle risorse. Essa avviene utilizzando criteri stabiliti di intesa con il senato accademico. 4. Dei risultati della verifica periodica di cui al comma 1 e della valutazione sistematica di cui al comma 3 si terra' conto nella programmazione dell'attivita' didattica, di ricerca e nella formulazione dei piani di sviluppo dell'Universita'. 5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce altresi' la durata, la composizione e l'eventuale articolazione di un organismo di valutazione sistematica della produttivita' scientifica delle strutture di ricerca. Tale organismo e' istituito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della ricerca. Per la valutazione applica, tra i criteri riconosciuti dalla comunita' nazionale ed internazionale per ciascuna area disciplinare, quelli stabiliti d'intesa con il senato accademico medesimo. Titolo IV Gestione amministrativa, contabile e finanziaria Art. 37. Amministrazione centrale 1. L'Amministrazione centrale dell'Universita' e' ordinata alla realizzazione dei compiti dell'ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. 2. Il rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' della amministrazione centrale. 3. Il direttore amministrativo attua l'indirizzo politico espresso dal rettore e dagli organi di governo dellAteneo, in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento della amministrazione centrale. Il direttore amministrativo: a) e' a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali e svolge una attivita' generale di coordinamento e di controllo del personale tecnico, amministrativo e ausiliario, incluso quello dirigenziale; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione; c) e' responsabile della legittimita' dei provvedimenti amministrativi; d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, per la durata di quattro anni rinnovabili, a persona con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia dirigente dell'Universita' o di altra amministrazione pubblica e che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'incarico puo' essere rinnovato anche per un periodo inferiore ai quattro anni su proposta del rettore e sino alla scadenza del mandato di quest'ultimo, al fine di far coincidere i termini di durata delle due cariche. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico e previa contestazione all'interessato, in caso di responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o di reiterata inosservanza delle direttive del rettore e degli organi di governo dell'Ateneo. Su proposta del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione nomina un vice direttore amministrativo scelto tra i dirigenti o i funzionari piu' alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del direttore stesso. 4. I dirigenti esercitano le funzioni ad essi attribuite dalle leggi e dai regolamenti, nonche' quelle conferite dal consiglio di amministrazione, nel rispetto del loro stato giuridico. La preposizione agli uffici e alle funzioni di coordinamento e' attribuita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, al personale dell'Universita' in possesso di adeguata qualifica funzionale, per un quadriennio rinnovabile. 5. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti, nonche' il personale preposto ad altre unita' amministrative, hanno la responsabilita' di adottare con tempestivita', in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalita', l'economicita' e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unita' organizzative cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalita' e di efficacia dell'azione amministrativa. 6. L'esecuzione di atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti non e' avocabile dal rettore, se non per particolari motivi di necessita' e di urgenza specificati nel provvedimento di avocazione. 7. Al direttore amministrativo e ai titolari di funzioni attribuite ai sensi del precedente comma 4 e' riconosciuta una indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita', annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilita' finanziarie e ai sensi della vigente normativa e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. 8. Il personale tecnico, amministrativo e ausiliario svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito degli uffici e dei servizi dell'Universita' ai quali e' assegnato. 9. Il consiglio di amministrazione, per rispondere ad esigenze specifiche, con modalita' da definire nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, puo' temporaneamente utilizzare personale esterno mediante appositi contratti o convenzioni, per attivita' il cui svolgimento non puo' essere adeguatamente assicurato da risorse interne. Art. 38. Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario 1. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro piu' consone al perseguimento dei suoi fini istituzionali e la pianta organica del personale dirigente, tecnico, amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilita' di risorse, nel rispetto della normativa vigente. 2. L'Universita' riconosce la professionalita' del personale tecnico e amministrativo e individua percorsi di carriera per tipologie professionali, nonche' figure professionali specifiche connesse alle esigenze peculiari delle istituzioni universitarie da supportare mediante apposite iniziative di formazione e aggiornamento. 3. