Art. 4. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica determinera', in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento delle strutture didattiche competenti, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341 / 1990. In particolare: a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita'. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientificodisciplinari indicati nel successivo articolo e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunita' europea (*). Stabilisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.), che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; b) attiva gli indirizzi; c) indica le discipline di cui lo studente dovra' avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata. (*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85 / 432 / CEE, recepita nel decreto - legge n. 258 / 1991, trovano riscontro nei settori scientificodisciplinari indicati fra parentesi: biologia vegetale e animale (E02A; E08X; E13X); fisica (B01B); chimica generale ed inorganica (C03X); chimica organica (C05X); chimica analitica (C01A); chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali (C07X); biochimica generale ed applicata (medica) (E05A; E05B); anatomia e fisiologia; terminologia medica (E09A; E04A; F04A); microbiologia (E12X; F05X); farmacologia e farmacoterapia (E07X); tecnologia farmaceutica (C08X); tossicologia (E07X); farmacognosia (E07X; E08X); legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).