(all. 2 - art. 1)
                                                          Allegato A1
1. PREMESSA
    L'articolo  9, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n.  127, reca
una delega normativa al Governo in tema di equilibrio  finanziario  e
contabilita' degli enti locali.
    La  delega e' intesa a rafforzare gli strumenti per garantire gli
equilibri di bilancio, assegnando un ruolo preciso  al  collegio  dei
revisori   contabili   e   riaffermando  il  principio  del  rispetto
dell'obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti  di  spesa
degli  enti  locali  anche  al  fine di impedire il sorgere di debiti
fuori  bilancio.  Inoltre  il  legislatore  delegante   ha   disposto
l'integrazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio
1995,  n.  77,  e successive modificazioni, relative alle conseguenze
del dissesto finanziario prevedendo procedure semplificate  e  celeri
per la rilevazione ed il pagamento dei debiti e introducendo sanzioni
per  gli  amministratori che hanno concorso a determinare, con dolo o
colpa, la situazione di dissesto.
    Infine il comma 3, dell'articolo 9, sopra citato, ha stabilito di
estendere le disposizioni relative all'organo di revisione  e  quelle
di  semplificazione  della  procedura  di  dissesto  anche ai casi di
dissesto in atto.
    La presente circolare vuole fornire considerazioni sulle  novita'
piu' rilevanti introdotte nell'ordinamento dal decreto legislativo 15
settembre  1997,  n.  342.  Tali considerazioni sono state comunicate
anche all'Osservatorio sull'applicazione della legge n. 127 del 1997,
costituito dal Ministero  dell'interno  e  dal  Dipartimento  per  la
funzione pubblica,che ne ha condiviso la valenza.
    In  primo  luogo  vengono  all'esame le disposizioni contenute in
diversi articoli dell'ordinamento come l'art. 3, per  il  parere  del
responsabile  del servizio sulle determinazioni contenenti impegni di
spesa,   l'art.   12   relativo   alla   relazione   previsionale   e
programmatica,  l'art.    14  che  indica gli allegati al bilancio di
previsione e l'art. 105 che disciplina  le  funzioni  dell'organo  di
revisione,  le quali pur avendo oggetti differenti, concorrono a quel
complesso di misure atte a garantire  il  rispetto  del  pareggio  di
bilancio anche durante il corso della gestione.
    Al  mantenimento  degli  equilibri di bilancio e' legata anche la
disciplina degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie, enti
cioe' che presentano sintomi di squilibrio finanziario  che,  se  non
corretti  in  tempo,  potrebbero determinare il dissesto dell'ente. A
tal fine e' stata riformulata la disciplina contenuta nei  primi  sei
commi  dell'articolo  45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, che prevede una serie di misure obbligatorie per ricondurre  gli
enti in condizioni di gestione finanziariamente equilibrata.
    Innovazioni  importanti  riguardano  gli  articoli  35  e  37 del
decreto legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni,  volte
a prevenire il formarsi di debiti fuori bilancio e a rendere sanabile
quella  parte  del  debito  per  la  quale e' possibile dimostrare ed
accertare l'utilita' e l'arricchimento derivato all'ente.
    Le  novita'  piu'  corpose  riguardano la disciplina del dissesto
degli enti locali e specificatamente gli articoli dal n. 85 al n.  90
del  decreto  legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77  e  successive
modificazioni,  con  cui  e'  regolamentata  l'attivita'  dell'organo
straordinario   di  liquidazione,  e  gli  articoli  79  ed  81,  che
disciplinano la deliberazione del dissesto  e  le  conseguenze  della
stessa, introducendo il procedimento dinanzi alla Corte dei conti per
l'accertamento delle eventuali responsabilita' degli amministratori.
    Nel  prosieguo  della  trattazione  gli  articoli  di  legge  non
diversamente indicati si intendono riferiti al decreto legislativo 15
settembre 1997, n. 342.
2. LA DIFESA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
    L'equilibrio  del  bilancio  costituisce  principio  fondamentale
dell'ordinamento,  sancito  dall'articolo  4,  comma  6,  del decreto
legislativo  n.  77  del  1995  e  successive   modificazioni.   Alla
salvaguardia  degli equilibri sono dedicate una serie di disposizioni
inserite nei  diversi  articoli  dell'ordinamento,  come  ad  esempio
quelle  che  regolano  l'impegno  di spesa (art. 27), le disposizioni
concernenti il disavanzo di amministrazione (art 32) e i debiti fuori
bilancio (artt. 35 e 37), ed in particolare l'articolo 36, intitolato
specificatamente "Salvaguardia degli equilibri di bilancio".
    Il decreto legislativo n. 342 del 1997, agli articoli 1, 2, 17  e
20,  ha  precisato  le  procedure,  i tempi ed i soggetti interessati
all'adozione  delle  misure  di  riequilibrio,  al  fine  di  evitare
fenomeni   di   deresponsabilizzazione   e   ritardi  che  potrebbero
pregiudicare la manovra  di  aggiustamento,  come  nelle  fattispecie
della  segnalazione  degli  squilibri del bilancio, del contenuto del
parere che l'organo della revisione deve esprimere  sul  bilancio  di
previsione,  dei casi di inammissibilita' e di improcedibilita' delle
deliberazioni di consiglio e di giunta non coerenti con la  relazione
previsionale e programmatica.
    2.1 I compiti del consiglio dell'ente e del collegio di revisione
    La difesa degli equilibri di bilancio ha un valore essenziale per
una  corretta  gestione dell'ente ed e' importante per la prevenzione
di una possibile situazione di dissesto.  E'  quindi  necessario  che
l'ente  attivi un efficace controllo di gestione utilizzando tutte le
tecniche,  anche  mutuate   dalle   aziende   private,   per   tenere
costantemente    sotto   controllo   gli   equilibri   di   bilancio.
L'ordinamento approvato con il decreto legislativo  n.  77  del  1995
contiene  numerose disposizioni volte a tutelare la corretta gestione
delle risorse degli enti.
    Le norme, introdotte con il decreto legislativo n. 342 del  1997,
tendono  a  perfezionare  le  disposizioni gia' esistenti, al fine di
renderle ancora piu' efficaci.
