(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                            S T A T U T O
                              Titolo I
                          Principi generali
                               Art. 1.
                   Finalita' e principi direttivi
  1.  L'Universita' degli  studi  di Brescia,  di seguito  denominata
Universita', e  un'istituzione pubblica, sede primaria  della ricerca
scientifica e dell'istruzione superiore.
  2. L'Universita'  ha personalita' giuridica di  diritto pubblico ed
ha piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria
e contabile.
  3.  L'Universita' ha  piena capacita'  giuridica, che  esercita nei
limiti del  presente statuto  e dell'ordinamento  universitario. Essa
puo' assumere tutte le iniziative e  compiere tutti gli atti idonei a
realizzare i  propri fini  istituzionali o che  ad essi  siano, anche
indirettamente, strumentali.
  4.   L'Universita'   per   il   perseguimento   dei   propri   fini
istituzionali, puo'  stabilire rapporti  con enti pubblici  e privati
italiani,   stranieri  e   internazionali   attraverso  contratti   e
convenzioni  e puo'  istituire o  partecipare a  consorzi e  a centri
interuniversitari, nonche'  stabilire rapporti con soggetti  fisici e
giuridici che esercitino attivita' di impresa o professionali.
  5. L'Universita' adotta il metodo  della programmazione e valuta le
condizioni di  efficacia e di efficienza  delle attivita' didattiche,
scientifiche   e   amministrative    delle   proprie   strutture.Tale
valutazione si avvale  di indicatori atti a  rappresentare le risorse
impiegate,  le modalita'  di  utilizzazione e  i risultati  ottenuti.
Dell'attivita'  di  valutazione  si  terra'  conto  nelle  successive
determinazioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai
fini della ripartizione delle risorse.
                               Art. 2.
                        Statuto di autonomia
  1. Il presente  statuto e' adottato ai sensi degli  articoli 6 e 16
della legge  9 maggio  1989, n. 168,  ed e'  espressione fondamentale
dell'autonomia  dell'Universita' degli  studi  di  Brescia secondo  i
principi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana.
  2. Ai sensi di quanto  disposto nel comma precedente, con l'entrata
in vigore  del presente  statuto le sue  norme si  sostituiscono alle
norme di  legge precedentemente  in vigore,  salvo che  nelle materie
espressamente riservate alla legge  dello Stato. Nell'ambito di esse,
anche  in assenza  di espressa  indicazione nel  testo delle  singole
disposizioni statutarie, queste ultime sono sempre da intendersi come
operanti entro i  limiti di carattere non  derogabile stabiliti dalle
leggi tatali.
                               Art. 3.
                           Fonti normative
  1. In virtu' del presente statuto  ed ai sensi della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  sono  fonti normative  dell'Universita'  i  seguenti
regolamenti:
  a)  il  regolamento generale  di  Ateneo,  che  detta le  norme  di
organizzazione  dell'Universita',  in  particolare  disciplinando  le
procedure di attivazione e  disattivazione delle strutture didattiche
e scientifiche, le  modalita' e i criteri di elezione  per gli organi
centrali  dell'Ateneo,  i  criteri  di elezione  e  le  modalita'  di
funzionamento  degli  altri organi.  Detta  inoltre  i criteri  e  le
modalita' relative al  servizio di tutorato e per  l'istituzione e il
funzionamento  dei  nuclei di  valutazione  della  didattica e  della
ricerca;
  b)  il regolamento  didattico, che  detta in  particolare le  norme
sull'ordinamento degli  studi e  le prove  d'esame con  riferimento a
tutti i corsi di cui al  successivo art. 7 dello statuto. Esso indica
inoltre  i criteri  per i  servizi didattici  integrativi nonche'  le
disposizioni disciplinari,  organizzative ed  amministrative relative
agli studenti;
  c)  il  regolamento per  l'amministrazione,  la  contabilita' e  la
finanza,  che  detta   in  particolare  le  norme   per  la  gestione
amministrativa,  contabile e  finanziaria dell'Universita',  fissa le
regole  per  la  gestione  dei rapporti  con  il  personale  tecnico,
amministrativo e  ausiliario, stabilendo  le forme  di organizzazione
del lavoro piu'  consone, ivi comprese quelle  dirette a disciplinare
l'utilizzazione  temporanea  di  personale esterno.  Esso  disciplina
altresi' le  modalita' di accesso ai  rapporti convenzionali esterni,
nonche'  le  regole dei  rapporti  di  coordinamento interno  tra  le
strutture con  pauicolare riferimento ai centri.  Il regolamento puo'
disciplinare in via autonoma gli ambiti a cui si applica, fatti salvi
i  principi generali  della  contabilita' dello  Stato  e degli  enti
pubblici;
  d) il regolamento di Ateneo per l'accesso agli atti e ai documenti,
nonche' di disciplina dei procedimenti amministrativi.
  2. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio disciplinano
con  appositi  regolamenti,  nel  rispetto  dei  principi  posti  dai
regolamenti  di   cui  al  comma  precedente,   l'organizzazione,  il
funzionamento e le procedure loro proprie, nonche' le materie ad esse
demandate dall'ordinamento universitario e dallo statuto.
  3. I regolamenti di cui al  primo comma sono regolamenti di Ateneo,
deliberati  a   maggioranza  assoluta  dei  componenti,   dal  senato
accademico o  dal consiglio di amministrazione  secondo le rispettive
competenze.   L'approvazione   di  ciascun   regolamento   presuppone
l'acquisizione dei  pareri previsti  dallo statuto in  relazione alla
materia  oggetto  di  disciplina,  con le  modalita'  volta  a  volta
specificamente previste. Sono emanati con decreto del rettore, previa
trasmissione al  Ministero in  base alla  vigente legislazione  per i
prescritti  controlli ed  entrano  in vigore  il quindicesimo  giorno
successivo alla loro emanazione.
  4.  I regolamenti  di  cui  al secondo  comma  sono predisposti  ed
approvati  dalla singola  struttura  didattico  - scientifica  previa
acquisizione dei  pareri di conformita' prescritti  dallo statuto. Il
rettore puo' rinviare, entro sessanta  giorni dal parere negativo del
senato accademico  o del consiglio di  amministrazione, i regolamenti
che risultino difformi  dai principi dello statuto  e dei regolamenti
generali previsti ai commi  precedenti. I regolamenti vengono emanati
con decreto rettorale e divengono immediatamente efficaci.
                               Art. 4.
                     Corpo docente e ricercatore
  1. Il corpo docente e  ricercatore dell'Universita' e' composto dai
professori ordinari,  straordinari e  associati e dai  ricercatori di
ruolo.
  2.  A  tutti  i  componenti  del corpo  docente  e  ricercatore  e'
garantita liberta' ed autonomia di ricerca e di insegnamento. Ad essi
sono  assicurati l'accesso  ai  finanziamenti, l'utilizzazione  delle
infrastrutture  e degli  apparati  tecnici, nonche'  la fruizione  di
periodi  di esclusiva  attivita' di  ricerca presso  altri centri  di
ricerca italiani, stranieri o internazionali.
  3. I  professori ed i ricercatori  di ruolo possono essere  a tempo
pieno o a tempo definito.
  4.  L'Universita', accertata  l'impossibilita'  di provvedervi  con
personale  universitario, puo'  predisporre annualmente  la copertura
degli insegnamenti di un corso  di studio anche mediante attribuzione
ad  esperti qualificati  con  contratti di  diritto  privato a  tempo
determinato,  finanziati  con  fondi   del  proprio  bilancio,  anche
provenienti da terzi.
                               Art. 5.
                            R i c e r c a
  1. L'attivita' di  ricerca, che trova nell'Universita'  la sua sede
primaria, e'  compito qualificante  di ogni professore  e ricercatore
universitario.
  2.  L'Universita', al  fine di  consentire l'acquisizione  di nuove
conoscenze, fondamento dell'insegnamento  universitario, fornisce gli
strumenti  necessari allo  svolgimento della  ricerca scientifica  di
base e applicata. A tal fine  destina annualmente per le diverse aree
scientifiche  una   quota  delle  risorse  disponibili   del  proprio
bilancio.
  3. L'Universita' provvede altresi'  ad assicurare la conoscenza dei
risultati  dell'attivita'  scientifica   svolta  al  proprio  interno
agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.
  4.  Ogni valutazione  sull'attivita' di  ricerca e'  esclusivamente
riservata   agli   organismi   previsti  dal   presente   statuto   e
dall'ordinamento universitario.
                               Art. 6.
                              Didattica
  1.  L'Universita'   garantisce  la   liberta'  di   insegnamento  e
l'autonomia   delle   strutture   didattiche   per   quanto   attiene
l'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti
scientifico  -  culturali  delle  varie  discipline  nell'ambito  dei
rispettivi ordinamenti didattici.  Compito delle strutture didattiche
e' anche  quello di garantire  la coerenza delle  attivita' formative
con le professionalita' richieste.
  2. Al fine  di favorire autonome scelte  culturali e professionali,
la  Universita'  puo'  attuare   servizi  di  orientamento  anche  in
collaborazione  con gli  enti per  il diritto  allo studio  e con  le
scuole secondarie superiori.
  3.  Inoltre l'Universita'  istituisce, disciplinandone  l'esercizio
nel proprio regolamento generale, il tutorato, al fine di agevolare e
sostenere gli studenti  universitari lungo il corso degli  studi e di
rimuovere eventuali ostacoli a una regolare frequenza dei corsi.
                               Art. 7.
                 Livelli di formazione universitaria
  1. L'Universita' puo'  rilasciare, ai sensi delle  leggi vigenti, i
seguenti titoli di studio:
     a) diploma universitario;
     b) diploma di laurea;
     c) diploma di specializzazione.
  Organizza altresi'  l'attivita' didattica  per il  conferimento del
dottorato di ricerca e di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento
vigente.
  2.  L'Universita' puo'  organizzare  corsi  di perfezionamento,  di
aggiornamento e di formazione  permanente. L'Universita' puo' inoltre
offrire corsi post - laurea  a denominazione straniera quali i master
o  corsi similari,  attribuendo, ove  previsto, i  relativi titoli  a
condizione  che  ne  sia  stata deliberata  l'equipollenza  a  titoli
italiani.
  3.  L'Universita',  puo'   partecipare  altresi'  alla  promozione,
all'organizzazione  ed  alla  realizzazione di  servizi  culturali  e
formativi sul territorio.
                               Art. 8.
                         Diritto allo studio
  1. L'Universita' promuove tutte le condizioni per rendere effettivo
il diritto allo  studio, nel rispetto dell'art.  3 della Costituzione
della Repubblica italiana, e in particolare:
  a) concedendo forme di esonero di tasse e contributi;
  b) agevolando la frequenza ai corsi e alle strutture universitarie;
  c)   impegnandosi   a  favorire   e   potenziare   i  progetti   di
collaborazione didattica internazionale;
  d)  collaborando alle  attivita'  degli enti  per  il diritto  allo
studio nelle forme di volta in volta piu' idonee.
