Art. 4. Risorse aggiuntive 1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 3 l'Ente, in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29 / 1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di programmazione e controllo delle attivita' e di verifica dei risultati, incrementa ulteriormente, con oneri a proprio carico, le disponibilita' nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da migliori risultati nell'andamento gestionale, particolarmente in presenza di effetti finanziari positivi derivanti dalle maggiori entrate e da potenziamenti straordinari della rete di ricevitorie Totocalcio, Totogol e da altre attivita' di gioco.