    L'articolo 1 integra il  comma  6  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, prevedendo che la segnalazione
di fatti che possono compromettere l'equilibrio di bilancio,  la  cui
procedura  e'  disciplinata  dal  regolamento  di contabilita', debba
essere effettuata entro sette giorni dalla conoscenza degli stessi da
parte del responsabile del servizio finanziario e che debba investire
anche il consiglio dell'ente locale nella persona del suo  presidente
o  del  suo  facente  funzioni,  al  fine  di  dare  la  possibilita'
all'organo consiliare, anche  su  proposta  della  giunta,  di  agire
tempestivamente   nel   corso   della   gestione.   Al  consiglio  e'
conseguentemente assegnato un termine perentorio di trenta giorni per
assicurare  il  riequilibrio  a  norma  dell'articolo  36 del decreto
legislativo n. 77 del 1995.
    Si rammenta che il comma 4 del citato articolo 36 prevede, per la
mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio, la sanzione dello
scioglimento del consiglio dell'ente,  la  stessa  comminata  per  la
mancata  approvazione nei termini di legge del bilancio di previsione
dall'art.  39  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  e  successive
modificazioni,  e  con  le  modalita'  di cui al comma 2 dello stesso
articolo.
    L'articolo  2  prevede  che  il   regolamento   di   contabilita'
stabilisca  i  casi  di  inammissibilita'  o  di improcedibilita' per
l'esame degli schemi di deliberazioni del consiglio  e  della  giunta
che  non siano coerenti con il contenuto della relazione previsionale
e programmatica.
    La norma, per essere esattamente intesa, deve  essere  letta  con
riguardo  alla  finalita'  che  il  legislatore  ha inteso perseguire
quella  cioe'  di  accordare  il  giusto   rilievo   alla   relazione
previsionale  e  programmatica,  affermandone  il  ruolo di strumento
essenziale  di  gestione  dell'ente.  Questo   documento   contabile,
previsto  dall'articolo  12  dell'ordinamento  finanziario,  stenta a
trovare un  suo  adeguato  ruolo  nella  prassi  degli  enti.    Esso
costituisce  lo  strumento programmatorio principale con il quale gli
obiettivi dell'amministrazione vengono  individuati  con  la  maggior
precisione  possibile e conseguentemente tradotti in scelte concrete,
cioe'  in  programmi  e  progetti,  per  la  cui   realizzazione   e'
individuato  il  soggetto  responsabile  e indicate le risorse umane,
finanziarie  e  strumentali  necessarie   al   raggiungimento   degli
obiettivi  stessi.  Si  tratta di uno strumento importante che, ferme
restando le competenze della Regione nello  stabilire  gli  obiettivi
generali  della  programmazione,  per  essere  redatto  richiede  una
valutazione dei mezzi finanziari disponibili, tenuto conto  del  loro
andamento   storico   e   di   eventuali   vincoli   delle  fonti  di
finanziamento,  e  un'analisi   approfondita   delle   risorse   piu'
significative.
    Nessuna  seria  attivita'  decisionale  puo' essere efficacemente
perseguita,  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali   di   buon
andamento e di imparzialita', se i piani e i programmi indicati negli
strumenti  contabili  possono  essere  facilmente disattesi nel corso
della  gestione   determinando   una   disarticolazione   dell'intera
attivita' gestionale.
    La  norma  dell'art.  2  vuole  dunque che l'ente predisponga una
forma di controllo interno affinche' venga assicurato, sin dalla fase
propositiva, che le deliberazioni della giunta e del consiglio  siano
coerenti   con   le   previsioni   della   relazione  previsionale  e
programmatica.  L'inammissibilita'  ed  improcedibilita'  non   vanno
intesi  nel  senso  tecnico  con  il quale sono usati nella giustizia
amministrativa,  in  quanto  la  norma  li  pone   in   relazione   a
provvedimenti   di   amministrazione   attiva.   Cosi'  come  per  le
deliberazioni di giunta e di consiglio, piu' che ai singoli atti,  il
riferimento e' al procedimento di formazione degli stessi.
    L'inammissibilita'    fa   riferimento   ad   una   proposta   di
deliberazione esaminata e discussa e  successivamente  giudicata  non
coerente  con  le linee di azione individuate dalla relazione, mentre
l'improcedibilita' si ha nel caso in cui la proposta di deliberazione
viene  ritirata  prima  di  essere  esaminata  e discussa dall'organo
competente. La norma lascia liberi gli enti  di  specificare  con  il
regolamento  di contabilita' le modalita' ed i soggetti preposti alla
suddetta verifica di coerenza e i modi dell'eventuale ritiro.
    Il linguaggio legislativo, per quanto inusuale  nella  disciplina
dell'attivita'  amministrativa,  non  introduce  quindi  nuove figure
giuridiche; il legislatore, come gia' detto,  si  e'  preoccupato  di
richiamare   l'attenzione   sul   ruolo   strategico  che  occupa  la
programmazione nell'attivita' dell'ente. La  norma  fa  obbligo  agli
enti di trovare i modi piu' consoni per garantire che i provvedimenti
che  vengono  adottati  nel  corso  della gestione siano vagliati con
riferimento   ai   contenuti   della   relazione    previsionale    e
programmatica.  Al  fine  di  rispettare la coerenza con la relazione
previsionale  e  programmatica  l'atto  non  deve  pregiudicare   gli
equilibri  di  bilancio.  Eventuali  modifiche  degli  obiettivi, dei
programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione,
debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi  che  le
rendono necessarie, le parti della relazione che vengono modificate e
con  quali  conseguenze  sugli  equilibri  del  bilancio annuale e di
quello pluriennale.
    Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dei casi
di inammissibilita' e improcedibilita' del contenuto di provvedimenti
della giunta e del  consiglio  che  possono  essere  individuati  nei
regolamenti:
    -  mancanza  di  compatibilita'  con  le previsioni delle risorse
finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo  e
di investimento;
    -   mancanza  di  compatibilita'  con  le  previsioni  dei  mezzi
finanziari e  delle  fonti  di  finanziamento  dei  programmi  e  dei
progetti;
    -  contrasto  con  le  finalita'  dei programmi e dei progetti in
termini di indirizzi e di contenuti;
    - mancanza di compatibilita' con le risorse umane  e  strumentali
destinate a ciascun programma e progetto.
