Art. 19.
       Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie
                      e di distacchi sindacali
  1.  Nei  casi di  assenze  obbligatorie  previste  per legge  e  di
distacco sindacale secondo la disciplina vigente, competono al medico
previdenziale  ed   agli  altri  medici  e   veterinari,  oltre  alla
retribuzione  tabellare  e  all'indennita' integrativa  speciale,  la
retribuzione individuale  di anzianita' eventualmente  acquisita, gli
eventuali  assegni   ad  personam   in  godimento,   l'indennita'  di
specificita' medica e le eventuali  indennita' previste per legge con
carattere  di  generalita';  compete   altresi'  la  retribuzione  di
incarico permanente prevista dal precedente art. 17, comma 5.
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                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
  Le parti  si impegnano a  rideterminare le percentuali  relative al
contingente  del  2  livello  differenziato e  del  coordinamento  in
funzione del nuovo ordinamento dei servizi.