Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione il 1 novembre 2027, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione o per divisione - utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato - sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico. Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalita' di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996 nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito. La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.