                               Art. 9.
               Attivita' culturali e di aggiornamento
  1.  L'Universita'  promuove  corsi  di  aggiornamento  del  proprio
personale  tecnico   ed  amministrativo  e  favorisce   le  attivita'
formative  autogestite dagli  studenti  nei settori  della cultura  e
degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
                              Art. 10.
                       Prestazione di servizi
  1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie
finalita'   pubbliche   di    istruzione,   formazione   e   ricerca,
l'Universita'  puo' prestare  servizi anche  all'esterno favorendo  a
tale fine il  coordinamento e l'interazione tra  le proprie strutture
interne. L'attivita'  di servizio e' esercitata  attraverso centri di
servizio  dipartimentali, interdipartimentali  o  di  Ateneo, la  cui
costituzione, gestione  e funzionamento sono regolati  dal successivo
art. 35.
                              Art. 11.
                       Collaborazioni esterne
  1. L'Universita', in conformita' ai  principi di cui all'art. 1 del
presente  statuto, puo'  stipulare  convenzioni con  enti pubblici  e
privati  per avvalersi  di attrezzature  e  servizi di  terzi per  lo
svolgimento  di   attivita'  di  ricerca  e   didattiche  integrative
finalizzate   al   completamento   della  formazione   accademica   e
professionale.
  2. Nell'ambito di  tali convenzioni e nel  rispetto della normativa
vigente,  su  proposta  delle facolta'  interessate,  possono  essere
attribuite,  anche  senza oneri  per  l'Universita',  le funzioni  di
professore   a  contratto   a  dipendenti   ed  esperti   degli  enti
convenzionati.
  3. L'Universita' puo' altresi'  promuovere o partecipare a consorzi
o societa' consortili  di ricerca, a fondazioni e  ad associazioni di
diritto  privato  per il  perseguimento  di  finalita' connesse  alle
proprie  funzioni  istituzionali, secondo  le  modalita'  ed entro  i
limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la contabilita'
e la finanza.
                              Art. 12.
                      Ripartizione degli utili
  1. Gli  utili da  prestazioni di servizio  o comunque  derivanti da
contratti o  da convenzioni stipulate  con enti pubblici o  privati e
con  soggetti  fisici  e  giuridici anche  esercitanti  attivita'  di
impresa o professionali, saranno destinati ad attivita' istituzionali
di ricerca ed al personale, nella  misura ed entro i limiti stabiliti
autonomamente   dall'Universita'    nel   proprio    regolamento   di
amministrazione, contabilita' e finanza.
  2.  Il  regolamento  di  amministrazione,  contabilita'  e  finanza
stabilisce altresi'  i diritti e i  doveri per l'Universita' e  per i
singoli autori  in relazione  ad invenzioni  realizzate a  seguito di
attivita' di  ricerca svolta  utilizzando comunque strutture  o mezzi
finanziari  forniti  dall'Universita',   nel  rispetto  dei  seguenti
principi:
     a) diritto dell'Universita' di conseguire il brevetto;
  b)  diritto  sussidiario degli  autori  di  conseguire il  brevetto
qualora l'Universita'  non eserciti il proprio  diritto entro congruo
termine;
  c) riconoscimento  in ogni  caso ai singoli  del diritto  morale di
inventori nonche' di un equo compenso commisurato al valore economico
del brevetto.
  3.  Per i  diritti  di titolarita'  o  contitolarita' dei  brevetti
ovvero di  sfruttamento dei diritti esclusivi  relativi ad invenzioni
che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in
esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati,
varra' quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti.
Per  gli  eventuali  compensi   da  riconoscersi  ai  singoli  autori
dell'invenzione, si applicano i principi di cui al comma precedente.
                              Titolo II
                       Organi dell'Universita'
                              Art. 13.
                       Organi dell'Universita'
  1. Sono  organi di governo  dell'Universita' il rettore,  il senato
accademico, il consiglio di amministrazione.
  2.  Sono  altresi'  organi  dell'Universita':  il  consiglio  della
ricerca, il  consiglio rappresentativo  degli studenti,  il consiglio
rappresentativo del  personale tecnico, amministrativo  e ausiliario,
il  comitato   per  i   rapporti  internazionali,  il   comitato  dei
sostenitori, il comitato per lo  sport universitario, il collegio dei
revisori dei conti ed il garante.
                              Art. 14.
                              Il rettore
   1. Il rettore rappresenta l'Universita'.
   2. Compete al rettore:
  a) convocare e  presiedere il senato accademico ed  il consiglio di
amministrazione, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive
deliberazioni;
  b)  vigilare   sull'organizzazione  amministrativa  ed   i  servizi
dell'Universita',  impartendo  le  piu' opportune  direttive  per  il
raggiungimento dei fini istituzionali  e per la corretta applicazione
dell'ordinamento  universitario,  e adottando  criteri  organizzativi
atti a garantire l'assunzione personale di responsabilita';
  c) garantire l'autonomia  didattica e di ricerca dei  docenti e dei
ricercatori;
  d) esercitare l'autorita' disciplinare  nei confronti del personale
di ogni categoria;
  e) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
  f)  emanare  lo  statuto,  le   norme  modificative  di  esso  e  i
regolamenti,  curandone l'inserimento  nella  raccolta ufficiale  dei
regolamenti;
  g) dare  esecuzione, con proprio decreto,  alle deliberazioni degli
altri organi di governo dell'Universita';
  h)  presentare all'inizio  di  ogni anno  accademico una  relazione
pubblica  sullo  stato  dell'Universita'  e  presentare  al  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica  e  tecnologica  le
relazioni previste dalla legge;
  i)  esercitare ogni  altra funzione  che gli  sia attribuita  dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
  3. In caso di necessita' ed  urgenza, il rettore puo', con adeguata
motivazione,   adottare  provvedimenti   di  competenza   del  senato
accademico  o  del  consiglio   di  amministrazione,  chiedendone  la
ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta
immediatamente successiva.
  4. Il rettore e' eletto fra  i professori di ruolo di prima fascia,
dura in carica quattro anni accademici e puo' essere riconfermato per
non  piu'  di  un  mandato  consecutivamente.  Nel  caso  in  cui  la
cessazione  dalla carica  avvenga prima  della naturale  scadenza del
termine, il  nuovo eletto  assume la  carica in  corso d'anno,  ma il
quadriennio decorre a partire dal primo novembre precedente.
  5.  L'elettorato  attivo  per  l'elezione  del  rettore  spetta  ai
professori di ruolo e fuori  ruolo, ai rappresentanti dei ricercatori
nel  senato  accademico,  nel  consiglio  di  amministrazione  e  nei
consigli di  facolta', ai membri del  consiglio rappresentativo degli
studenti  ed ai  membri del  consiglio rappresentativo  del personale
tecnico, amministrativo e ausiliario.
  6.  La  data  dell'elezione  del  rettore  e'  fissata  dal  senato
accademico non piu' di centoveni giorni e non meno di quaranta giorni
prima della  scadenza dalla carica  del rettore uscente. Nel  caso di
cessazione anticipata,  la data  e' fissata fra  il trentesimo  ed il
sessantesimo giorno da detta cessazione.
  La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in
caso di  sua assenza o  impedimento, dal professore ordinario  che lo
segue in ordine di anzianita' nel ruolo.
  7. Il  rettore, nelle prime  tre votazioni e' eletto  a maggioranza
assoluta  degli  aventi diritto.  In  caso  di mancata  elezione,  si
procede successivamente  con il  sistema del  ballottaggio tra  i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero
dei voti.
  E' eletto  chi riporta  il maggior  numero di  voti. Il  rettore e'
proclamato dal decano ed e' nominato con decreto ministeriale.
  8. Il  rettore designa  il prorettore  vicario, scegliendolo  fra i
professori ordinari. Il prorettore  vicario sostituisce il rettore in
ogni  sua funzione  in caso  di assenza  o impedimento  di questi  ed
esercita  le  funzioni  che  gli  sono  state  delegate  con  decreto
rettorale.
  9.  Nell'esercizio delle  sue  funzioni il  rettore puo'  avvalersi
anche   di   prorettori   delegati,   da   lui   scelti   nell'ambito
dell'Universita'  e nominati  con proprio  decreto nel  quale vengono
precisati i compiti e i  settori loro affidati. I prorettori delegati
rispondono  direttamente al  rettore del  loro operato.  Su argomenti
relativi ai settori di loro competenza i prorettori delegati possono,
su  proposta del  rettore,  far parte  delle commissioni  istruttorie
degli  organi dell'Universita'  ed  essere invitati  alle sedute  del
senato accademico e del consiglio di amministrazione.
                              Art. 15.
                        Il senato accademico
  1. Il  senato accademico esercita  i poteri di programmazione  e di
governo dell'Universita' che non  sono espressamente attribuiti dalla
legge o dal presente statuto ad altri organi.
  2. Compete  al senato accademico promuovere,  gestire, coordinare e
controllare    l'attuazione    e    l'esercizio    della    autonomia
dell'Universita'  tenuto  conto   delle  compatibilita'  economico  -
finanziarie indicate dal consiglio di amministrazione. In particolare
compete al senato:
  a)  elaborare i  piani pluriennali  di sviluppo  dell'Universita' e
deliberare le richieste ad essi  inerenti, sentiti per gli aspetti di
rispettiva competenza le facolta' e i dipartimenti;
  b)  coordinare  le attivita'  delle  strutture  didattiche e  delle
strutture di ricerca;
  c) deliberare sulla ripartizione tra le facolta' dei posti di ruolo
di professore e di ricercatore;
  d)  determinare  i  criteri  per  la  distribuzione  del  personale
tecnico, amministrativo ed ausiliario e delle risorse finanziarie tra
le  strutture  didattiche  e  scientifiche, tenuto  conto  di  quanto
deliberato dal consiglio di amministrazione;
  e) approvare  il regolamento  generale di  Ateneo e  il regolamento
didattico; dare  il proprio parere  di conformita' per  i regolamenti
delle strutture didattiche e delle  strutture di ricerca ed esprimere
infine parere obbligatorio sul  regolamento per l'amministrazione, la
contabilita'  e  la finanza,  esercitando  su  di esso  il  controllo
mediante la richiesta motivata di riesame;
  f)  esprimere  parere  obbligatorio   sul  bilancio  di  previsione
dell'Universita' e sulle relazioni  previste dalla legge e presentate
dal rettore ai sensi del precedente art. 14, comma 2, lettera h);
  g) approvare  per quanto di  competenza il manifesto  annuale degli
studi   e   programmare,  sentite   le   facolta'   e  il   consiglio
rappresentativo  degli  studenti,   l'ammissione  degli  studenti  ai
diversi corsi di studio;
  h) proporre  al consiglio di  amministrazione la costituzione  e la
composizione dei nuclei di valutazione per l'attivita' didattica e di
ricerca e recepire i pareri di questi ultimi;
  i)  approvare l'istituzione,  le modificazioni  organizzative e  lo
scioglimento dei  dipartimenti e  dei centri, nonche'  l'afferenza ad
essi dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;
  l)  assumere deliberazioni  motivate sulle  proposte del  consiglio
rappresentativo degli studenti;
  m) esprimere  parere sulla  nomina e sulla  proposta di  revoca del
direttore amministrativo;
  n) esprimere parere sulle proposte di costituzione o partecipazione
a consorzi, fondazioni o associazioni  nonche' in tema di contratti e
di  convenzioni   inerenti  l'attivita'  didattica,   secondo  quanto
previsto dal regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;
  o) deliberare  le modifiche  di statuto, con  la sola  eccezione di
quelle riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili
che  vengono adottate  con  decreto del  rettore,  sentito il  senato
accademico;
  p)  svolgere  ogni  altra  funzione assegnata  dalla  legge,  dallo
statuto  e  dai regolamenti,  nonche'  ogni  altra funzione  generale
residuale che non risulti espressamente assegnata ad altri organi.
