Allegato A DOCUMENTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (Articoli 2 e 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135). Qualora l'importo del sussidio richiesto sia inferiore a lire 50 milioni la domanda non dovra' essere corredata da alcun documento. a) Qualora l'importo del sussidio richiesto sia superiore a lire 50 milioni e inferiore o uguale a lire 300 milioni, la domanda dovra' essere corredata dai seguenti documenti (in originale e in fotocopia): 1) certificato di iscrizione al registro ditte della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del tribunale), rilasciato in data non antecedente di oltre trenta giorni alla data della domanda, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo (nome, cognome, data di nascita, carica sociale detenuta); 2) modello di cui all'allegato A1, contenente la trascrizione delle complete generalita' dei soggetti risultanti dal certificato di cui al punto precedente (utilizzare carta non intestata e non apporre timbri ne' firme). In alternativa, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' data facolta' ai soggetti interessati di richiedere i certificati antimafia, previa informativa a questa amministrazione che provvedera' a rilasciare il nulla osta alla prefettura competente per territorio. Tali certificati dovranno essere allegati alla domanda di concessione del sussidio. b) Qualora l'importo del sussidio richiesto sia superiore a lire 300 milioni la domanda dovra' essere corredata dai seguenti documenti (in originale e in fotocopia): 1) certificato di iscrizione al registro ditte della camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura competente per territorio (ovvero certificato del tribunale), rilasciato in data non antecedente di oltre trenta giorni alla data della domanda, dal quale risultino i legali rappresentanti e tutti gli eventuali componenti l'organo amministrativo (nome, cognome, data di nascita, carica sociale detenuta); 2) certificati anagrafici di stato di famiglia dei soggetti risultanti dal certificato di cui al punto precedente, recanti le complete generalita' degli interessati; 3) dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti, attestanti la non sussistenza o la sussistenza e le esatte generalita' "dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato". La dichiarazione deve essere autenticata secondo le modalita' previste all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 4) modello di cui all'allegato A2, contenente la trascrizione delle complete generalita' dei soggetti risultanti dal certificato di cui al punto precedente (utilizzare carta non intestata e non apporre timbri ne' firme). In sostituzione dei certificati di cui al precedente punto 2), potra' essere ritenuta valida la dichiarazione di cui al punto 3), purche' integrata con le generalita' di tutti i soggetti interessati e redatta secondo lo schema di cui all'allegato A3. Qualora l'ammontare dei sussidi chiesti complessivamente nell'arco di dodici mesi, con successive domande, superi i limiti di 50 o 300 milioni, e' necessario produrre la documentazione prevista rispettivamente ai punti a) e b), di cui sopra.