Art. 2.
  Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al
precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle
modalita'  indicate  negli   articoli  7  e  8   del  citato  decreto
ministeriale dell'11  settembre 1997, entro  le ore 13 del  giorno 14
novembre 1997.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli  9, 10 e 11 del medesimo  decreto dell'11 settembre
1997.