  3. Il  senato accademico e'  convocato dal rettore almeno  ogni due
mesi o  quando almeno un  terzo dei  suoi membri ne  faccia richiesta
motivata.
   4. Compongono il senato accademico:
     a) il rettore che esercita le funzioni di presidente;
     b) i presidi di facolta';
  c) un direttore di dipartimento per ciascuna delle macroaree di cui
all'allegato A, eletto dai professori di prima e seconda fascia e dai
ricercatori appartenenti alla rispettiva  macroarea, a condizione che
ad essa afferisca almeno un dipartimento tipico;
     d) il presidente del consiglio della ricerca;
  e) un professore ordinario o straordinario, un professore associato
ed  un  ricercatore  rispettivamente  eletti  dai  rappresentanti  di
ciascuna  delle tre  fasce  nel  consiglio della  ricerca  di cui  al
successivo art. 17;
     f) il direttore amministrativo;
  g)  il  presidente  del  consiglio  rappresentativo  del  personale
tecnico, amministrativo e ausiliario;
  h) un  numero di studenti pari  al 15 per cento  dei componenti del
senato, arrotondato, se necessario,  all'unita' superiore, eletti con
modalita' che garantiscano la  rappresentanza degli studenti di tutte
le facolta'.
  Possono  essere altresi'  invitati  dal rettore  ad assistere  alle
riunioni il prorettore  vicario e, per argomenti  relativi ai settori
di loro competenza, i prorettori delegati.
  5. Alle  deliberazioni di  cui al comma  2, lettera  c) partecipano
esclusivamente  i professori  ordinari e  straordinari, i  professori
associati per i  soli posti di professore associato  e ricercatore, i
ricercatori per i soli posti di ricercatore.
  Per la trattazione  delle materie di cui al comma  2, lettera o) il
senato  accademico   e'  integrato  da  quattro   rappresentanti  dei
professori di prima fascia,  da quattro rappresentanti dei professori
di seconda fascia e da quattro rappresentanti dei ricercatori, eletti
nell'ambito delle rispettive  fasce con il sistema  del voto limitato
ad una sola preferenza; un ulteriore rappresentante del personale non
docente, designato dal consiglio rappresentativo di cui al successivo
art. 19;  corrispondentemente il  numero degli studenti  e' aumentato
sino al  15% dei  componenti del  senato accademico  cosi' integrato,
arrotondato se  necessario all'unita' superiore. I  membri aggiuntivi
in tal modo nominati decadono  quando sia deliberata la modificazione
dello statuto ed in ogni caso dopo un anno dalla nomina.
  6.  I  membri elettivi  del  senato  accademico, ad  eccezione  dei
rappresentanti  degli  studenti, durano  in  carica  quattro anni.  I
rappresentanti degli  studenti durano  in carica  due anni.  I membri
elettivi,  eccettuati i  rappresentanti degli  studenti, non  possono
essere rieletti piu'  di una volta consecutivamente. I  requisiti e i
limiti  di  eleggibilita'  dei  rappresentanti  degli  studenti  sono
previsti dal regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 16.
                   Il consiglio di amministrazione
  1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione amministrativa,
finanziaria e patrimoniale dell'Universita'.
  2. Spetta, in particolare, al consiglio di amministrazione:
  a) dare  attuazione, nell'ambito delle compatibilita'  di bilancio,
ai programmi  annuali e pluriennali deliberati  dal senato accademico
ai sensi del precedente art. 15, comma 2, identificando sulla base di
essi,  le  modalita' di  acquisizione  delle  risorse e  la  migliore
utilizzazione delle strutture esistenti;
  b)  approvare,  sentito  il   senato  accademico,  il  bilancio  di
previsione ed approvare il bilancio consuntivo;
  c)  esercitare  la  vigilanza sulla  conservazione  del  patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita';
  d) approvare,  sentito il  senato accademico  nei casi  previsti al
precedente art. 15, comma 2, lettera n), i contratti e le convenzioni
e  deliberare in  merito ad  ogni altro  atto negoziale  che comporti
impegno di  spesa, fatti  salvi i  poteri espressamente  riservati ad
altri organi o strutture;
  e) esprimere  parere obbligatorio  sulle modificazioni  al presente
statuto;
  f)   deliberare  la   pianta   organica   del  personale   tecnico,
amministrativo e ausiliario e di quello dirigente;
  g) nominare,  su proposta del rettore,  il direttore amministrativo
e, su proposta di quest'ultimo, gli altri dirigenti;
  h) approvare il regolamento di Ateneo  per l'accesso agli atti e ai
documenti  e, con  le procedure  di cui  agli articoli  15, comma  2,
lettera  e)   e  19,  comma   2,  lettera  b),  il   regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza;
  i) esercitare, con adeguata motivazione e con deliberazione assunta
a maggioranza dei  due terzi dei componenti, il potere  di revoca nei
casi di nomine attuate ai sensi della precedente lettera g);
  l)  approvare l'istituzione,  le modificazioni  organizzative e  lo
scioglimento  dei dipartimenti  e dei  centri, nonche'  prendere atto
delle afferenze ad  essi dei professori e  ricercatori approvando gli
atti eventualmente necessari a darvi attuazione;
  m) istituire, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 36 e
al  comma   1  dell'art.  45,   gli  organismi  per   la  valutazione
dell'attivita' didattica, di ricerca e amministrativa;
  n) esercitare tutte  le altre attribuzioni ad  esso conferite dalla
legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
  3. Il consiglio di amministrazione  e' convocato dal rettore almeno
una volta ogni due mesi e  quando ne faccia richiesta motivata almeno
un terzo dei suoi membri.
   4. Compongono il consiglio di amministrazione:
     a) il rettore che lo presiede;
     b) il prorettore vicario;
  c) un rappresentante per ciascuna  facolta' dei professori di prima
fascia, dei professori  di seconda fascia e  dei ricercatori, eletti,
all'interno delle singole facolta', dalle rispettive categorie;
  d) rappresentanti degli studenti in misura pari al 20 per cento dei
componenti  del  consiglio,   arrotondato  se  necessario  all'unita'
superiore, garantendo la rappresentanza di tutte le facolta';
  e)  due  rappresentanti  del personale  tecnico,  amministrativo  e
ausiliario;
     f) il direttore amministrativo;
  g)   un  rappresentante   del  Governo   designato  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  h) il presidente della regione Lombardia o suo delegato;
  i) il presidente della provincia di Brescia o suo delegato;
     l) il sindaco di Brescia o suo delegato;
  m) il presidente della  camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Brescia o suo delegato;
     n) il vice presidente del comitato dei sostenitori;
  o)   fino   ad   un   massimo  di   tre   rappresentanti   indicati
rispettivamente  uno   da  ciascun   ente  finanziatore   che  eroghi
contributi   attraverso  una   convenzione  con   l'Universita',  con
contributo  minimo  annuo  della  misura indicata  dal  consiglio  di
amministrazione e comunque  non inferiore a un miliardo;  nel caso in
cui  gli  enti  finanziatori  siano  in numero  superiore  a  tre,  i
rappresentanti sono indicati di comune accordo fra gli enti stessi o,
in caso  di mancato  accordo, sono indicati  con decreto  del rettore
sulla base dell'ammontare del contributo.
  5. I membri di cui alle lettere h), i), l) ed m), qualora delegati,
nonche' i  membri di  cui alle  lettere g), n)  ed o)  del precedente
comma 4  non possono essere  docenti universitari o  dipendenti delle
Universita'.
  6.  La mancata  designazione dei  membri non  elettivi non  inficia
l'insediamento del consiglio.
  7.  Il consiglio  di amministrazione  dura in  carica tre  anni, ad
eccezione dei rappresentanti  degli studenti che durano  in carica un
biennio.  I   membri  elettivi  del  consiglio   di  amministrazione,
eccettuati  i  rappresentanti  degli  studenti,  non  possono  essere
rieletti  per piu'  di due  volte consecutivamente.  I requisiti  e i
limiti  di  eleggibilita'  dei  rappresentanti  degli  studenti  sono
previsti dal regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 17.
                       Consiglio della ricerca
  1. Il consiglio  della ricerca promuove ogni  iniziativa utile allo
sviluppo della ricerca, anche favorendo  rapporti con enti pubblici e
privati  italiani e  stranieri,  la partecipazione  a  consorzi e  la
costituzione di centri interuniversitari  anche in collaborazione con
universita'  straniere,  nonche'  rapporti   con  soggetti  fisici  e
giuridici  che  esercitano  attivita'  di  impresa  o  professionale,
purche' utili per la finalita' istituzionale della ricerca.
  2.  Il  consiglio della  ricerca  esprime  parere obbligatorio  sui
criteri  di  suddivisione  dei   finanziamenti  per  la  ricerca,  di
assegnazione di posti di professori, ricercatori e personale tecnico,
nonche' relativi all'attribuzione di fondi  per le grandi strutture e
attrezzature da finanziare.
  Qualora tali  pareri non  siano pervenuti  entro trenta  giorni dal
ricevimento  da parte  del consiglio  della ricerca  del testo  della
proposta,  gli organi  competenti  potranno  comunque procedere  alla
relativa deliberazione.
  3. Il  consiglio della ricerca  e' composto  da un ugual  numero di
professori  di prima  fascia, di  professori di  seconda fascia  e di
ricercatori. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei componenti
e'  attribuito   con  decreto   del  rettore,   preventivamente  alla
costituzione dell'organo  e ad ogni successivo  rinnovo, alle singole
macroaree  indicate  nell'allegato A  in  proporzione  al numero  dei
professori  e dei  ricercatori di  ruolo  ad esse  afferenti, con  un
minimo  di uno  ed  un massimo  di tre  membri  in rappresentanza  di
ciascuna macroarea in ciascuna fascia. Essi sono eletti, per ciascuna
fascia,  rispettivamente dai  professori  e  dai ricercatori  facenti
parte delle  stesse macroaree, durano  in carica quattro anni  e sono
rieleggibili una sola volta consecutivamente.
