Art. 16.
  La consegna dei certificati provvisori  di cui al secondo comma del
precedente art. 2 sara'  effettuata presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.
  La Banca d'Italia  indichera' alla Direzione generale  del tesoro -
Servizio secondo, entro il  quindicesimo giorno lavorativo successivo
alla  data  prevista  per  il  regolamento  dell'ultima  tranche  del
prestito di  cui al presente  decreto, i quantitativi per  taglio dei
buoni  al portatore  da  spedire alle  singole  sezioni di  tesoreria
provinciale,  per la  successiva  consegna alle  filiali della  Banca
d'Italia stessa.
  La  consegna dei  buoni al  portatore avra'  inizio dalla  data che
sara'  resa  nota  mediante   avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Ultimate le operazioni di consegna  dei titoli definitivi, la Banca
d'Italia  provvedera'  alla  restituzione, previo  annullamento,  dei
certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.