Art. 5.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte  nell'apposito   albo  istituito   presso  la   CONSOB,  che
esercitano le attivita' indicate nei punti  a), b), c) e d) dell'art.
1, comma  3, del decreto  legislativo 23  luglio 1996, n.  415. Detti
operatori  partecipano in  proprio e  per conto  terzi, ad  eccezione
della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.
  La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.