Art. 5.
                           Esame di diploma
  5.1.  L'esame finale  consta  nella presentazione  di un  elaborato
scritto  su di  una  tematica clinica  assegnata allo  specializzando
almeno  un anno  prima dell'esame  stesso. La  commissione finale  e'
nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.
  5.2. Lo  specializzando, per essere ammesso  all'esame finale, deve
aver superato gli  esami annuali ed i tirocini ed  aver condotto, con
progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici
stabiliti  secondo uno  standard  nazionale  specifico della  Scuola,
volto  ad  assicurare  il conseguimento  di  capacita'  professionali
adeguate agli standards europei.