    L'articolo  3  dispone l'inserimento tra gli allegati al bilancio
di previsione, di  cui  al  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo  25  febbraio  1995,  n.    77, della tabella relativa ai
parametri   di   riscontro   della   situazione   di   deficitarieta'
strutturale,  aggiornati anche in base alle specifiche esigenze della
previsione. La norma risponde alla duplice esigenza di  potenziare  i
sistemi  di verifica di attendibilita' delle previsioni di bilancio e
di dare agli amministratori dell'ente locale una conoscenza sintetica
ma significativa dello stato di salute finanziario dell'ente.
    L'articolo 4, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo della
copertura finanziaria nei provvedimenti di spesa degli enti locali  e
contenere   il  fenomeno  dei  debiti  fuori  bilancio,  rafforza  le
disposizioni gia' contenute nell'articolo 35 del decreto  legislativo
25  febbraio  1995,  n.  77,  in  tema di copertura finanziaria.   Al
riguardo e' previsto un maggiore coinvolgimento del  terzo  creditore
dell'ente  locale,  stabilendo  con  precisione  le  modalita'  della
comunicazione allo stesso dell'avvenuta registrazione dell'impegno  e
della correlata attestazione di copertura finanziaria da effettuarsi,
da  parte  del  responsabile del servizio competente, contestualmente
all'ordinazione della fornitura, al fine di rendere il creditore piu'
consapevole degli specifici procedimenti di spesa dell'ente locale.
    Inoltre,   sempre   a   garanzia   del   terzo,  e  per  favorire
un'accelerazione delle fasi della liquidazione e  del  pagamento,  e'
previsto  che  il documento contabile emesso dai creditori degli enti
locali debba essere integrato con gli estremi della comunicazione del
responsabile del servizio.
    Tale disposizione e'  intesa  a  rafforzare  la  trasparenza  del
rapporto  tra  ente locale e terzo contraente, senza tuttavia porre a
carico di quest'ultimo adempimenti troppo onerosi. In mancanza  della
comunicazione, il terzo interessato ha la facolta' di non eseguire la
prestazione,  al  fine  di  non esporsi al rischio di dover agire per
ottenere la controprestazione avverso chi ha effettuato o ha concorso
nell'ordinazione irregolare della spesa, come disposto  dal  comma  4
dell'articolo  35,  sopra  citato  (per la parte non riconoscibile ai
sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 77 del  1995),  sino  a
quando   non   viene   effettuata  la  comunicazione  comprovante  la
regolarita' dell'ordinazione della spesa.
    Nel caso di lavori di somma urgenza, disciplinati  dal  comma  3,
dell'articolo 35, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e'
previsto   che   la   comunicazione  al  terzo  interessato  e'  data
contestualmente alla regolarizzazione della stessa.
    L'articolo 17 integra l'articolo 105, comma 1,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  stabilendo il contenuto del
parere dell'organo di revisione.  Il parere deve esprimersi in ordine
alla  legittimita',  congruita',  coerenza  e  attendibilita'   delle
previsioni  di  bilancio e dei programmi e progetti, cio' per evitare
che quest'ultimo parere sia generico.  Deve  essere  formulato  sulla
base  del  parere  del  responsabile  del servizio finanziario, delle
variazioni   degli   stanziamenti   rispetto   all'anno   precedente,
dell'applicazione  dei  parametri  di  deficitarieta' strutturale, al
fine di verificare, non solo sugli accertamenti del conto consuntivo,
ma fin  dall'inizio  dell'esercizio,  le  condizioni  dell'equilibrio
finanziario generale dell'ente.
    Il  parere inoltre deve indicare anche le misure che si ritengono
idonee a dare un'effettiva copertura alle spese e ad  assicurare  gli
equilibri  di  bilancio.  L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i
provvedimenti conseguenti alle proposte dell'organo di revisione o  a
motivare adeguatamente una differente decisione.
    2.2 L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
    L'articolo  20 riformula la lettera c) del comma 2, dell'articolo
31  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995,   gia'   modificato
dall'ultimo  periodo  del  comma  6,  dell'articolo  9 della legge 15
maggio 1997, n. 127, che viene conseguentemente abrogato. L'avanzo di
amministrazione puo' essere utilizzato, oltre che per i provvedimenti
necessari alla salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio,  per  il
finanziamento  delle  spese  non  ripetitive,  durante tutto il corso
dell'esercizio, e di quelle correnti per una sola volta, in  sede  di
assestamento del bilancio.
    Muovendo  dalla  considerazione  del  testo pre-vigente, il quale
consentiva il ".. finanziamento delle spese correnti una tantum  ..",
puo'  osservarsi  che  la modifica consente, da un lato, una maggiore
disponibilita' dal punto di vista  temporale,  in  quanto  l'utilizzo
dell'avanzo  per  le  spese  correnti  non  ripetitive  puo' avvenire
durante  l'arco  dell'intero  esercizio,  e  dall'altro, una maggiore
disponibilita' dal punto  di  vista  dell'oggetto  del  finanziamento
esteso  alle  spese  correnti anche diverse da quelle non ripetitive,
pur con il limite temporale del momento dell'assestamento.
3. GLI ENTI STRUTTURALMENTE DEFICITARI
    L'articolo 19 ha disciplinato  ex  novo  la  condizione  di  ente
strutturalmente  deficitario,  sostituendo  i  commi 1, 2, 3, 4, 5, 6
dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
    La definizione di ente strutturalmente deficitario e'  quella  di
un  ente  che  presenta  gravi  ed  incontrovertibili  condizioni  di
squilibrio,  rilevabili  da  un'apposita  tabella,  da  allegare   al
certificato  sul  rendiconto  della  gestione,  contenente  parametri
obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari.
    I parametri, in base ai quali viene  definita  la  condizione  di
deficitarieta'   degli   enti   locali,   e,   conseguentemente,   la
sottoposizione ai controlli centrali, saranno determinati sulla  base
di  studi di settore, suddividendo gli enti per fasce demografiche ed
analizzando i dati con metodologie statistiche  applicate  ai  valori
riferiti  ai  rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, al fine di
assicurare la validita' scientifica degli stessi. I parametri  stessi
hanno  durata  triennale  e  sono individuati con apposito decreto da
adottarsi a cura del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
    Dall'esperienza  acquisita  nei cinque anni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1992, e' stato  rilevato
che  solo  il parametro della spesa di personale ha dato un risultato
apprezzabile,  mentre  gli  altri  11  parametri  si  sono   rivelati
ininfluenti,  infatti  solo  un  numero  molto  limitato  di  enti ha
dichiarato di non rispettare i limiti  per  la  meta'  degli  stessi.