  4.  Il  consiglio   della  ricerca  elegge  nel   proprio  seno  un
presidente.  Il  presidente convoca  il  consiglio  almeno due  volte
all'anno e comunque ogni qualvolta  sia necessario. Il consiglio deve
essere convocato  quando almeno  un terzo dei  suoi membri  ne faccia
richiesta motivata.
                              Art. 18.
             Il consiglio rappresentativo degli studenti
  1.  Il  consiglio  rappresentativo  degli  studenti  e'  organo  di
rappresentanza  del  corpo  studentesco   ed  e'  composto:  (a)  dai
rappresentanti degli  studenti in senato accademico,  in consiglio di
amministrazione, nel comitato per lo  sport universitario; (b) da due
membri   scelti  tra   la   componente   studentesca  del   consiglio
dell'istituto per  il diritto allo  studio universitario; (c)  da due
studenti per ogni facolta' eletti, ogni due anni, con le modalita' di
cui al regolamento generale di Ateneo.
  2. Il  consiglio rappresentativo degli studenti  elegge nel proprio
seno  un  presidente che  dura  in  carica  due  anni e  puo'  essere
riconfermato per non piu' di un mandato consecutivamente.
  3.  Il consiglio  e' convocato  dal presidente  ogni qualvolta  sia
necessario e comunque almeno ogni  tre mesi; il consiglio deve essere
convocato quando almeno un terzo  dei suoi membri ne faccia richiesta
motivata.
  4.  Il  consiglio  rappresentativo degli  studenti  esprime  pareri
obbligatori sulle proposte concernenti:
     a) i programmi di sviluppo dell'Universita';
     b) il regolamento didattico;
     c) i contributi e tasse a carico degli studenti;
  d) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
     e) i criteri di ammissione ai corsi di studio.
  5. Qualora i pareri di cui  al comma precedente non siano pervenuti
entro  trenta   giorni  dal   ricevimento  da  parte   del  consiglio
rappresentativo degli  studenti del testo della  proposta, gli organi
competenti potranno comunque procedere alla relativa deliberazione.
  6. Nelle  materie di  cui al  precedente comma  4, nonche'  su ogni
altra materia, il consiglio  rappresentativo degli studenti ha potere
di proposta  nei confronti degli organi  di governo dell'Universita',
qualora reputi tali  materie di interesse esclusivo  o prevalente per
gli studenti.
  7. Il  consiglio rappresentativo  degli studenti  ha il  compito di
promuovere e di gestire i rapporti nazionali ed internazionali con le
rappresentanze  studentesche di  altri atenei,  anche in  accordo con
associazioni studentesche aventi analoghi fini.
  8. I  criteri e le modalita'  di elezione, nonche' le  modalita' di
funzionamento sono  previsti dal  regolamento generale di  Ateneo. Il
consiglio  di  amministrazione  mette a  disposizione  del  consiglio
rappresentativo degli studenti  idonei spazi per la  sua attivita' e,
compatibilmente con le esigenze di  bilancio, un contributo annuo per
le spese di gestione, ai sensi del successivo art. 47 dello statuto.
                              Art.  19.
                   Il   consiglio  rappresentativo
       del   personale  tecnico,  amministrativo e ausiliario
  1.   Il   consiglio    rappresentativo   del   personale   tecnico,
amministrativo e  ausiliario e'  l'organo di rappresentanza  di detto
personale a livello di Universita'.
  2. Il consiglio esprime pareri obbligatori nelle seguenti materie:
     a) programmi di sviluppo dell'Universita';
  b) regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza;
  c)   criteri   per   la  distribuzione   del   personale   tecnico,
amministrativo e ausiliario.
  3. Qualora i pareri di cui  al comma precedente non siano pervenuti
entro  trenta   giorni  dal   ricevimento  da  parte   del  consiglio
rappresentativo del  personale, tecnico, amministrativo  e ausiliario
del  testo della  proposta, gli  organi competenti  potranno comunque
procedere alla relativa deliberazione.
  4. Nelle  materie di  cui al  precedente comma  2, il  consiglio ha
altresi' poteri  di proposta  nei confronti  degli organi  di governo
dell'Universita'.  Il consiglio  puo' inoltre  formulare proposte  in
merito    all'ottimizzazione    delle    procedure    amministrative,
all'innovazione  organizzativa   degli  uffici,  alla   formazione  e
all'aggiornamento del personale tecnico, amministrativo e ausiliario.
  5.   Il   consiglio    rappresentativo   del   personale   tecnico,
amministrativo e  ausiliario e' composto  da dodici membri e  dura in
carica quattro anni. Esso nomina nel proprio seno un presidente.
  6.  Le  modalita' di  elezione  del  consiglio rappresentativo  del
personale  tecnico, amministrativo  e  ausiliario e  le modalita'  di
nomina del  presidente sono  determinate nel regolamento  generale di
Ateneo.  Il consiglio  di  amministrazione mette  a disposizione  del
consiglio  rappresentativo del  personale  tecnico, amministrativo  e
ausiliario idonei spazi  per la sua attivita'  e, compatibilmente con
le  esigenze  di  bilancio,  un  contributo annuo  per  le  spese  di
gestione, ai sensi del successivo art. 47 dello statuto.
  7.   Il   consiglio    rappresentativo   del   personale   tecnico,
amministrativo e  ausiliario e'  convocato dal presidente  quando sia
necessario ed in ogni caso una  volta ogni tre mesi. Esso deve essere
convocato quando  ne faccia  richiesta motivata  almeno un  terzo dei
suoi membri.
                              Art. 20.
                  Comitato per le pari opportunita'
  L'Universita' istituisce  un comitato per le  pari opportunita', le
cui modalita'  di costituzione e  di funzionamento sono  previste nel
regolamento generale di Ateneo.
                              Art. 21.
               Comitato per i rapporti internazionali
  1.   L'Universita'    collabora   con   organismi    nazionali   ed
internazionali per la definizione e  la realizzazione di programmi di
cooperazione scientifica e di formazione.
  2.   Al  fine   di  realizzare   la  cooperazione   internazionale,
l'Universita':
  a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali
e scientifiche di altri Paesi;
  b) promuove  e incoraggia gli scambi  internazionali di professori,
ricercatori, personale  tecnico, amministrativo e studenti  anche con
interventi di natura economica.
  3.  L'Universita' puo'  realizzare strutture  per l'ospitalita'  di
studiosi  e studenti,  anche  in collaborazione  con  altri enti,  di
preferenza con quelli  preposti ad assicurare il  diritto allo studio
degli studenti.
  4. L'Universita'  intende sviluppare  il proprio  ruolo nell'Unione
europea, in particolare attraverso:
  a) la promozione di meccanismi  di reclutamento di studenti europei
e l'invio di studenti italiani presso universita' europee;
  b)  la promozione  di accordi  per la  mobilita' accademica  tra le
universita' europee;
  c)  l'adesione  ai  programmi  di ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico promossi dall'Unione europea.
  5.  Al  fine  di  favorire   l'attuazione  di  quanto  indicato  ai
precedenti   commi  e'   istituito   il  comitato   per  i   rapporti
internazionali composto da:
     a) il rettore o suo delegato;
  b) un massimo di due rappresentanti del corpo docente e ricercatore
e due studenti eletti, in  rappresentanza di ciascuna facolta', dalle
rispettive componenti.
  6.  I rappresentanti  del corpo  docente e  ricercatore eletti  nel
comitato  durano  in  carica  quattro anni.  I  rappresentanti  degli
studenti durano in carica due anni.
                              Art. 22.
                 Comitato per lo sport universitario
  1. Il  comitato per  lo sport  universitario coordina  le attivita'
sportive  a vantaggio  dei  componenti la  comunita' universitaria  e
sovraintende agli indirizzi di gestione  degli impianti sportivi e ai
programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a
carattere ricreativo e agonistico.
  2. Il comitato per lo sport universitario ha le competenze previste
dalle legge  28 giugno  1977, n. 394,  e successive  modificazioni ed
integrazioni.
  3.  Il comitato  per lo  sport dura  in carica  quattro anni  ed e'
composto da:
     a) il rettore o suo delegato;
     b) il direttore amministrativo o suo delegato;
  c) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente
riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva degli studenti su
base nazionale;
     d) due studenti eletti con cadenza biennale.
  4. In caso di cessazione  dalla carica di componenti designati, gli
enti  designanti dovranno  provvedere a  nuova designazione  entro il
termine massimo di trenta giorni.  I sostituti restano in carica fino
alla regolare scadenza del mandato.
  5. Le  modalita' di  funzionamento del  comitato sono  definite dal
regolamento generale di Ateneo.
  6. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre
attivita'  possono venire  affidati in  tutto o  in parte  ad enti  e
centri pubblici  e privati  mediante convenzioni, nel  rispetto degli
indirizzi  predisposti  dal comitato  per  lo  sport universitario  e
tenendo  conto  dei  soggetti   che  storicamente  hanno  contribuito
all'attivita' sportiva universitaria.
  7.  Alla copertura  delle  spese per  l'attivita'  sportiva e  alla
manutenzione  degli impianti  sportivi si  provvede mediante  i fondi
stanziati dalle legge  di cui al comma 2 e  mediante altre specifiche
entrate del bilancio.
                              Art. 23.
                      Comitato dei sostenitori
  1.  Il comitato  dei sostenitori  dell'Universita' ha  lo scopo  di
promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali
e produttive, anche mediante proposte di obiettivi e manifestazioni.
  2. Il comitato e' costituito da persone fisiche e da rappresentanti
di persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a favorire
l'attivita'   dell'Universita',   anche   tramite   l'erogazione   di
contributi finanziari.
  3. Le modalita'  di partecipazione e di  funzionamento del comitato
sono previste nel regolamento generale di Ateneo.
  4. Il comitato  e' presieduto dal rettore ed al  suo interno elegge
un vice presidente.
  5.  Il  rettore  espone   annualmente  al  comitato  una  relazione
sull'attivita' dell'Universita' e sulla utilizzazione delle risorse.
  6.  Il   comitato  si  riunisce   almeno  una  volta   all'anno  su
convocazione del presidente.
  7. La  partecipazione all'organo  di cui  al presente  articolo non
comporta compensi che rechino aggravio al bilancio dell'Universita'.
                              Art. 24.
                   Collegio dei revisori dei conti
  1. Il  collegio dei revisori dei  conti e' un organo  cui spetta il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
della Universita'.
