Art. 17. Disciplina dell'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria 1. L'utilizzo del Fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 15 e' regolato in conformita' a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del CCNL 1994 - 97, secondo le specificazioni contenute nei commi che seguono. 2. Per le finalita' di cui all'art. 41, comma 1, lettera c), del CCNL 1994 - 97 e la relativa attuazione a norma dell'art. 42 dello stesso CCNL, l'Ente destina, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 20% delle somme di cui all'art. 40, comma 1, lettere a) ed e), secondo la relativa disciplina di cui all'art. 15 del presente contratto e con le decorrenze ivi indicate. 3. Nell'ambito della retribuzione di risultato sono annualmente utilizzate per le finalita' di cui all'art. 42, del CCNL 1994 - 1997 risorse pari allo 0,45% della massa retributiva 1995 riferita al personale destinatario della presente sezione del CCNL. La percentuale massima di destinatari di cui al medesimo articolo e' stabilita nel 5% dello stesso personale. 4. Al fine di rispettare la priorita' prevista dall'art. 41, comma 2, del CCNL 1994 - 97, e' istituita una indennita' professionale la cui misura individuale potra' essere differenziata sulla base di criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata. A tale indennita' sono riservate le somme di cui all'art. 40, comma 1, lettera b), del medesimo CCNL nonche', in aggiunta, L. 2.500.000 lorde su base annua per ogni professionista in servizio alla data del 31 dicembre 1995. Detta indennita' sara' resa operativa a decorrere dal 1 settembre 1997; relativamente all'esercizio 1997 la misura annua aggiuntiva di cui al periodo precedente va rapportata a 4 / 12(elevato a)mi , in considerazione della citata decorrenza del 1 settembre 1997. 5. In relazione a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera b), primo alinea, del CCNL 1994 - 97 e' istituita una indennita' fissa e ricorrente, diretta a compensare gli oneri e le responsabilita' per i professionisti derivanti da incarichi di tipo permanente ed erogata sulla base di 12 mensilita' annue; a tale scopo l'Ente destina, nell'ambito del Fondo per la retribuzione accessoria, una quota di risorse pari al 25% delle somme di cui all'art. 40, comma 1, lettere a) ed e). 6. Le eventuali risorse che risultassero non utilizzate a seguito dell'applicazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui al comma 2. 7. Nell'eventualita' in cui a fine esercizio le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare, ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, sara' ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato gia' corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo grado di avvicinamento agli stessi, quantificato in sede di contrattazione decentrata nell'ambito dei criteri generali di cui all'art. 6, comma 1, ultima linea, del CCNL 1994 - 97. 8. A valere sul fondo della retribuzione accessoria di cui al presente articolo restano attribuite ad personam le indennita' per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', ovvero oneri, rischi o disagi di particolare rilevanza erogate ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 / 1990.