Questo  dato  giustifica  la  necessita',  nell'ambito del piu' ampio
quadro delle misure per assicurare  gli  equilibri  di  bilancio,  di
rivedere  i  parametri  stessi  ridimensionando  il  peso assunto dal
parametro del personale e  riformulando  gli  altri  sulla  base  dei
criteri oggettivi sopra indicati.
    Rilevato  che il novellato articolo 45 del decreto legislativo n.
504 del 1992, ha modificato i parametri in relazione ai quali  l'ente
viene  considerato  strutturalmente  deficitario,  equiparando quello
della spesa  di  personale  a  tutti  gli  altri,  non  risulta  piu'
utilizzabile  per le prossime certificazioni il precedente sistema di
parametrazione che attribuiva un peso  prevalente  al  parametro  del
personale.
    Conseguentemente,   poiche'  la  certificazione  sullo  stato  di
deficitarieta' e' autonoma rispetto a quella relativa  al  rendiconto
della  gestione,  pur  basandosi  sui  dati  in  essa  contenuti,  si
provvedera' con la procedura di cui all'articolo  45,  comma  2,  del
citato  decreto legislativo n. 504 del 1992, all'immediata emanazione
dei nuovi parametri.
    Viene precisato che il conto consuntivo da prendere a riferimento
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello in corso.
Pertanto, se la certificazione per il controllo centrale  in  materia
di  copertura  del  costo di alcuni servizi viene richiesta nell'anno
1998, anche se il termine ultimo di  presentazione,  in  analogia  al
passato,  sara' riferito al 31 marzo del 1999, il conto consuntivo da
cui  attingere  i  dati  per  la  rilevazione  delle  condizioni   di
deficitarieta', e' quello dell'esercizio 1996.
    Le  sanzioni  sono  dettate  in  funzione delle violazioni in cui
l'ente incorre. Si hanno al riguardo le seguenti possibilita':
    1)   la   tabella   dei   parametri   dimostra   una   condizione
strutturalmente deficitaria: l'ente e' soggetto ai controlli centrali
in  materia  di  copertura  del  costo di alcuni servizi ai sensi del
comma 4, dell'art. 45 del decreto legislativo n. 504 del 1992 per  il
secondo  esercizio  finanziario  successivo  ed al controllo centrale
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale, sino a che
non dimostra, con la  successiva  tabella  dei  parametri  di  essere
tornato nella normalita';
    2)  non  e'  stato  approvato  nei termini di legge il rendiconto
della gestione: l'ente e' soggetto ai controlli centrali  in  materia
di  copertura  del  costo  di  alcuni servizi e al controllo centrale
sulle dotazioni  organiche  e  sulle  assunzioni  di  personale  sino
all'adempimento,   che   attesti   la   non   deficitarieta'  con  la
presentazione  del  certificato  sul  rendiconto  della  gestione   e
l'annessa tabella dei parametri;
    3)  non  e'  stato  prodotto  il  certificato  sul  rendiconto  e
l'annessa tabella:  l'ente  e'  soggetto  ai  controlli  centrali  in
materia  di  copertura del costo di alcuni servizi e provvisoriamente
al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale sino alla  presentazione  del  certificato  e  dell'annessa
tabella dalla quale non emergano condizioni di deficitarieta';
    4)  agli  enti  strutturalmente  deficitari  che non rispettano i
livelli minimi di copertura  del  costo  dei  servizi  del  comma  4,
dell'art.  45  sopra  citato,  e'  applicata  una  sanzione pari alla
perdita dell'1 per  cento  del  contributo  ordinario  spettante  per
l'anno  nel quale si e' verificata l'inadempienza mediante trattenuta
sui trasferimenti erariali degli anni successivi, ai sensi del  comma
8-ter dello stesso articolo 45.
    La  sanzione  della  perdita  dell'1  per  cento  dei  contributi
ordinari comminata per la mancata copertura del costo dei servizi, di
cui al precedente punto 4),  non  trova  applicazione  nei  confronti
degli enti che non approvano nei termini di legge il rendiconto della
gestione  o  non  producono  il  certificato  e l'annessa tabella, in
quanto tali adempimenti attengono ad aspetti procedurali a cui l'ente
puo' rimediare in qualsiasi momento, mentre la mancata copertura, nei
limiti prefissati dalla norma, del costo  dei  servizi  configura  un
inadempimento   sostanziale  che  puo'  pregiudicare  gravemente  gli
equilibri di bilancio. La sanzione altresi' non si applica agli  enti
dissestati che hanno un sistema sanzionatorio autonomo che prevede la
sospensione  dei  trasferimenti  erariali  ai sensi dell'articolo 84,
comma 6,  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995  e  successive
modificazioni.
    Il   controllo   centrale   sulle  dotazioni  organiche  e  sulle
assunzioni di personale e' demandato alla Commissione di ricerca  per
la  finanza locale che viene unificata nella Commissione centrale per
gli organici degli enti locali. La Commissione assume di  conseguenza
la  nuova denominazione di "Commissione per la finanza e gli organici
degli  enti  locali",  e  con  regolamento  da  adottarsi  ai   sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvedera' a rideterminarne la composizione ed il  funzionamento  in
vista  dei  nuovi  compiti alla stessa attribuiti. Il controllo sugli
organici   e  sulle  assunzioni  e'  finalizzato  prioritariamente  a
verificare la compatibilita' finanziaria della spesa per il personale
in rapporto  alle  cause  che  hanno  determinato  la  condizione  di
deficitarieta'.
    La copertura dei costi che deve essere certificata, con i criteri
di  cui  al  comma  4  dell'articolo  45  di che trattasi, riguarda i
servizi a domanda individuale nella  misura  del  36  per  cento  dei
costi,  il  servizio acquedotto entro la misura dell'80 per cento, il
servizio smaltimento rifiuti  solidi  urbani  interni  ed  equiparati
nella  misura  stabilita  dalla  legislazione vigente. Il comma 5 del
novellato articolo 45 stabilisce le  modalita'  con  cui  si  debbono
calcolare  i  costi  dei servizi, precisando i criteri per il calcolo
degli ammortamenti ed in particolare le modalita' da seguire  qualora
i servizi siano forniti dagli organi di gestione degli enti locali.
