Art. 4.
                          Risorse aggiuntive
  1. In aggiunta alle risorse di  cui all'art. 3 l'Ente, in linea con
i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29
/ 1993 e,  in particolare, con quelli inerenti  alla realizzazione di
strumenti di programmazione e controllo delle attivita' e di verifica
dei risultati, incrementa ulteriormente,  con oneri a proprio carico,
le disponibilita'  nella misura  dell'1% - come  tetto massimo  - del
monte  salari   relativo  all'anno   1995,  utilizzando   le  risorse
aggiuntive derivanti da migliori risultati nell'andamento gestionale,
particolarmente in presenza di  effetti finanziari positivi derivanti
dalle maggiori entrate e da  potenziamenti straordinari della rete di
ricevitorie Totocalcio, Totogol e da altre attivita' di gioco.