Art. 6.
  L'esecuzione delle  operazioni relative  al collocamento  dei buoni
del Tesoro  poliennali di  cui al presente  decreto e'  affidata alla
Banca d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effettuazione delle  aste  tramite  la Rete  nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
  L'ammontare della  provvigione sara'  scritturato dalle  sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".