4. I DEBITI FUORI BILANCIO
    Una delle novita' piu' rilevanti, che riguarda contemporaneamente
gli enti sani e quelli dissestati, e' la modifica delle tipologie dei
debiti  fuori  bilancio  che  possono  essere sanati permanentemente.
Delle cinque tipologie fissate dall'articolo 37, comma 1, del decreto
legislativo n. 77 del 1995,  e'  stata  modificata  l'ultima,  quella
della  lettera  e).  La  precedente  versione stabiliva che potessero
essere  riconosciuti  dall'amministrazione  locale  i  debiti   fuori
bilancio  per  i  quali  non  era ipotizzabile una responsabilita' da
parte di funzionari e/o amministratori nell'ordinazione  della  spesa
in  violazione  delle  norme  giuscontabili che regolano l'impegno di
spesa. L'attuale versione, seguendo gli  indirizzi  giurisprudenziali
in  materia  di  responsabilita'  per  danno patrimoniale, ha dato la
facolta' agli enti locali di riconoscere i debiti fuori bilancio  nel
limite   dell'indebito   arricchimento.   Conseguentemente  e'  stata
modificata la  disposizione  di  cui  all'articolo  35  dello  stesso
decreto   legislativo  in  ordine  alla  non  imputabilita'  all'ente
dell'obbligazione   scaturente   da   impegno   di   spesa    assunto
irritualmente  per  la  parte  del  debito non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 77 del 1995.
    La norma  e'  di  grande  rilievo  perche'  consente  di  sanare,
permanentemente,  i  debiti fuori bilancio nei limiti dell'utilita' e
dell'arricchimento che l'ente  ha  conseguito,  mentre  il  pagamento
della  restante  parte  del  debito  deve  essere  richiesta a chi ha
ordinato o reso possibile la fornitura in quanto, ai sensi del  comma
4, dell'articolo 35, del decreto legislativo n. 77 del 1995, per tale
parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore da
un lato e l'amministratore, il funzionario ed il dipendente che hanno
violato  le disposizioni normative che regolano l'effettuazione delle
spese dell'ente locale dall'altro.
    4.1 La modifica dell'articolo 37, lett. e), comma 1, del  decreto
legislativo n. 77 del 1995
    L'esperienza  acquisita  negli  ultimi  anni  ha dimostrato come,
nonostante le norme cogenti in materia di procedura di spesa ribadite
dalla legge 8 giugno 1990, n.  142, il problema della formazione  dei
debiti  fuori  bilancio  resta  una  realta'  patologica  nella  vita
dell'ente locale, per la  quale  e'  necessario  adottare  tutti  gli
accorgimenti affinche' non si verifichi.
    La disciplina previgente, derivata dall'articolo 12-bis, comma 4,
del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni
dalla   legge  15  marzo  1991,  n.  80,  e  formalizzata  da  ultimo
nell'articolo 37  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  come
successivamente  modificato, prevedeva la possibilita', a regime, per
gli enti di riconoscere la legittimita' dei debiti fuori bilancio per
le seguenti fattispecie:
    -  quelli  definiti  con  sentenze   passate   in   giudicato   o
immediatamente esecutive;
    -  quelli  per  la copertura di disavanzi di aziende speciali, di
istituzioni e di consorzi dipendenti dal comune e dalla provincia con
la limitazione del riferimento agli obblighi assunti dall'ente con lo
statuto o la convenzione e purche' tali organismi diano dimostrazione
di aver deliberato il bilancio in pareggio;
    -  i  debiti  per  ricapitalizzazione  di  societa'  di  capitali
costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
    -   quelli   conseguenti   alle   procedure  espropriative  o  di
occupazione  d'urgenza  per  opere  pubblica  utilita',  compreso  il
risarcimento   del   danno  conseguente  alla  cosiddetta  accessione
invertita;
    - i debiti fuori bilancio per  fatti  e  provvedimenti  dovuti  a
causa  di  forza  maggiore  o  per  i  quali  non  e'  dimostrata una
responsabilita' di soggetti dell'amministrazione.
    La nuova formulazione della lettera e) del comma 1, dell'articolo
37 del decreto legislativo n.  77  del  1995,  comporta  una  novita'
sostanziale.  Si  e'  recepita  quella  che  e'  stata l'elaborazione
giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del
giudice ordinario, stabilendo che  sono  permanentemente  sanabili  i
debiti  derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese
assunte in violazione delle norme giuscontabili di cui ai commi 1,  2
e  3  dell'articolo  35  dell'ordinamento,  per  la  parte di cui sia
accertata e dimostrata l'utilita' e l'arricchimento che ne ha  tratto
l'ente locale.
    Si   richiama   l'attenzione   sul  fatto  che  la  deliberazione
consiliare di riconoscimento dei debiti fuori  bilancio,  di  cui  al
comma  1,  dell'articolo  37  del decreto legislativo n. 77 del 1995,
deve   fornire   la   concreta   prova    dell'utilita',    congiunta
all'arricchimento  per  l'ente.  I  due  requisiti devono coesistere,
cioe' il debito  fuori  bilancio  deve  essere  conseguente  a  spese
effettuate  per  le  funzioni  di  competenza dell'ente, fatto che ne
individua  l'utilita',  e   deve   esserne   derivato   all'ente   un
arricchimento.  La proposta della deliberazione per il riconoscimento
dei  debiti  spetta  al  responsabile  del  servizio  competente  per
materia.  Di conseguenza gli enti sono chiamati a riesaminare tutti i
debiti fuori bilancio non riconosciuti, alla luce dei  nuovi  criteri
del novellato articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995.
    Per  la  natura  peculiare  dei servizi normalmente erogati dagli
enti territoriali, il momento  essenziale  dell'accertamento  attiene
alla dimostrazione dell'effettiva utilita' che l'ente ha tratto dalla
prestazione  altrui,  che  e'  un  concetto  di carattere funzionale,
costituendo  l'arricchimento  un   concetto   derivato,   teso   alla
misurazione  dell'utilita'  ricavata. Al riguardo l'arricchimento non
deve essere inteso unicamente come accrescimento patrimoniale potendo
consistere anche in un risparmio di spesa (Cassazione Civile, Sezione
I, 12 luglio 1996, n. 6332).