  2.  E' composto  da membri  esterni all'Universita'  in numero  non
superiore a  sei, di  cui due supplenti,  designati dal  consiglio di
amministrazione su  proposta del  rettore, fra esperti  di comprovata
qualificazione  in  grado  di  garantire  complessivamente  anche  la
necessaria competenza  in materia  di contabilita' pubblica.  Dura in
carica  tre  anni finanziari  e  i  componenti possono  essere  anche
singolarmente riconfermati per non piu' di due mandati.
  3. I criteri  per la designazione dei componenti e  le modalita' di
funzionamento  del  collegio  sono   stabilite  dal  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
                              Art. 25.
                             Il Garante
  1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio
dei loro  diritti e  per meglio garantire  loro la  imparzialita', la
correttezza   e  la   tempestivita'  dell'azione   amministrativa  e'
istituita la figura del Garante.
  2.  Il  Garante e'  designato  dal  senato accademico  a  scrutinio
segreto  e a  maggioranza  dei  due terzi  degli  aventi diritto  tra
persone  esterne all'Universita'  che  garantiscano ampie  competenze
giuridicoamministrative, imparzialita'  ed indipendenza  di giudizio.
Dura in carica quattro anni,  e' rieleggibile consecutivamente per un
solo  mandato e  puo' essere  revocato dal  senato accademico  con la
maggioranza dei due terzi degli  aventi diritto solo per gravi motivi
connessi all'esercizio delle sue funzioni.
  3. Il Garante esercita le  proprie funzioni su istanza dei soggetti
singoli e deve sempre fornire una  motivata risposta a coloro che gli
si    rivolgono.    Gli    organi   dell'Ateneo    e    gli    uffici
dell'amministrazione  universitaria collaborano  con  il Garante  nel
rispetto della normativa sull'accesso ai documenti amministrativi.
  4.  In caso  accerti  inadempienze,  disfunzioni, carenze,  ritardi
dell'azione  amministrativa,  per  i   quali  sia  configurabile  una
responsabilita' da parte di  organi o dipendenti dell'Universita', il
Garante  e' tenuto  ad  investire  della questione  il  rettore e  il
direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza.
  Il Garante presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta
al senato accademico, al consiglio  di amministrazione e al consiglio
rappresentativo degli studenti.
  5. Il  regolamento generale  di Ateneo  disciplina le  funzioni del
Garante  al quale  il consiglio  di amministrazione  assegna mezzi  e
personale necessari oltre alla eventuale indennita' di carica.
                              Art. 26.
              Cause di incompatibilita' e di decadenza
  1. Le funzioni di rettore, di prorettore vicario, di presidente del
consiglio  della ricerca,  di preside  di facolta',  di direttore  di
dipartimento e di direttore di centro dotato di autonomia di bilancio
non sono cumulabili.
  2. Le funzioni di cui al  comma precedente non sono compatibili con
l'opzione con il  tempo definito. Qualora il chiamato  a ricoprire la
funzione sia professore a tempo definito, l'accettazione della carica
comporta, per tutta la durata  di essa, l'automatica assunzione dello
stato di professore a tempo pieno.
  3.   Con  le   sole   eccezioni  del   rettore   e  del   direttore
amministrativo, la carica  di componente del senato  accademico e del
consiglio di amministrazione non e' cumulabile.
  4.  Il  venir   meno  nel  corso  del  mandato   dei  requisiti  di
eleggibilita' alle  cariche di  cui al comma  1 costituisce  causa di
decadenza dalle  cariche stesse, verificatasi  la quale si  procede a
nuove  elezioni e,  nel caso  del  prorettore vicario,  ad una  nuova
nomina. Il nuovo eletto permane  nella carica per la durata ordinaria
prevista dal presente statuto, salvo  il prorettore vicario che scade
insieme al  rettore che  lo ha nominato.  Le medesime  procedure sono
adottate  in ogni  altro  caso  di cessazione  della  carica. Per  il
computo  della durata  della carica,  le frazioni  d'anno valgono  un
anno.
  Il venir meno nel corso  del mandato dei requisiti di eleggibilita'
negli organismi  collegiali costituisce parimenti causa  di decadenza
dalla carica, nella  quale succede per la restante  parte del mandato
il primo  dei non eletti che  ne abbia i requisiti  nell'ambito della
rispettiva  lista. In  mancanza si  procede a  nuove elezioni  con le
modalita' stabilite  dal regolamento generale di  Ateneo. Le medesime
procedure  sono  adottate in  ogni  altro  caso di  cessazione  della
carica. Le dimissioni dagli  organi collegiali sono irrevocabili, non
necessitano di  presa d'atto  e diventano  efficaci al  momento della
surrogazione  che   deve  avvenire   entro  i  termini   fissati  nel
regolamento generale di Ateneo.
  Non costituisce causa di decadenza il sopraggiungere della data del
collocamento a riposo.
                              Titolo III
            Organizzazione della didattica, della ricerca
                   e dei servizi dell'Universita'
                              Art. 27.
           Strutture didattiche, di ricerca e di servizio
   1. Sono strutture didattiche:
  a) le facolta', che possono articolarsi in corsi di studio, quali i
corsi di laurea ed i corsi di diploma;
  b) le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca.
  2. Ove  la normativa  lo preveda,  le limitazioni  ed i  criteri di
selezione   per   l'ammissione   alle   strutture   didattiche   sono
determinate,  con motivata  deliberazione dal  senato accademico,  su
proposta   della  facolta'   o  della   scuola  di   specializzazione
interessata, sentito  il consiglio di amministrazione  e il consiglio
rappresentativo degli studenti.
  3. Sono strutture di ricerca i  dipartimenti e i centri di ricerca.
Sono strutture  di servizio i  centri di servizio, le  biblioteche di
facolta'  e  interfacolta'.  Le   modalita'  di  funzionamento  delle
biblioteche di facolta' e  interfacolta' saranno fissate con apposito
regolamento.
                              Art. 28.
                           F a c o l t a'
  1.  Le   facolta'  hanno   il  compito  primario   di  programmare,
organizzare e coordinare l'attivita' didattica.
   2. Sono compiti della facolta':
  a) procedere alla  chiamata ed alla destinazione  dei professori di
ruolo e dei ricercatori, sentiti i dipartimenti e i consigli di corso
di studio interessati;
  b) programmare e coordinare, sentiti i dipartimenti e gli eventuali
consigli  di  corso di  studio  interessati,  le risorse  didattiche,
nell'ambito delle deliberazioni assunte dal senato accademico;
     c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche;
  d) determinare la distribuzione dei  compiti e del carico didattico
dei  professori  di  ruolo  e dei  ricercatori,  nel  rispetto  della
liberta' di insegnamento dei  singoli, nonche' autorizzare gli stessi
alla fruizione  di periodi di  esclusiva attivita' di  ricerca presso
organismi scientifici in Italia o all'estero;
  e) formulare proposte per i piani  di sviluppo e proporre al senato
accademico  i  criteri  per  la ripartizione  delle  risorse  tra  le
strutture didattiche e di ricerca;
  f)  esprimere   parere  obbligatorio   ed  avanzare   proposte  sul
regolamento generale  di Ateneo e sul  regolamento didattico, nonche'
nelle materie di cui all'art. 15, comma  2, lettere b), g), h) ed i).
Qualora tali pareri non siano  pervenuti agli organi competenti entro
trenta giorni dal ricevimento da parte della facolta' del testo della
proposta,  detti organi  potranno  comunque  procedere alla  relativa
deliberazione.
  g) predisporre e deliberare il proprio regolamento da sottoporre al
senato  accademico  per il  parere  di  conformita' ai  principi  del
regolamento generale di Ateneo;
  h)  esercitare ogni  altra funzione  attribuita dalla  legge, dallo
statuto e dai regolamenti.
  3.  Sono  organi della  facolta':  il  preside  e il  consiglio  di
facolta'.
  4. Il  Preside rappresenta  la facolta', ne  convoca e  presiede il
consiglio,   vigila  sull'organizzazione   e  sulla   gestione  delle
attivita' didattiche che fanno capo ad essa.
  5.  Il  preside  viene  eletto  dai  componenti  del  consiglio  di
facolta', fra  i professori di  ruolo di prima fascia.  Qualora nelle
prime tre votazioni  non sia raggiunta la  maggioranza assoluta degli
aventi diritto,  si procede  col sistema del  ballottaggio tra  i due
candidati che abbiano  riportato il maggior numero  dei voti. Risulta
eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.
  Il preside e' nominato con decreto  del rettore, dura in carica tre
anni  ed  e'   rieleggibile  per  non  piu'  di   altri  due  mandati
consecutivi.
  6. Il  preside designa  fra i  professori di  prima fascia  un vice
preside, il quale lo supplisce in  caso di impedimento o di assenza e
al  quale egli  puo'  affidare specifiche  deleghe nell'ambito  delle
proprie competenze.
  7. Il consiglio di facolta' e' composto da:
  a) i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
  b) i rappresentanti dei ricercatori in  numero pari al 20 per cento
dei componenti del consiglio,  arrotondato, se necessario, all'unita'
superiore; essi sono eletti ogni tre anni;
  c)  un numero  di rappresentanti  degli studenti,  eletti ogni  due
anni, pari al 15 per cento dei componenti del consiglio, arrotondato,
se necessario, all'unita' superiore;
  d) qualora  la facolta' non  si articoli  in piu' corsi  di studio,
deve essere  garantita nel  consiglio di facolta'  una rappresentanza
del  personale tecnico,  amministrativo e  ausiliario secondo  quanto
previsto dal regolamento  di facolta' e, quando  siano all'ordine del
giorno materie attineti l'organizzazione didattica, la partecipazione
di  tutti i  professori ufficiali,  ivi compresi  gli affidatari  e i
supplenti di corsi ufficiali ed i professori a contratto.
  8. Il consiglio di facolta' esercita le proprie attribuzioni con la
composizione  prescritta dalla  normativa  vigente  in rapporto  agli
argomenti posti all'ordine del giorno.  Il consiglio di facolta' puo'
avvalersi di  una giunta e  di commissioni istruttorie  per specifici
argomenti  con  modalita' e  finalita'  definite  dal regolamento  di
facolta'.
  9. Il  consiglio di  facolta' e' convocato  dal preside  quando sia
necessario e  comunque almeno  ogni due  mesi. Deve  essere convocato
quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
                              Art. 29.
      Attivita' proprie della facolta' di medicina e chirurgia
  1.  La facolta'  di medicina  e  chirurgia e'  tenuta ad  assolvere
compiti  assistenziali  come  indispensabile supporto  alle  attivita
istituzionali di didattica e ricerca.
  2. Al fine  di garantire le piu' opportune  connessioni dei compiti
didattici,  di   ricerca  e  di   assistenza  e  per   assicurare  la
preparazione,  la specializzazione  e l'aggiornamento  permanente dei
laureati e diplomati della facolta', l'Universita' puo' costituire un
apposito Policlinico.  In difetto del quale,  la disponibilita' delle
strutture assistenziali  e' realizzata dall'Universita'  con appositi
accordi  con le  amministrazioni  nazionali, regionali  e locali,  in
particolare con quelle preposte al Servizio sanitario nazionale.
