Art. 6. Norme transitorie Quando la facolta' si sara' adeguata al suddetto ordinamento didattico, gli studenti gia iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La struttura didattica competente inoltre provvedera' a stabilire le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti gia' iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro 5 (cinque) anni dalla data di immatricolazione. Ferrara, 2 ottobre 1991 Il rettore