Art. 18.
                          Risorse aggiuntive
  1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 16, l'Ente in linea con
i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29
/ 1993 e,  in particolare, con quelli inerenti  alla realizzazione di
strumenti di  controllo di gestione  e di verifica e  valutazione dei
risultati,  puo'   incrementare  la   dotazione  del  Fondo   per  la
retribuzione   accessoria,   con   vincolo   di   destinazione   alla
retribuzione di  cui all'art. 42, comma  1 del CCNL 1994  - 97, nella
misura   massima   dell'1%   del  monte   retributivo   relativo   ai
professionisti  disciplinati  dalla  presente sezione  del  contratto
riferito all'anno  1995 "(ovvero  al 1993 ove  il riferimento  a tale
anno  risulti piu'  favorevole)"  utilizzando  le risorse  aggiuntive
derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale,
particolarmente in termini  di maggiori entrate e / o  di economie di
gestione, direttamente riconducibili  all'attivita' svolta nelle aree
di attivita' influenzate dal ruolo dei professionisti.
  2. Costituisce  condizione per  l'accesso alle risorse  oggetto del
presente  articolo   l'effettiva  rilevazione  da   parte  dell'ente,
attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi
che siano  alla base della  migliore efficienza rilevata  non abbiano
prodotto  effetti  negativi  sull'estensione  e  sulla  qualita'  dei
servizi  resi agli  utenti e  che, al  contrario, tali  aspetti siano
stati positivamente influenzati dall'azione dei professionisti.