Art. 13.
                  Aumenti dello stipendio tabellare
  1. Con decorrenza dal 1 febbraio 1996 ai professionisti destinatari
della presente sezione del  contratto viene corrisposto un incremento
stipendiale mensile lordo di L. 252.000.
  2. Il  nuovo stipendio tabellare  annuo lordo a regime,  per dodici
mensilita', spettante ai professionisti e' stabilito:
   per il livello iniziale in L. 28.273.000;
  per   il   primo  livello  differenziato di  professionalita' in L.
39.192.000;
  per  il secondo  livello  differenziato di  professionalita' in  L.
49.192.000.