Art. 4. Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione 1. Il Fondo per la retribuzione di posizione di cui all'art. 41 del CCNL 1994 - 97 sara' reso operativo a decorrere dal 1 settembre 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono. In sede di prima applicazione il predetto Fondo e' decurtato delle somme eventualmente erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario sino alla data di entrata in vigore del presente CCNL. 2. La quota di cui all'art. 41, comma 1, lettera c), del CCNL 1994 - 97, e' stabilita nel 90% dell'ammontare complessivo delle indennita' di funzione di cui all'art. 13 della stessa legge, spettanti per l'anno 1995. 3. Il fondo della retribuzione di posizione e' altresi' incrementato, su base annua, dell'ammontare unitario dell'elemento aggiuntivo fisso della retribuzione di posizione di cui all'art. 37, comma 3, per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995. 4. In base a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lettera d), del CCNL 1994 - 97, il Fondo per la retribuzione di posizione e' altresi' incrementato, su base annua, di una misura pari a L. 4.000.000 per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995. 5. La quota di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), e' determinata con riferimento ai compensi per lavoro straordinario erogati per il personale dirigente destinatario della presente sezione del contratto per l'anno 1995. 6. Relativamente all'esercizio 1997 il fondo della retribuzione di posizione determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4 / 12mi in considerazione della citata decorrenza del 1 settembre 1997. 7. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto e con riferimento ai soli primi otto mesi del 1997, e' riconosciuto al personale dirigente del Coni un emolumento una tantum lordo fisso pari a L. 2.000.000 pro - capite a titolo di acconto contrattuale.