    Utili   indicatori   per  la  quantificazione  dell'arricchimento
possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell'articolo 2041 del
codice  civile  e  dall'elaborazione  giurisprudenziale  in  tema  di
ingiustificato arricchimento della pubblica amministrazione.
    L'arricchimento  va stabilito con riferimento alla congruita' dei
prezzi, sulla base delle indicazioni e delle rilevazioni del  mercato
o dei prezzari e tariffe approvati da enti pubblici, a cio' deputati'
o   dagli   ordini   professionali.  Per  le  attivita'  a  carattere
istituzionale o  pubblicistico  e'  solitamente  la  norma  stessa  a
quantificarne il valore.
    Al  riguardo  si  ritiene che non siano normalmente riconoscibili
gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed
in generale i maggiori esborsi conseguenti a ritardato  pagamento  di
forniture   in  quanto  nessuna  utilita'  e  arricchimento  consegue
all'ente, rappresentando questi un ingiustificato danno  patrimoniale
del  quale devono rispondere, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  coloro  che  con  il   loro
comportamento lo hanno determinato.
    4.2  Il  raccordo con l'art. 35 del decreto legislativo n. 77 del
1995
    La nuova formulazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n.
77 del 1995 ha richiesto la modifica delle disposizioni dell'articolo
35 dello stesso decreto legislativo. L'articolo 4  ha  modificato  il
comma  4  dell'articolo  35, sopra citato, di modo che, ai fini della
controprestazione,   il   rapporto   obbligatorio   intercorre    tra
l'amministratore,  il  funzionario  o dipendente che ha consentito la
fornitura ed il terzo fornitore solo per  la  parte  del  debito  non
imputabile  all'ente  ai  sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e)
dell'ordinamento. E' evidente che anche  i  debiti  rientranti  nelle
altre  tipologie del suddetto articolo 37 sono imputabili all'ente in
quanto, come sopra detto, e' la norma stessa  che  li  considera  ope
legis sanabili.
    4.3  La  competenza al riconoscimento dei debiti dell'articolo 37
del decreto legislativo n. 77 del 1995
    L'articolo 37, comma 1, dell'ordinamento prevede che il Consiglio
comunale, con la  stessa  deliberazione  con  la  quale  verifica  il
permanere   degli   equilibri   generali   di   bilancio,   adotta  i
provvedimenti per  stanziare  in  bilancio  le  somme  necessarie  al
pagamento  dei  debiti  fuori  bilancio  delle  tipologie di cui allo
stesso  articolo   37,   nonche'   a   ripiano   del   disavanzo   di
amministrazione   e   quanto  altro  necessario  per  assicurare  che
l'esercizio termini in pareggio. Trattandosi  di  una  variazione  al
bilancio,  la  deliberazione deve essere inviata all'organo regionale
per il controllo di legittimita' ai sensi dell'articolo 17, comma  33
della  legge n. 127 del 1997. La proposta di deliberazione, come gia'
detto, e' di competenza del responsabile del servizio, il quale  deve
attivarsi  secondo  la  periodicita'  stabilita  dai  regolamenti  di
contabilita'.
5. LA NUOVA PROCEDURA DELLA LIQUIDAZIONE STRAORDINARIA
    La   procedura   della   liquidazione   straordinaria   disegnata
dall'articolo  21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, come riproposta  dalla  Sezione  II
del  Capo  VII  dell'ordinamento,  prevede  la  nomina di un apposito
organo   straordinario   per   la   liquidazione   dell'indebitamento
pregresso. I compiti e le fasi del procedimento sono stati modificati
sostanzialmente  con  il  decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.
L'organo  straordinario,  effettuato  il  censimento  dei  debiti  di
bilancio  e  fuori  bilancio  sorti  entro  il  31 dicembre dell'anno
antecedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, redige  un
piano  di  rilevazione tenendo conto della tipologia dei debiti quale
risulta  dalle  attestazioni  dell'ente.  Sulla  base  del  piano  di
rilevazione eroga gli acconti, accantonando le somme per il pagamento
dei debiti esclusi dalla massa passiva, ai creditori non ammessi alla
massa  passiva e' riconosciuta la possibilita' di proporre ricorso al
Ministero  dell'interno  avverso  l'esclusione.  Definiti  i  ricorsi
l'organo   straordinario   della  liquidazione  redige  un  piano  di
estinzione  che  e'   sottoposto   all'approvazione   del   Ministero
dell'interno.  Divenuto  definitivo  il  piano vengono pagati tutti i
creditori ammessi alla massa passiva nei limiti  della  massa  attiva
acquisita  e, al termine delle operazione, e' approvato il rendiconto
della liquidazione.  Il  decreto  legislativo  n.  342  del  1997  e'
intervenuto   introducendo   alcune  semplificazioni  nella  fase  di
rilevazione della massa passiva e una procedura semplificata  con  lo
scopo  di  definire  transattivamente  i  debiti,  entro  un  importo
percentuale minimo e massimo predefinito, e liquidarli in tempi molto
brevi.
    5.1 La procedura di formazione della massa passiva
    L'articolo 12 ha modificato l'articolo 87 del decreto legislativo
n. 77 del 1995, che disciplina la procedura per la  formazione  della
massa  passiva  e le fattispecie di debiti ammissibili alla stessa ai
fini della redazione del piano di rilevazione prima e  di  quello  di
estinzione poi.
    L'esperienza  effettuata  sino  ad oggi ha portato ad evidenziare
come una delle difficolta', per una rapida  definizione  della  massa
passiva da parte degli organi della liquidazione, sia stata quella di
ottenere  da  parte  dei  responsabili  dei  servizi e dal segretario
comunale  le  schede  di  rilevazione  dei  debiti,  complete   delle
attestazioni   relative   alla  verifica  dei  requisiti  comprovanti
l'esistenza del  debito  e  la  sua  individuazione  nelle  tipologie
dettate  dalla  norma  in  relazione  al  periodo in cui lo stesso e'
sorto, alla natura della spesa, all'utilizzabilita' della prestazione
etc.  D'altra  parte  la  difficolta'  di  reperire  le  informazioni
necessarie alla compilazione delle schede trova una ragione oggettiva
nel  disordine  organizzativo  caratteristico degli enti dissestati e
nel fatto che molte situazioni debitorie hanno avuto  origine  alcuni
anni  prima  della  dichiarazione di dissesto, per cui ricostruire le
relative pratiche  amministrative  ha  richiesto  tempi  lunghi,  non
compatibili con un celere pagamento dei creditori.