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico, amministrativo ed ausiliario avvengono per concorso o per corso - concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge. 4. La delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui alla normativa vigente, e' costituita dal rettore o da un suo delegato e dal direttore amministrativo e puo' essere integrata da uno o piu' esperti in qualita' di componenti o di consulenti, nominati dal rettore. Art. 39. Coperture assicurative e patrocinio legale 1. L'Universita' puo' stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle competenze relative alla carica di rettore, preside di facolta', direttore di dipartimento e di centro dotato di autonomia di bilancio, nonche' di direttore amministrativo e di segretario di dipartimento, con le modalita' ed entro i limiti stabiliti nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. 2. Nel rispetto della normativa vigente, l'Universita', su istanza dell'interessato, puo' assumere a proprio carico, anche per il tramite di una copertura assicurativa, le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nel fissare le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dovra' altresi' prevedere l'obbligo della rivalsa da parte dell'Amministrazione nei riguardi del dipendente per tutti gli oneri sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave. Art. 40. Dotazione finanziaria dell'Universita' 1. La dotazione finanziaria dell'Universita' e' costituita dalle entrate derivanti: a) da trasferimenti dello Stato; b) dalle tasse universitarie e dai contributi; c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi; d) da contratti di ricerca; e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati. 2. L'Universita' puo' ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte a titolo di mutuo. Art. 41. Centri di servizio contabile interdipartimentali 1. Il rettore, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza, puo' costituire dei centri di servizio contabile fra piu' dipartimenti o centri dotati di autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario. Art. 42. Autonomia amministrativocontabile 1. Dal punto di vista dell'autonomia amministrativocontabile, le strutture si articolano in centri di gestione e in centri di sola spesa, entrambi operanti secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. 2. Sono centri di gestione le seguenti strutture dotate di autonomia di bilancio: a) l'amministrazione centrale; b) i dipartimenti; c) i centri e le biblioteche di cui all'art. 34 del presente statuto, ai quali sia stata attribuita l'autonomia di bilancio dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 3. Sono centri di sola spesa: a) le articolazioni della amministrazione centrale; b) le presidenze delle facolta'; c) le altre strutture cui non sia stata attribuita l'autonomia di bilancio. Art. 43. Bilancio di previsione e conto consuntivo 1. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono predisposti sulla base delle norme del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza e sono approvati dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti e, per il bilancio di previsione, sentito il parere del senato accademico. Art. 44. Criteri per la ripartizione delle risorse 1. Le risorse del bilancio vengono ripartite dal consiglio di amministrazione fra i centri di gestione e i centri di sola spesa sulla base di criteri determinati dal senato accademico e resi pubblici. 2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego. Art. 45. Valutazione della attivita' amministrativa 1. La valutazione della attivita' amministrativa ha per oggetto la verifica dell'efficacia dell'azione amministrativa, dell'efficienza dei servizi e della funzionalita' dell'organizzazione. Tale valutazione e' effettuata attraverso un organismo a cio' istituito dal consiglio di amministrazione e si avvale anche di indici nazionali di riferimento. 2. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza stabilisce le modalita' di funzionamento di tale organismo. Art. 46. Esenzione dell'attivita' didattica e indennita' di carica 1. Il rettore, il prorettore vicario e i presidi di facolta' possono, a loro richiesta, essere parzialmente esentati dalla facolta' di appartenenza dai compiti didattici per la durata della carica. 2. Il consiglio di amministrazione determina per la durata del mandato l'entita' dell'indennita' di carica del rettore, che non deve comunque risultare inferiore a quella minima prevista dalla normativa vigente, nonche' gli emolumenti da corrispondere ai componenti del collegio dei revisori dei conti e dei nuclei di valutazione. Il medesimo consiglio puo' deliberare la corresponsione di una indennita' di carica anche per il prorettore vicario, i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento secondo i criteri formulati nel regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza. Puo' altresi' essere deliberata la corresponsione di indennita' di partecipazione, non cumulabile con l'indennita' di carica, ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Art. 47. Regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza 1. