Art. 19. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di distacchi sindacali 1. Nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al medico previdenziale ed agli altri medici e veterinari, oltre alla retribuzione tabellare e all'indennita' integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianita' eventualmente acquisita, gli eventuali assegni ad personam in godimento, l'indennita' di specificita' medica e le eventuali indennita' previste per legge con carattere di generalita'; compete altresi' la retribuzione di incarico permanente prevista dal precedente art. 17, comma 5. ---------- DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1 Le parti si impegnano a rideterminare le percentuali relative al contingente del 2 livello differenziato e del coordinamento in funzione del nuovo ordinamento dei servizi.