Art. 4.
     Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio
  4.1. All'inizio di ciascun anno  di corso il consiglio della scuola
programma  le   attivita'  comuni  per  gli   specializzandi,  quelle
specifiche relative  al tirocinio  e concorda con  gli specializzandi
stessi  la  scelta  di  eventuali aree  elettive  di  approfondimento
opzionale,  pari  a  non  oltre  il  25%  dell'orario  annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  4.2. Il  tirocinio e'  svolto nelle  strutture universitarie  ed in
quelle ospedaliere  idonee convenzionate.  Per tutta la  durata della
Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da
tutori  designati   annualmente  dal   consiglio  della   scuola.  Lo
svolgimento  dell'attivita'  di  tirocinio  e  l'esito  positivo  del
medsimo  sono  attestati  dai  docenti   ai  quali  sia  affidata  la
responsabilita' didattica, in servizio  nelle strutture presso cui il
medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere  utile,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie.