Art. 7.
         Utilizzo del Fondo per la retribuzione di risultato
  1. Il Fondo  per la retribuzione di risultato di  cui all'art. 6 e'
utilizzato  per  premiare  i   risultati  gestionali  in  termini  di
efficienza e produttivita', come previsto  dall'art. 46, comma 2, del
CCNL 1994 - 97.