    Ne  e'  scaturita a volte una conflittualita' tra amministrazione
elettiva ed organo di liquidazione straordinaria, e tra  questo  e  i
responsabili  dei servizi, sicche' tutto il procedimento e' risultato
appesantito dal doppio accertamento effettuato dagli uffici  comunali
prima e dall'organo della liquidazione successivamente.
    Inoltre la possibilita' di definire i debiti con atti transattivi
ai sensi dell'articolo 87, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del
1995,  ha  incontrato  difficolta' applicative, in quanto l'organo di
liquidazione, stante la complessita' della procedura, si  e'  trovato
nell'impossibilita'  di  stabilire  una  data certa per il pagamento.
Altre   difficolta'  vi  sono  state  nell'erogazione  degli  acconti
previsti dall'articolo 89 dell'ordinamento per gli enti la cui  massa
attiva si e' rivelata insufficiente al pagamento della massa passiva,
dovute   alla   necessita'  di  stabilire  esattamente  l'ordine  dei
privilegi di cui agli articoli 2745 e  seguenti  del  codice  civile,
nonche'  per  gli  enti  di grande dimensione con masse passive molto
complesse.
    Nelle linee fondamentali le innovazioni sono le seguenti.
    5.1.1 L'insinuazione dei creditori
    Alcune  modifiche  rilevanti  sono   state   apportate   all'iter
procedurale  di  insinuazione  dei creditori e di verifica dei debiti
dell'ente.
    Anzitutto, l'organo straordinario di  liquidazione  e'  tenuto  a
dare   avviso  pubblico,  anche  a  mezzo  stampa,  entro  10  giorni
dall'insediamento, dell'avvio  del  procedimento  della  liquidazione
straordinaria.  La  finalita'  e'  quella  di dare la possibilita' ai
potenziali creditori dell'ente locale di presentare, entro un termine
perentorio, fissato dallo stesso organo della liquidazione in maniera
congrua rispetto alla realta' locale, la domanda in carta  libera  di
insinuazione  nella  massa  passiva. Si sottolinea l'importanza della
pubblicita' da dare all'avvio  delle  operazioni  della  liquidazione
straordinaria,  con  la  pubblicazione  dell'avviso  su  uno  o  piu'
quotidiani, sia a livello nazionale sia locale, e in ogni altro  modo
ritenuto  utile, cosi' che la maggior parte degli eventuali creditori
abbia la possibilita' di effettuare  la  domanda  per  l'insinuazione
nella  procedura  della liquidazione straordinaria in tempo utile. Da
questo adempimento puo' dipendere la riuscita o meno della  procedura
semplificata di liquidazione dei debiti.
    Tutti   i   creditori   sono  tenuti  a  presentare  domanda  per
l'inserimento nella  massa  passiva  a  prescindere  dalla  natura  e
tipologia  del  debito,  indipendentemente  dal fatto che trattasi di
debito di bilancio o fuori bilancio.
    A tal fine  appare  opportuno  raccomandare  agli  enti  di  dare
notizia  della  dichiarazione  di  dissesto  e  della  necessita'  di
richiedere all'organo straordinario della  liquidazione  l'inclusione
del  debito  nella  massa  passiva  a  tutti i creditori, nelle forme
ritenute piu' opportune, in quanto e anche nell'interesse degli  enti
che  la  liquidazione straordinaria di tutti i debiti pregressi abbia
successo.
    5.1.2 La perentorieta' del termine per l'insinuazione
    Il  termine  fissato  dall'organo  della  liquidazione   per   la
presentazione  delle  domande  per l'insinuazione nella massa passiva
della liquidazione straordinaria e' perentorio per tutti i debiti  di
bilancio  e  fuori bilancio nel senso che, qualora la domanda non sia
presentata, l'organo della liquidazione  non  ne  tiene  conto  nella
formazione  della  massa passiva ai fini della procedura semplificata
di cui all'articolo 90-bis, della redazione del piano di  rilevazione
e di quello di estinzione.
    I  debiti  per  i  quali  la  richiesta  del  creditore sia stata
presentata in ritardo sono ammessi, sussistendo i requisiti di legge,
alla massa  passiva  del  piano  di  rilevazione  e/o  di  quello  di
estinzione,  ai  sensi  del  comma  11  dell'articolo 89, del decreto
legislativo n. 77 del 1995,  e  successive  modificazioni,  il  quale
dispone che solo dopo l'approvazione del piano di estinzione da parte
del  Ministro  dell'interno  non sono ammesse richieste per ulteriori
crediti nei confronti dell'ente,  ma  non  ai  fini  della  procedura
semplificata  stante  i  termini  brevi  assegnati  a  tale  fase del
procedimento.
    5.2 La formazione della massa passiva
    Le misure di snellimento  della  procedura  di  formazione  della
massa  passiva hanno comportato un'integrale riformulazione dei commi
2, 3 e 4 dell'articolo 87 citato.
    5.2.1 Gli accertamenti preliminari
    Incombe al creditore  l'onere  di  attivarsi  per  dimostrare  il
proprio  credito. L'organo della liquidazione e' tenuto a prendere in
considerazione le domande dei terzi che diano adeguata  dimostrazione
dell'esistenza del credito per l'importo vantato e di eventuali cause
di  prelazione mentre in caso di domande incomplete ha la facolta' di
richiedere ai responsabili dei servizi  le  attestazioni  comprovanti
gli  elementi  essenziali  per  definire  l'esistenza e la natura del
debito. Le conseguenze non sono  di  poco  conto,  perche'  i  debiti
adeguatamente dimostrati passano immediatamente alle successive fasi,
mentre  l'ammissione  degli  altri  resta subordinata ad una serie di
accertamenti che  potrebbero  ritardare  il  loro  inserimento  nella
procedura semplificata di cui all'articolo 90-bis dell'ordinamento.
