Art. 18. Risorse aggiuntive 1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 16, l'Ente in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29 / 1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di controllo di gestione e di verifica e valutazione dei risultati, puo' incrementare la dotazione del Fondo per la retribuzione accessoria, con vincolo di destinazione alla retribuzione di cui all'art. 42, comma 1 del CCNL 1994 - 97, nella misura massima dell'1% del monte retributivo relativo ai professionisti disciplinati dalla presente sezione del contratto riferito all'anno 1995 "(ovvero al 1993 ove il riferimento a tale anno risulti piu' favorevole)" utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da risultati positivi e visibili nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e / o di economie di gestione, direttamente riconducibili all'attivita' svolta nelle aree di attivita' influenzate dal ruolo dei professionisti. 2. Costituisce condizione per l'accesso alle risorse oggetto del presente articolo l'effettiva rilevazione da parte dell'ente, attraverso i propri organismi di verifica, che gli eventuali risparmi che siano alla base della migliore efficienza rilevata non abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualita' dei servizi resi agli utenti e che, al contrario, tali aspetti siano stati positivamente influenzati dall'azione dei professionisti.