Art. 2.
  La consistenza del debito  e' ridotta dell'ammontare corrispondente
al  valore nominale  dei titoli  di  cui ai  punti  a), b),  c) e  d)
dell'art. 1 del presente decreto.
  Ai  capitoli  di  bilancio   corrispondenti  saranno  apportate  le
conseguenti modifiche.