Art. 17.
                       Disciplina dell'utilizzo
              del Fondo per la retribuzione accessoria
  1.  L'utilizzo del  Fondo  per la  retribuzione  accessoria di  cui
all'art.  15  e' regolato  in  conformita'  a quanto  previsto  dagli
articoli  41 e  42  del CCNL  1994 -  97,  secondo le  specificazioni
contenute nei commi che seguono.
  2. Per  le finalita' di cui  all'art. 41, comma 1,  lettera c), del
CCNL 1994  - 97 e la  relativa attuazione a norma  dell'art. 42 dello
stesso   CCNL,  l'Ente   destina,  nell'ambito   del  Fondo   per  la
retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 20% delle somme
di cui  all'art. 40, comma 1,  lettere a) ed e),  secondo la relativa
disciplina  di  cui all'art.  15  del  presente  contratto e  con  le
decorrenze ivi indicate.
  3.  Nell'ambito della  retribuzione di  risultato sono  annualmente
utilizzate per le finalita' di cui  all'art. 42, del CCNL 1994 - 1997
risorse  pari allo  0,45% della  massa retributiva  1995 riferita  al
personale   destinatario  della   presente  sezione   del  CCNL.   La
percentuale massima  di destinatari  di cui  al medesimo  articolo e'
stabilita nel 5% dello stesso personale.
  4. Al fine di rispettare  la priorita' prevista dall'art. 41, comma
2, del CCNL  1994 - 97, e' istituita una  indennita' professionale la
cui  misura individuale  potra'  essere differenziata  sulla base  di
criteri predeterminati  in sede di contrattazione  decentrata. A tale
indennita'  sono riservate  le somme  di  cui all'art.  40, comma  1,
lettera  b), del  medesimo CCNL  nonche', in  aggiunta, L.  2.500.000
lorde su base annua per ogni professionista in servizio alla data del
31 dicembre 1995.  Detta indennita' sara' resa  operativa a decorrere
dal  1 settembre  1997;  relativamente all'esercizio  1997 la  misura
annua aggiuntiva  di cui al  periodo precedente  va rapportata a  4 /
12(elevato a)mi  , in  considerazione della  citata decorrenza  del 1
settembre 1997.
  5. In  relazione a quanto  previsto dall'art. 41, comma  1, lettera
b), primo  alinea, del  CCNL 1994  - 97  e' istituita  una indennita'
fissa   e  ricorrente,   diretta  a   compensare  gli   oneri  e   le
responsabilita' per  i professionisti derivanti da  incarichi di tipo
permanente ed erogata sulla base di 12 mensilita' annue; a tale scopo
l'Ente destina, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria,
una quota  di risorse  pari al  25% delle somme  di cui  all'art. 40,
comma 1, lettere a) ed e).
  6. Le eventuali  risorse che risultassero non  utilizzate a seguito
dell'applicazione di quanto previsto dai commi  3, 4 e 5, andranno ad
aggiungersi a quelle destinate alla  retribuzione di risultato di cui
al comma 2.
  7. Nell'eventualita' in  cui a fine esercizio  le risorse destinate
alla retribuzione di risultato  risultassero in parte non utilizzate,
il  relativo ammontare,  ivi incluse  le quote  derivanti da  mancato
pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sara' ripartito in
misura proporzionale alle retribuzioni di risultato gia' corrisposte,
a  favore  del  personale  che abbia  realizzato  la  pienezza  degli
obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento
agli  stessi,  quantificato  in  sede  di  contrattazione  decentrata
nell'ambito dei criteri  generali di cui all'art. 6,  comma 1, ultima
linea, del CCNL 1994 - 97.
  8.  A valere  sul fondo  della  retribuzione accessoria  di cui  al
presente articolo  restano attribuite  ad personam le  indennita' per
l'esercizio  di compiti  che  comportano specifiche  responsabilita',
ovvero oneri,  rischi o  disagi di  particolare rilevanza  erogate ai
sensi dell'art. 13,  comma 2, lettera d), del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 / 1990.