Art. 3. Piani di studi e di addestramento professionalizzante 3.1. Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati. Il consiglio stabilisce pertanto: a) le opportune attivita' didattiche, omprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio; b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attivita' didattica teorica e seminariale, e la sede di quella del tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialita' propedeutiche o affini. 3.2. Il piano di studi e di addestramento professionalizzante e' determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari. Costituiscono aree obbligatorie propedeutiche, di approfondimento scientificoculturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti: E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F018X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'urgenza, F19C Pediatria. Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attivita' di tirocinio alla formazione professionale nei settori della medicina interna generale e specialistica (F07). Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.