Art. 4.
                     Costituzione e finanziamento
             del Fondo per la retribuzione di posizione
  1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del
CCNL 1994 - 97 sara' reso  operativo a decorrere dal 1 settembre 1997
secondo i criteri  di finanziamento previsti dal  predetto articolo e
le modalita' di  alimentazione specificate nei commi  che seguono. In
sede di prima applicazione il predetto Fondo e' decurtato delle somme
eventualmente erogate  a titolo di compensi  per lavoro straordinario
sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL.
  2. La quota di cui all'art. 41,  comma 1, lettera c), del CCNL 1994
-  97,   e'  stabilita  nel  90%   dell'ammontare  complessivo  delle
indennita'  di  funzione  di  cui all'art.  13  della  stessa  legge,
spettanti per l'anno 1995.
  3.   Il  fondo   della  retribuzione   di  posizione   e'  altresi'
incrementato,  su base  annua, dell'ammontare  unitario dell'elemento
aggiuntivo fisso della retribuzione di  posizione di cui all'art. 37,
comma 3,  per ogni dirigente  in servizio  alla data del  31 dicembre
1995.
  4. In base a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera d), del
CCNL 1994 - 97, il Fondo per la retribuzione di posizione e' altresi'
incrementato, su  base annua, di una  misura pari a L.  4.000.000 per
ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
  5. La quota di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), e' determinata
con riferimento ai  compensi per lavoro straordinario  erogati per il
personale dirigente destinatario della presente sezione del contratto
per l'anno 1995.
  6. Relativamente all'esercizio 1997  il fondo della retribuzione di
posizione determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4
/  12mi in  considerazione della  citata decorrenza  del 1  settembre
1997.
  7. A decorrere dall'entrata in  vigore del presente contratto e con
riferimento  ai soli  primi otto  mesi del  1997, e'  riconosciuto al
personale dirigente  del Coni  un emolumento  una tantum  lordo fisso
pari a L. 2.000.000 pro - capite a titolo di acconto contrattuale.