Art. 6.
                          Norme transitorie
  Quando  la  facolta'  si  sara' adeguata  al  suddetto  ordinamento
didattico, gli  studenti gia  iscritti potranno completare  gli studi
previsti   dal  precedente   ordinamento.   La  struttura   didattica
competente  inoltre  provvedera'  a  stabilire le  modalita'  per  la
convalida  di tutti  gli esami  sostenuti qualora  gli studenti  gia'
iscritti  optino per  il nuovo  ordinamento. L'opzione  per il  nuovo
ordinamento potra' essere esercitata entro 5 (cinque) anni dalla data
di immatricolazione.
   Ferrara, 2 ottobre 1991
                                                           Il rettore