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza disciplina con riferimento all'intera organizzazione dell'Ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e finanziarie e le relative responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di impiego. In particolare disciplina: a) le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva dell'Universita', nonche' dei singoli centri di gestione e centri di sola spesa e l'amministrazione del patrimonio; b) la possibilita' di spese di rappresentanza, di gestione e per il funzionamento degli organi; c) le competenze e le modalita' di funzionamento del collegio dei revisori dei conti. Titolo V Norme finali e transitorie Art. 48. Costituzione dei nuovi organi collegiali 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto, sara' data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione nella nuova composizione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio della ricerca, del consiglio degli studenti, del consiglio del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e del collegio dei revisori dei conti, nonche' dei consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio. 2. In prima applicazione e in attesa della approvazione dei relativi regolamenti, le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali verranno disciplinate da un regolamento provvisorio da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto in conformita' a quanto in esso stabilito. Tale regolamento provvisorio e' predisposto dal senato accademico, e' approvato dal consiglio di amministrazione e reso esecutivo con decreto dal rettore. Art. 49. Scadenze dei mandati in corso 1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti in carica esercitano tutte le funzioni loro attribuite dal presente statuto sino alla loro sostituzione con i corrispondenti organi nella nuova composizione prevista. 2. Il rettore, i presidi di facolta', i presidenti dei corsi di studio e i direttori di dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa. 3. Il regolamento elettorale provvisorio di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinera' anche le elezioni di tutte le rappresentanze studentesche cosi' da renderle contestuali, prevedendo gli strumenti necessari per il raccordo con la normativa previgente, ivi compresa, qualora necessaria, la proroga dei rappresentanti in carica per far coincidere le scadenze biennali di tutti i mandati in relazione alla partecipazione della componente studentesca agli organi neocostituiti. 4. In prima applicazione la durata della carica dei direttori di dipartimento e dei direttori di ogni altra struttura che nella normativa previgente prevedesse scadenze secondo anno solare, verra' opportunamente abbreviata di due mesi per essere ricondotta alle scadenze secondo anno accademico previste dal presente statuto e dai regolamenti attuativi dello stesso. 5. Ai fini dei limiti per la rieleggibilita' non si considerano i mandati precedenti, mentre rientra nel computo il mandato in corso. Art. 50. Regolamenti 1. L'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto avviene entro un anno dalla data in cui gli organi competenti sono stati costituiti secondo le modalita' in esso stabilite. 2. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti previsti dal presente statuto in quanto con esso compatibili. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma regolamentare attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso. Art. 51. Funzionamento degli organi collegiali 1. Le modalita' di funzionamento e di convocazione degli organi collegiali sono stabilite nel regolamento generale di ateneo. 2. Se non diversamente stabilito, le riunioni degli organi collegiali sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei convocati, per la determinazione della quale gli assenti giustificati si computano come presenti. 3. Se non diversamente stabilito, le deliberazioni degli organi collegiali sono validamente assunte quando sia stato espresso il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche, mentre le relative attivita' istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza. Art. 52. Dipartimentalizzazione dell'ateneo 1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, tutte le unita' operative predipartimentali ancora operanti presso l'Universita' dovranno cessare e il personale docente e ricercatore dovra' afferire a strutture di ricerca dipartimentali costituite secondo quanto previsto dal precedente art. 34. Art. 53. Allegati 1. Allo statuto sono allegate le seguenti tabelle: a) allegato A: Elenco delle macroaree disciplinari (articoli 15 e 17); b) allegato B: Elenco delle strutture didattiche (articoli 28 e 33); c) allegato C: Elenco dei dipartimenti (art. 34). 2. La istituzione di una nuova facolta' comporta la ridefinizione delle macroaree di cui all'allegato A. Le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche di cui agli allegati B e C, approvate secondo le norme e le procedure vigenti, comportano l'automatico adeguamento dei corrispondenti allegati. Art. 54. Entrata in vigore dello statuto 1. Il presente statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Qualora il Ministro, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, si avvalga della facolta' di ricorrere in sede giurisdizionale per vizi di legittimita' contro il decreto di emanazione del presente statuto, il rettore, sentito il senato accademico e considerati i riflessi delle norme impugnate sull'articolato complessivo dello statuto, puo' provvedere ugualmente a promulgare con apposito decreto le disposizioni non oggetto di impugnazione richiedendone la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Entro un triennio dall'entrata in vigore del presente statuto, il senato accademico ne valuta l'esperienza applicativa e avvia le procedure per le eventuali modificazioni.