  3. Con  specifico regolamento, proposto dalla  facolta' e approvato
dal  consiglio  di  amministrazione  sentito  il  senato  accademico,
vengono determinate  le modalita' con  cui si realizzano le  forme di
autonomia organizzativa  e gestionale delle strutture  della facolta'
che  svolgono  compiti asistenziali,  in  raccordo  eventuale con  le
strutture del Servizio sanitario nazionale.
  4. In tale regolamento deve essere previsto uno specifico organo di
consultazione, il  consiglio dei clinici,  con il compito  di fornire
pareri   sulla  gestione   dell'assistenza  sanitaria   svolta  dalla
facolta'.
                              Art. 30.
              Consigli di corso di laurea e di diploma
  1. I consigli dei corsi di laurea  e di diploma hanno il compito di
provvedere alla organizzazione  della didattica, all'approvazione dei
piani di studio e alle modalita' di composizione delle commissioni di
verifica  del profitto  degli studenti  e  all'esame di  laurea o  di
diploma,  come stabilito  dal regolamento  di facolta'.  Essi inoltre
formulano proposte per la copertura  degli insegnamenti vacanti e per
l'espletamento  delle altre  attivita' didattiche.  Svolgono altresi'
tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'.
  2. I consigli  dei corsi di laurea  o di indirizzo e  i consigli di
corso di diploma sono composti  da tutti i professori ufficiali degli
insegnamenti  afferenti   ai  corsi   interessati,  ivi   compresi  i
ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai
professori a contratto, da  una rappresentanza dei ricercatori, degli
studenti  e del  personale tecnico,  amministrativo e  ausiliario. Il
regolamento di  facolta' definisce  i criteri per  le afferenze  e le
modalita'  di elezione  delle rappresentanze  dei ricercatori,  degli
studenti  e del  personale tecnico,  amministrativo e  ausiliario, il
loro  numero,  nonche' le  modalita'  di  partecipazione ai  consigli
stessi  ed i  criteri  per la  determinazione  della validita'  delle
sedute.
  3. I  presidenti dei  consigli di cui  al comma  precedente vengono
eletti  fra i  professori di  ruolo  di prima  fascia della  facolta'
afferenti  ai  consigli  medesimi.  Le  modalita'  di  elezione  sono
definite dal regolamento generale di Ateneo.
  4. Il consiglio di corso di laurea o di diploma esercita le proprie
attribuzioni con  la composizione prescritta dalla  normativa vigente
in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
  5.  Nelle facolta'  con  un  solo corso  di  studio, le  competenze
attribuite  ai  consigli  di  corso  di laurea  o  di  diploma,  sono
esercitate dal consiglio di facolta'.
                              Art. 31.
                            Prove d'esame
  1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attivita' didattica.
Ciascun docente puo' definire le modalita' di svolgimento delle prove
nel  rispetto  dei criteri  posti  dal  regolamento didattico  e  dai
regolamenti dei corsi di studio per quanto di competenza.
  2. Il  regolamento didattico  disciplinera' altresi',  nel rispetto
dei  principi di  imparzialita' e  trasparenza posti  dalla normativa
vigente,  la   composizione  e  i  criteri   di  funzionamento  delle
commissioni  d'esame, in  ogni caso  garantendo la  pubblicita' delle
prove orali e la verificabilita' delle prove scritte.
                              Art. 32.
                        Dottorati di ricerca
  1. L'Universita'  istituisce ed organizza  i corsi di  dottorato di
ricerca  e  provvede a  disciplinarne  il  funzionamento mediante  il
regolamento  didattico  di  Ateneo  che prevede,  in  ogni  caso,  un
organismo di  coordinamento dei  responsabili dei dottorati  con sede
amministrativa presso l'Universita'.
                              Art. 33.
                     Scuole di specializzazione
  1. L'attivita' di specializzazione rientra tra i fini istituzionali
dell'Universita'. Per l'attuazione di  questo fine l'Universita' puo'
istituire scuole di specializzazione.
  2.  Le modalita'  di istituzione  e funzionamento  delle scuole  di
specializzazione  sono disciplinate  dalla  legislazione nazionale  e
comunitaria vigente e,  per quanto non stabilito da  dette norme, dal
regolamento  didattico dell'Ateneo  e da  apposito regolamento  della
singola scuola.
  3.   Sono  organi   di   governo  e   gestione   delle  scuole   di
specializzazione  il  direttore  e  il  consiglio.  Le  modalita'  di
costituzione degli  organi e  le loro  funzioni sono  determinate dai
regolamenti di cui al precedente comma 2.
                              Art. 34.
                            Dipartimenti
  1. Il dipartimento  e' la struttura organizzativa  della ricerca in
settori disciplinari omogenei.
  2.  La  richiesta  di  costituzione del  dipartimento  deve  essere
avanzata,  di  norma,  almeno  da   12  tra  professori  di  ruolo  e
ricercatori, dei  quali 3  professori di  prima fascia.  La richiesta
deve  essere  approvata dal  senato  accademico  e dal  consiglio  di
amministrazione.
  3.  Il senato  accademico in  via eccezionale  puo' autorizzare  la
costituzione  transitoria  di  dipartimenti  atipici  con  un  numero
inferiore  di professori  di ruolo  e ricercatori  rispetto a  quanto
previsto al comma precedente, dei  quali comunque almeno 2 professori
di  prima fascia,  quando le  particolari finalita'  perseguite e  le
modalita'  per  il loro  raggiungimento  siano  incompatibili con  la
costituzione del dipartimento tipico. Tale autorizzazione e' soggetta
a verifica periodica, almeno triennale.
  La costituzione di dipartimenti atipici e' deliberata dal consiglio
di amministrazione.
  4. I dipartimenti  promuovono e coordinano le  attivita' di ricerca
di  uno  o  piu'  settori scientifico  -  disciplinari  e  concorrono
all'espletamento dell'attivita' didattica promossa e coordinata dalle
facolta' e dai corsi di studio. Presso di essi, anche consorziati con
altri di diversa Universita', si  svolge l'attivita' dei dottorati di
ricerca.
  5.  I dipartimenti,  per  il settore  di  competenza, hanno  potere
propositivo in ordine alla richiesta  di posti di ruolo di professore
o di  ricercatore, nonche' in  ordine alla destinazione dei  posti di
ruolo a specifici settori disciplinari. Essi esprimono parere, per il
settore  di competenza,  sui candidati  alla copertura  dei posti  di
ruolo.
  6. I dipartimenti svolgono tutte  le altre funzioni loro attribuite
dalla  legge  e  dai  regolamenti,   secondo  le  norme  del  proprio
regolamento interno.  Tale regolamento  e' approvato,  all'atto della
costituzione,  dal consiglio  di cui  al successivo  comma 8,  previo
parere di conformita' ai principi  del regolamento generale di Ateneo
e del regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza
rispettivamente da  parte del  senato accademico  e del  consiglio di
amministrazione,  secondo quanto  previsto dall'articolo  3, comma  4
dello   statuto.  Puo'   essere   istituita  anche   una  giunta   di
dipartimento, con  la funzione di  coadiuvare il direttore e  con gli
ulteriori compiti  ad essa  delegati dal  consiglio. Sono  organi del
dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta, ove costituita.
  7. Il direttore  e' un professore di ruolo di  prima fascia, eletto
dai professori di  ruolo e dai ricercatori  afferenti al dipartimento
ed  e' nominato  con  decreto del  rettore. Resta  in  carica 4  anni
accademici   e  non   e'   rieleggibile  per   piu'   di  una   volta
consecutivamente.  In caso  di  non disponibilita'  di professori  di
prima  fascia per  il ruolo  di direttore,  quest'ultimo puo'  essere
anche un professore di seconda fascia  a tempo pieno che viene eletto
per un  anno ed  e' eventualmente  rieleggibile per  non piu'  di tre
volte consecutivamente.
  Il direttore designa tra i  professori di prima fascia afferenti al
consiglio un vice  direttore che lo sostituisce in caso  di assenza o
di impedimento. In caso di  non disponibilita' di professori di prima
fascia per il ruolo di vice direttore, quest'ultimo puo' essere anche
un professore di seconda fascia a tempo pieno.
  8. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo
e   dai   ricercatori   afferenti   al   dipartimento   nonche'   dai
rappresentanti del  personale tecnico, amministrativo e  ausiliario e
di altre categorie secondo le disposizioni del regolamento interno di
cui al precedente comma 6.
  9. Il  segretario amministrativo  del dipartimento e'  nominato con
decreto  del  rettore,  e'   posto  alle  dipendenze  funzionali  del
direttore del  dipartimento ed  esercita i compiti  attribuitigli dal
regolamento  generale per  l'amministrazione,  la  contabilita' e  la
finanza. L'esecuzione di atti di  sua competenza puo' essere in tutto
o in parte  avocata, con provvedimento motivato, nei casi  e nei modi
previsti da detto regolamento.
  10. La giunta,  qualora costituita, e' composta  dal direttore, dal
vice direttore nonche' da un docente  di prima fascia, uno di seconda
fascia e un ricercatore eletti dalle rispettive componenti in seno al
consiglio.
                              Art. 35.
                   Centri di ricerca e di servizio
  1. Il  consiglio di amministrazione, sentito  il senato accademico,
puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati
centri  di ricerca,  centri  di servizio  biblioteche  di facolta'  e
interfacolta'  e   centri  di  servizio  e   ricerca  dipartimentali,
interdipartimentali e  di Ateneo. Ai centri  interdipartimentali e di
Ateneo e alle biblioteche di facolta' e interfacolta' il consiglio di
amministrazione puo'  riconoscere autonomia di bilancio  ai sensi del
successivo articolo 42 dello statuto.
  2. I  regolamenti di tali  centri dovranno conformarsi  ai principi
contenuti  nel regolamento  generale  di Ateneo  e dovranno  comunque
prevedere un consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza
di tutte  le componenti operanti  nel Centro, compresi  gli eventuali
soggetti esterni  all'Ateneo, e un  direttore eletto tra i  membri di
componente universitaria del consiglio.
  3.  Detti regolamenti  sono approvati  dal consiglio  direttivo del
centro,  secondo  quanto  previsto  all'articolo  3,  comma  4  dello
statuto,  previo parere  di conformita'  ai principi  del regolamento
generale  di  Ateneo  e  del regolamento  per  l'amministrazione,  la
contabilita'  e  la  finanza  rispettivamente  da  parte  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione.
                              Art. 36.
