Art. 9.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte di  cui al precedente  articolo, sono eseguite  le operazioni
d'asta nei locali  della Banca d'Italia in presenza  di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute, con  l'indicazione  dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di cui  al  comma  precedente sono  effettuate  con
l'intervento  di  un funzionario  del  Tesoro,  a cio'  delegato  dal
Ministero del  tesoro, con  funzioni di  ufficiale rogante,  il quale
redige apposito verbale  da cui risulti il  prezzo di aggiudicazione.
Tale  prezzo sara'  reso noto  mediante comunicato  stampa nel  quale
verra' altresi' data l'informazione  relativa alla quota assegnata in
asta agli "specialisti".