Art. 4. Programmazione annuale delle attivita' e verifica tirocinio 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attivita' comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive di approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione. 4.2. Il tirocinio e' svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Per tutta la durata della Scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attivita' di tirocinio e l'esito positivo del medsimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.