             Valutazione della didattica e della ricerca
  1.  Le facolta'  sono tenute  a stabilire  nei loro  regolamenti le
modalita'   con   cui   assicurare  la   verifica   periodica   della
funzionalita', dell'efficienza e della rispondenza agli obiettivi del
complesso delle attivita' di  insegnamento delle strutture didattiche
che fanno loro capo e dei connessi servizi, reperendo allo scopo ogni
elemento  informativo e  propositivo utile,  compreso il  rilevamento
nelle  forme  e con  le  garanzie  piu' opportune  delle  valutazioni
espresse individualmente dagli studenti.
  2. Le facolta' istituiscono in  base ai propri regolamenti apposite
commissioni per la valutazione della didattica, costituite da docenti
e studenti  in eguale  numero. Le  commissioni cosi'  istituite hanno
compiti  di  osservatorio  permanente  dell'andamento  dei  corsi  di
studio, sui  quali riferiscono periodicamente ai  relativi consigli e
avanzano proposte di interventi in materia.
  3.  Il regolamento  generale  di Ateneo  stabilisce  la durata,  la
composizione  e   l'eventuale  articolazione   di  un   organismo  di
valutazione sistematica  dell'attivita' didattica. Tale  organismo e'
istituito  dal consiglio  di amministrazione  su proposta  del senato
accademico.  La valutazione  tiene  conto dei  pareri espressi  dalle
commissioni per  la valutazione  della didattica istituite  presso le
facolta' ed e' finalizzata al  costante miglioramento del processo di
apprendimento,  all'equilibrata  utilizzazione   delle  competenze  e
all'adeguata  ripartizione delle  risorse.  Essa avviene  utilizzando
criteri stabiliti di intesa con il senato accademico.
  4. Dei risultati della verifica periodica di cui al comma 1 e della
valutazione  sistematica di  cui al  comma  3 si  terra' conto  nella
programmazione   dell'attivita'  didattica,   di   ricerca  e   nella
formulazione dei piani di sviluppo dell'Universita'.
  5. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce altresi' la durata,
la  composizione  e  l'eventuale  articolazione di  un  organismo  di
valutazione   sistematica  della   produttivita'  scientifica   delle
strutture di  ricerca. Tale organismo  e' istituito dal  consiglio di
amministrazione  su  proposta  del   senato  accademico,  sentito  il
consiglio della  ricerca. Per la  valutazione applica, tra  i criteri
riconosciuti dalla comunita' nazionale ed internazionale per ciascuna
area disciplinare, quelli stabiliti d'intesa con il senato accademico
medesimo.
                              Titolo IV
                 Gestione amministrativa, contabile
                            e finanziaria
                              Art. 37.
                      Amministrazione centrale
  1.  L'Amministrazione centrale  dell'Universita'  e' ordinata  alla
realizzazione dei  compiti dell'ateneo  nel suo complesso,  sul piano
della  gestione amministrativa,  tecnica e  finanziaria, secondo  gli
obiettivi  e  i  programmi  stabiliti dal  senato  accademico  e  dal
consiglio di amministrazione.
  2. Il rettore,  in quanto legale rappresentante  e responsabile del
governo   dell'Universita',   sovrintende    alle   attivita'   della
amministrazione centrale.
  3. Il direttore amministrativo  attua l'indirizzo politico espresso
dal  rettore  e  dagli  organi  di governo  dellAteneo,  in  modo  da
assicurare   l'organizzazione   e   il   buon   funzionamento   della
amministrazione centrale.
   Il direttore amministrativo:
  a) e' a capo degli uffici e delle strutture amministrative centrali
e svolge una  attivita' generale di coordinamento e  di controllo del
personale  tecnico,  amministrativo   e  ausiliario,  incluso  quello
dirigenziale;
  b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico e
del consiglio di amministrazione;
  c)   e'   responsabile   della   legittimita'   dei   provvedimenti
amministrativi;
  d)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti.
  L'incarico di direttore amministrativo  e' attribuito dal consiglio
di  amministrazione,  su  proposta  del rettore,  sentito  il  senato
accademico, per la durata di  quattro anni rinnovabili, a persona con
caratteristiche  professionali   adeguate  alla  funzione,   che  sia
dirigente dell'Universita' o di  altra amministrazione pubblica e che
sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
  L'incarico puo' essere rinnovato anche  per un periodo inferiore ai
quattro anni su proposta del rettore e sino alla scadenza del mandato
di quest'ultimo, al fine di far  coincidere i termini di durata delle
due cariche.
  L'incarico puo' essere revocato  prima della scadenza dal consiglio
di  amministrazione,  su  proposta  del rettore,  sentito  il  senato
accademico  e  previa  contestazione   all'interessato,  in  caso  di
responsabilita' grave per i risultati della gestione amministrativa o
di reiterata inosservanza delle direttive  del rettore e degli organi
di governo dell'Ateneo.
  Su  proposta   del  direttore   amministrativo,  il   consiglio  di
amministrazione nomina un vice  direttore amministrativo scelto tra i
dirigenti o  i funzionari piu'  alti in grado, che  esercita funzioni
vicarie in caso di assenza o di impedimento del direttore stesso.
  4.  I dirigenti  esercitano le  funzioni ad  essi attribuite  dalle
leggi e  dai regolamenti, nonche'  quelle conferite dal  consiglio di
amministrazione,   nel  rispetto   del  loro   stato  giuridico.   La
preposizione  agli  uffici  e   alle  funzioni  di  coordinamento  e'
attribuita  dal   consiglio  di  amministrazione,  su   proposta  del
direttore amministrativo,  al personale dell'Universita'  in possesso
di adeguata qualifica funzionale, per un quadriennio rinnovabile.
  5.  Il direttore  amministrativo, gli  altri dirigenti,  nonche' il
personale  preposto   ad  altre   unita'  amministrative,   hanno  la
responsabilita' di adottare con  tempestivita', in collegamento con i
responsabili  degli   altri  uffici  interessati  ove   necessario  o
richiesto, gli  atti di  propria competenza  e le  conseguenti scelte
operative   per   il   perseguimento  degli   obiettivi   prefissati,
assicurandone  la  legalita',  l'economicita'  e  la  rispondenza  al
pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle
unita'  organizzative   cui  sono   preposti,  curando   la  migliore
utilizzazione del  personale e  di ogni  mezzo del  quale dispongono,
secondo  criteri   di  funzionalita'   e  di   efficacia  dell'azione
amministrativa.
  6. L'esecuzione di atti  di competenza del direttore amministrativo
e dei dirigenti non e' avocabile  dal rettore, se non per particolari
motivi di  necessita' e di  urgenza specificati nel  provvedimento di
avocazione.
  7. Al direttore amministrativo e ai titolari di funzioni attribuite
ai sensi  del precedente  comma 4 e'  riconosciuta una  indennita' di
funzione   a  carico   del  bilancio   dell'Universita',  annualmente
determinata  dal  consiglio  di   amministrazione  in  ragione  delle
disponibilita' finanziarie e  ai sensi della vigente  normativa e nei
limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  8.  Il  personale tecnico,  amministrativo  e  ausiliario svolge  i
compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento, nell'ambito
degli uffici e dei servizi dell'Universita' ai quali e' assegnato.
  9.  Il consiglio  di  amministrazione, per  rispondere ad  esigenze
specifiche,   con  modalita'   da   definire   nel  regolamento   per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza, puo' temporaneamente
utilizzare   personale   esterno   mediante  appositi   contratti   o
convenzioni,  per  attivita'  il  cui  svolgimento  non  puo'  essere
adeguatamente assicurato da risorse interne.
                              Art. 38.
     Gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario
  1.  L'Universita'  definisce,  nella  sua autonomia,  le  forme  di
organizzazione del lavoro piu' consone al perseguimento dei suoi fini
istituzionali e la pianta  organica del personale dirigente, tecnico,
amministrativo e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di
gestione  e  alla  disponibilita'  di  risorse,  nel  rispetto  della
normativa vigente.
  2.  L'Universita'  riconosce   la  professionalita'  del  personale
tecnico  e  amministrativo  e  individua  percorsi  di  carriera  per
tipologie  professionali,  nonche'  figure  professionali  specifiche
connesse alle  esigenze peculiari delle istituzioni  universitarie da
supportare   mediante    apposite   iniziative   di    formazione   e
aggiornamento.
  3.   Le  assunzioni   e  le   promozioni  del   personale  tecnico,
amministrativo ed  ausiliario avvengono  per concorso  o per  corso -
concorso e secondo le altre procedure previste dalla legge.
  4.  La   delegazione  di  parte  pubblica   per  la  contrattazione
decentrata di cui alla normativa vigente, e' costituita dal rettore o
da  un suo  delegato e  dal  direttore amministrativo  e puo'  essere
integrata  da uno  o  piu' esperti  in qualita'  di  componenti o  di
consulenti, nominati dal rettore.
                              Art. 39.
             Coperture assicurative e patrocinio legale
  1.  L'Universita'  puo'  stipulare   polizze  assicurative  per  la
copertura  dei  rischi   derivanti  dall'esercizio  delle  competenze
relative alla  carica di rettore,  preside di facolta',  direttore di
dipartimento e di centro dotato  di autonomia di bilancio, nonche' di
direttore  amministrativo e  di  segretario di  dipartimento, con  le
modalita'   ed  entro   i  limiti   stabiliti  nel   regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
  2. Nel rispetto della  normativa vigente, l'Universita', su istanza
dell'interessato,  puo'  assumere  a  proprio carico,  anche  per  il
tramite di una copertura assicurativa,  le spese di difesa legale per
l'assistenza dei dipendenti nei confronti  dei quali sia stato aperto
un procedimento di  responsabilita' penale o civile per  fatti o atti
compiuti nell'espletamento  dei compiti  d'ufficio. In tal  caso, nel
fissare le  condizioni, le modalita'  ed i  limiti di tale  onere, il
regolamento  per  l'amministrazione,  la contabilita'  e  la  finanza
dovra'   altresi'  prevedere   l'obbligo  della   rivalsa  da   parte
dell'Amministrazione nei riguardi del  dipendente per tutti gli oneri
sostenuti, nel caso egli sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per fatti commessi per dolo o colpa grave.
                              Art. 40.
               Dotazione finanziaria dell'Universita'
  1. La  dotazione finanziaria  dell'Universita' e'  costituita dalle
entrate derivanti:
     a) da trasferimenti dello Stato;
     b) dalle tasse universitarie e dai contributi;
  c) da convenzioni per collaborazioni o prestazioni di servizi;
     d) da contratti di ricerca;
  e) da ogni altro rapporto con soggetti pubblici o privati.
  2. L'Universita' puo' ricorrere a fonti finanziarie esterne attinte
a titolo di mutuo.
                              Art. 41.
          Centri di servizio contabile interdipartimentali
  1.  Il   rettore,  secondo  quanto  previsto   dal  regolamento  di
amministrazione, contabilita'  e finanza, puo' costituire  dei centri
di  servizio  contabile fra  piu'  dipartimenti  o centri  dotati  di
autonomia di bilancio, destinandovi il personale necessario.
                              Art. 42.
                  Autonomia amministrativocontabile
  1. Dal  punto di  vista dell'autonomia  amministrativocontabile, le
strutture si  articolano in centri  di gestione  e in centri  di sola
spesa,  entrambi  operanti  secondo  le  norme  del  regolamento  per
l'amministrazione, la contabilita' e la finanza.
  2.  Sono  centri  di  gestione  le  seguenti  strutture  dotate  di
autonomia di bilancio:
     a) l'amministrazione centrale;
     b) i dipartimenti;
  c)  i centri  e  le biblioteche  di cui  all'art.  34 del  presente
statuto, ai  quali sia stata  attribuita l'autonomia di  bilancio dal
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
   3. Sono centri di sola spesa:
     a) le articolazioni della amministrazione centrale;
     b) le presidenze delle facolta';
  c) le altre  strutture cui non sia stata  attribuita l'autonomia di
bilancio.
                              Art. 43.
              Bilancio di previsione e conto consuntivo
  1.  Il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consuntivo  vengono
predisposti   sulla   base   delle    norme   del   regolamento   per
l'amministrazione, la contabilita' e la  finanza e sono approvati dal
consiglio di  amministrazione, acquisito  il parere del  collegio dei
revisori  dei conti  e, per  il  bilancio di  previsione, sentito  il
parere del senato accademico.
                              Art. 44.
              Criteri per la ripartizione delle risorse
  1.  Le risorse  del  bilancio vengono  ripartite  dal consiglio  di
amministrazione fra  i centri di  gestione e  i centri di  sola spesa
sulla  base  di criteri  determinati  dal  senato accademico  e  resi
pubblici.
  2.  Le risorse  disponibili annualmente  possono essere  utilizzate
anche secondo piani pluriennali di impiego.
                              Art. 45.
             Valutazione della attivita' amministrativa
  1. La valutazione della attivita'  amministrativa ha per oggetto la
verifica  dell'efficacia dell'azione  amministrativa, dell'efficienza
dei   servizi  e   della   funzionalita'  dell'organizzazione.   Tale
valutazione e'  effettuata attraverso  un organismo a  cio' istituito
dal  consiglio  di  amministrazione  e  si  avvale  anche  di  indici
nazionali di riferimento.
  2.  Il  regolamento per  l'amministrazione,  la  contabilita' e  la
finanza stabilisce le modalita' di funzionamento di tale organismo.
                              Art. 46.
      Esenzione dell'attivita' didattica e indennita' di carica
  1.  Il rettore,  il  prorettore  vicario e  i  presidi di  facolta'
possono,  a  loro  richiesta,   essere  parzialmente  esentati  dalla
facolta' di  appartenenza dai compiti  didattici per la  durata della
carica.
  2.  Il consiglio  di amministrazione  determina per  la durata  del
mandato l'entita' dell'indennita' di carica del rettore, che non deve
comunque risultare inferiore a quella minima prevista dalla normativa
vigente, nonche'  gli emolumenti  da corrispondere ai  componenti del
collegio  dei revisori  dei conti  e  dei nuclei  di valutazione.  Il
medesimo  consiglio   puo'  deliberare   la  corresponsione   di  una
indennita' di  carica anche per  il prorettore vicario, i  presidi di
facolta' e  i direttori di  dipartimento secondo i  criteri formulati
nel regolamento per l'amministrazione,  la contabilita' e la finanza.
Puo' altresi'  essere deliberata  la corresponsione di  indennita' di
partecipazione,  non  cumulabile  con   l'indennita'  di  carica,  ai
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
                              Art.  47.
                 Regolamento per  l'amministrazione,
                  la  contabilita' e  la   finanza
  1.  Il  regolamento per  l'amministrazione,  la  contabilita' e  la
finanza   disciplina   con  riferimento   all'intera   organizzazione
dell'Ateneo i  criteri della gestione, le  procedure amministrative e
finanziarie e le  relative responsabilita', in modo  da assicurare la
rapidita' e  l'efficienza dell'erogazione  della spesa e  il rispetto
dell'equilibrio finanziario  del bilancio e dei  piani pluriennali di
impiego. In particolare disciplina:
  a)  le  procedure  contrattuali,  le  forme  di  controllo  interno
sull'efficienza   e   sui   risultati  della   gestione   complessiva
dell'Universita', nonche' dei singoli centri  di gestione e centri di
sola spesa e l'amministrazione del patrimonio;
  b) la possibilita' di spese di rappresentanza, di gestione e per il
funzionamento degli organi;
  c) le competenze  e le modalita' di funzionamento  del collegio dei
revisori dei conti.
                               Titolo V
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 48.
              Costituzione dei nuovi organi collegiali
  1.  Entro centottanta  giorni dall'entrata  in vigore  del presente
statuto, sara' data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione
nella  nuova composizione  del  senato accademico,  del consiglio  di
amministrazione,  del consiglio  della ricerca,  del consiglio  degli
studenti,  del  consiglio  del personale  tecnico,  amministrativo  e
ausiliario  e  del  collegio  dei revisori  dei  conti,  nonche'  dei
consigli di facolta' e delle altre strutture didattiche, di ricerca e
di servizio.
  2.  In  prima  applicazione  e in  attesa  della  approvazione  dei
relativi regolamenti, le elezioni  per le rappresentanze negli organi
collegiali  verranno disciplinate  da un  regolamento provvisorio  da
adottarsi entro  novanta giorni  dall'entrata in vigore  del presente
statuto in conformita'  a quanto in esso  stabilito. Tale regolamento
provvisorio e'  predisposto dal  senato accademico, e'  approvato dal
consiglio  di  amministrazione  e  reso  esecutivo  con  decreto  dal
rettore.
                              Art. 49.
                    Scadenze dei mandati in corso
  1.  Il senato  accademico,  il consiglio  di  amministrazione e  il
collegio  dei  revisori  dei  conti in  carica  esercitano  tutte  le
funzioni  loro  attribuite  dal   presente  statuto  sino  alla  loro
sostituzione  con i  corrispondenti organi  nella nuova  composizione
prevista.
  2. Il  rettore, i presidi  di facolta',  i presidenti dei  corsi di
studio  e   i  direttori  di   dipartimento  in  carica   al  momento
dell'entrata in vigore del presente statuto cessano dalla carica alla
scadenza  naturale  del  loro  mandato,  cosi'  come  previsto  dalla
previgente normativa.
  3.  Il regolamento  elettorale provvisorio  di cui  al comma  2 del
precedente  articolo  disciplinera' anche  le  elezioni  di tutte  le
rappresentanze studentesche cosi' da renderle contestuali, prevedendo
gli strumenti necessari per il  raccordo con la normativa previgente,
ivi compresa,  qualora necessaria,  la proroga dei  rappresentanti in
carica per far coincidere le scadenze  biennali di tutti i mandati in
relazione  alla  partecipazione  della  componente  studentesca  agli
organi neocostituiti.
  4. In  prima applicazione la  durata della carica dei  direttori di
dipartimento  e  dei direttori  di  ogni  altra struttura  che  nella
normativa previgente prevedesse scadenze  secondo anno solare, verra'
opportunamente  abbreviata di  due  mesi per  essere ricondotta  alle
scadenze secondo anno accademico previste  dal presente statuto e dai
regolamenti attuativi dello stesso.
  5. Ai fini  dei limiti per la rieleggibilita' non  si considerano i
mandati precedenti, mentre rientra nel computo il mandato in corso.
                              Art. 50.
                             Regolamenti
  1.  L'approvazione dei  regolamenti previsti  dal presente  statuto
avviene entro  un anno dalla data  in cui gli organi  competenti sono
stati costituiti secondo le modalita' in esso stabilite.
  2. I regolamenti previgenti si applicano sino all'entrata in vigore
dei nuovi  regolamenti previsti  dal presente  statuto in  quanto con
esso   compatibili.  Il   senato   accademico  e   il  consiglio   di
amministrazione,  secondo  le  rispettive competenze  risultanti  dal
presente  statuto,  dettano  le  norme  transitorie  che  si  rendano
necessarie nel  caso che una norma  regolamentare attualmente vigente
sia inapplicabile per contrasto con lo statuto stesso.
                              Art. 51.
                Funzionamento degli organi collegiali
  1. Le  modalita' di  funzionamento e  di convocazione  degli organi
collegiali sono stabilite nel regolamento generale di ateneo.
  2.  Se  non  diversamente   stabilito,  le  riunioni  degli  organi
collegiali  sono  valide  quando  vi  partecipi  la  maggioranza  dei
convocati, per la determinazione della quale gli assenti giustificati
si computano come presenti.
  3.  Se non  diversamente stabilito,  le deliberazioni  degli organi
collegiali sono validamente assunte quando sia stato espresso il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale
il voto del presidente.
  4. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono pubbliche,
mentre  le  relative  attivita'  istruttorie  di  preparazione  e  di
elaborazione hanno carattere di stretta riservatezza.
                              Art. 52.
                  Dipartimentalizzazione dell'ateneo
  1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, tutte
le   unita'  operative   predipartimentali  ancora   operanti  presso
l'Universita' dovranno  cessare e il personale  docente e ricercatore
dovra'  afferire a  strutture  di  ricerca dipartimentali  costituite
secondo quanto previsto dal precedente art. 34.
                              Art. 53.
                              Allegati
   1. Allo statuto sono allegate le seguenti tabelle:
  a) allegato A:  Elenco delle macroaree disciplinari  (articoli 15 e
17);
  b) allegato  B: Elenco  delle strutture  didattiche (articoli  28 e
33);
  c) allegato C: Elenco dei dipartimenti (art. 34).
  2. La istituzione  di una nuova facolta'  comporta la ridefinizione
delle macroaree di cui all'allegato  A. Le variazioni delle strutture
didattiche  e scientifiche  di cui  agli  allegati B  e C,  approvate
secondo  le norme  e  le procedure  vigenti, comportano  l'automatico
adeguamento dei corrispondenti allegati.
                              Art. 54.
                   Entrata in vigore dello statuto
  1. Il presente statuto entra in  vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Qualora il  Ministro, ai sensi dell'art. 6 della  legge 9 maggio
1989,  n.  168,  si  avvalga  della facolta'  di  ricorrere  in  sede
giurisdizionale  per  vizi  di  legittimita'  contro  il  decreto  di
emanazione  del  presente  statuto,  il rettore,  sentito  il  senato
accademico   e  considerati   i   riflessi   delle  norme   impugnate
sull'articolato complessivo dello statuto, puo' provvedere ugualmente
a  promulgare con  apposito decreto  le disposizioni  non oggetto  di
impugnazione richiedendone  la prevista pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Entro un  triennio dall'entrata in vigore  del presente statuto,
il senato  accademico ne valuta  l'esperienza applicativa e  avvia le
procedure per le eventuali modificazioni.