Art. 12.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli  precedenti avra' inizio il  collocamento della seconda
tranche  di detti  titoli per  un importo  massimo del  10 per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato al  primo  comma  dell'art. 1  del
presente decreto; tale tranche sara'  riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale  24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 14 novembre 1997.
  Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in
considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di  cui agli  articoli 6  e 9  del presente  decreto. La
richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le
modalita'  di   cui  al   precedente  art.   8  e   dovra'  contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  lire 100 milioni
ne'  superiore  all'intero  importo del  collocamento  supplementare.
Eventuali  richieste  di importo  non  multiplo  del taglio  unitario
minimo del  prestito verranno arrotondate per  difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu'  offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.