Art. 6.
                Costituzione e finanziamento del Fondo
                  per la retribuzione di risultato
  1. Il Fondo per la retribuzione di risultato di cui all'art. 42 del
CCNL 1994 - 97 sara' reso  operativo a decorrere dal 1 settembre 1997
secondo i criteri  di finanziamento previsti dal  predetto articolo e
le modalita' di alimentazione specificate nei commi che seguono.
  2. In base a quanto previsto dall'art. 42, comma 1, lettera a), del
CCNL  1994  - 97,  il  Fondo  per  la  retribuzione di  risultato  e'
alimentato, su base annua, di una misura pari a L. 1.400.000 per ogni
dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
  3. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, la quota di
cui all'art. 42, comma 1, lettera b), del CCNL 1994 - 97 e' stabilita
nella misura del 10%.
  4. Relativamente all'esercizio 1997  il fondo della retribuzione di
risultato  determinato  ai sensi dei commi precedenti va rapportato a
4/12mi in  considerazione della  citata decorrenza  del 1   settembre
1997.