Art. 13. Aumenti dello stipendio tabellare 1. Con decorrenza dal 1 febbraio 1996 ai professionisti destinatari della presente sezione del contratto viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 252.000. 2. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime, per dodici mensilita', spettante ai professionisti e' stabilito: per il livello iniziale in L. 28.273.000; per il primo livello differenziato di professionalita' in L. 39.192.000; per il secondo livello differenziato di professionalita' in L. 49.192.000.