Art. 7.
  Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono
contenere  l'indicazione dell'importo  dei buoni  che essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo
minimo di  cinque centesimi di  lira oppure  di un multiplo  di detta
cifra; eventuali  variazioni di  importo diverso  vengono arrotondate
per eccesso.
  Ciascuna offerta  non deve essere  inferiore a lire 100  milioni di
capitale  nominale; eventuali  offerte  di importo  non multiplo  del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
  In  sede di  partecipazione  all'asta potranno  essere indicate  le
filiali della  Banca d'Italia, sino ad  un massimo di tre,  presso le
quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.