Art. 3.
         Piani di studi e di addestramento professionalizzante
  3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso
di specializzazione ed il relativo piano  di studi nei diversi anni e
nei   diversi  presidi   diagnostici  e   clinici,  compresi   quelli
convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le  opportune attivita'  didattiche,  omprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e  seminariale, e la  sede di quella del  tirocinio, compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  3.2. Il  piano di studi  e di addestramento  professionalizzante e'
determinato dal  consiglio della  scuola, sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari.
  Costituiscono aree  obbligatorie propedeutiche,  di approfondimento
scientificoculturale,  di professionalizzazione)  quelle relative  ai
settori seguenti:
  E03A  Biologia,  E05A  Biochimica,   E06A  Fisiologia  umana,  F04B
Immunologia,  E07X  Farmacologia,   F06A  Anatomia  patologica,  F07A
Medicina interna, F018X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A
Urologia, F07C Medicina d'urgenza, F19C Pediatria.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07).
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.