Art. 6. Costituzione e finanziamento del Fondo per la retribuzione di risultato 1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del CCNL 1994 - 97 sara' reso operativo a decorrere dal 1 settembre 1997 secondo i criteri di finanziamento previsti dal predetto articolo e le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono. 2. In base a quanto previsto dall'art. 42, comma 1, lettera a), del CCNL 1994 - 97, il Fondo per la retribuzione di risultato e' alimentato, su base annua, di una misura pari a L. 1.400.000 per ogni dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995. 3. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, la quota di cui all'art. 42, comma 1, lettera b), del CCNL 1994 - 97 e' stabilita nella misura del 10%. 4. Relativamente all'esercizio 1997 il fondo della retribuzione di risultato determinato ai sensi dei commi precedenti va rapportato a 4/12mi in considerazione della citata decorrenza del 1 settembre 1997.