    Per   adeguata  dimostrazione  deve  intendersi  la  prova  della
sussistenza  dei  seguenti  caratteri  sostanziali  del  debito:   la
certezza,  nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione
di dare, non presunta ma vincolante per l'ente;  la  liquidita',  nel
senso  che  il soggetto creditore e' specificatamente individuato, il
debito e' definito nel  quantum  ovvero  determinabile  mediante  una
semplice  operazione di calcolo aritmetico; l'esigibilita', nel senso
che il pagamento non sia  dilazionato  da  termine  o  subordinato  a
condizione.  E'  altresi'  opportuno  che  il  creditore, se ne ha la
possibilita', dia dimostrazione oltre  che  del  momento  in  cui  il
debito  e'  sorto,  anche  della  circostanza  che  lo stesso abbia i
requisiti  del  novellato  comma  3  dell'articolo  87  del   decreto
legislativo n. 77 del 1995 e successive modificazioni.
    Compete  all'organo della liquidazione accertare presso l'ente la
sussistenza delle altre condizioni previste dal comma 4 dell'articolo
87, come modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1997, e  cioe'
che  la  prestazione  e'  stata  effettivamente  resa,  che la stessa
rientra nell'ambito delle funzioni e servizi di competenza dell'ente,
che il debito non e' stato pagato, anche solo parzialmente, e che non
e' caduto  in  prescrizione,  avvalendosi  della  collaborazione  dei
responsabili dei servizi dell'ente locale.
    Al riguardo la mancata attestazione dei responsabili del servizio
rilasciata nel termine di 60 giorni dalla richiesta dell'organo della
liquidazione,  se  ai  fini  della  prosecuzione  del procedimento e'
equiparata ad attestazione negativa, non esonera gli  interessati  da
responsabilita'  per  eventuali danni derivanti al privato o all'ente
nonche' penali, qualora l'omessa attestazione non sia  stata  causata
da impossibilita' oggettiva ad espletare il compito.
    5.2.2 La composizione della massa passiva
    La massa passiva e' formata dagli elenchi dei seguenti debiti:
    a)  tutti  i  debiti  di  bilancio,  risultanti dall'ultimo conto
consuntivo dell'anno precedente a  quello  dell'ipotesi  di  bilancio
riequilibrato  se  approvato (o dal verbale di chiusura se il termine
per l'approvazione del conto consuntivo non e' ancora  scaduto)  e  i
debiti fuori bilancio sorti antecedentemente al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio appartenenti alle cinque
tipologie  dell'art.  37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, come
riformulato;
    b) i debiti derivanti da procedure  esecutive  estinte  ai  sensi
dell'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995;
    c)  i debiti derivanti da transazioni stipulate dall'organo della
liquidazione straordinaria ai sensi del comma 7 dell'articolo 87  del
decreto legislativo n. 77 del 1995.
    La  norma ricomprende nei debiti ammissibili tutte le fattispecie
gia' indicate al comma 3 dell'articolo 87, del decreto legislativo n.
77 del 1995 e successive modificazioni, fatta eccezione della lettera
h) relativa allo squilibrio della gestione vincolata.
    I  debiti  fuori  bilancio  antecedenti  al  12  giugno  1990   e
riconosciuti  dall'ente,  gia'  indicati  alla lettera d) della norma
previgente,  rientrano  nella  massa  passiva  in  quanto  l'avvenuto
riconoscimento   nei   termini   di  legge  comporta,  se  effettuato
correttamente, l'automatica inclusione degli stessi  nella  tipologia
di  cui  alla lett. e) del comma 1 del citato articolo 37. L'avvenuto
riconoscimento dei debiti da parte del Consiglio dell'ente implica di
per se' l'accertamento dell'utilita' e del  conseguito  arricchimento
per l'ente.
    I  debiti  fuori  bilancio  antecedenti  al 12 giugno 1990 ma non
riconosciuti dall'ente nei termini di legge, di cui alla  lettera  g)
del comma 3 del citato articolo 87, del decreto legislativo n. 77 del
1995   debbono   essere   valutati   dall'organo   straordinario   di
liquidazione alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 37 come
modificato dal decreto legislativo n. 342 del 1997.
    I debiti fuori bilancio gia' riconosciuti al sensi del  comma  4,
dell'articolo  12-bis  del  decreto  legge n. 6 del 1991, rientrano a
tutti gli effetti nelle tipologie di cui all'articolo 37 in quanto le
cinque fattispecie  introdotte  con  detta  disposizione  comprendono
quelle del comma 4, dell'articolo 12-bis, sopra citato.
    In sostanza il legislatore ha voluto, con le modifiche introdotte
con  l'articolo  12,  ammettere alla massa passiva della liquidazione
straordinaria tutti i debiti sorti antecedentemente  al  31  dicembre
precedente  l'anno dell'ipotesi di bilancio, con la sola limitazione,
per  i  debiti  fuori  bilancio,  di  ridefinirne  il  quantum  entro
l'utilita' e l'arricchimento conseguito dall'ente.
    Non  puo'  piu' essere inserito nella massa passiva lo squilibrio
della gestione vincolata, costituito dalla differenza in  termini  di
cassa  tra  residui attivi e fondo di cassa delle partite con vincolo
di destinazione e residui passivi della stessa specie, e'  un  valore
di cassa e quindi come tale non costituisce debito fuori bilancio. Al
ripiano   di   detto   squilibrio   e'  tenuto  a  provvedere  l'ente
ricostituendo, con i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento,  la
liquidita' di cassa a suo tempo stornata per altre finalita'.
    In  relazione alla prescrizione e' stato precisato che il termine
di riferimento e' quello della dichiarazione di dissesto. Inoltre  si
precisa   che  le  prescrizioni  cosiddette  presuntive  come  quella
prevista  dall'articolo  2956   del   codice   civile   non   trovano
applicazione  alle  obbligazioni  in  cui  e'  parte l'ente locale in
quanto quest'ultimo  effettua  i  pagamenti  esclusivamente  mediante
ordini scritti (mandati) e tramite il proprio tesoriere che e' tenuto
ad  esigere  quietanza  per  ogni  pagamento  effettuato.  Infatti la
prescrizione presuntiva va applicata unicamente a quei  rapporti  che
si  svolgono  senza  formalita' ed in relazione ai quali il pagamento
suole avvenire tempestivamente senza rilascio di quietanza scritta  e
non  opera  quando  il  diritto,  di  cui  si  chiede  il  pagamento,
scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.
    Un problema particolare  attiene  alla  necessaria  indagine  per
verificare  che  i  debiti  fuori bilancio abbiano i requisiti di cui
all'articolo  37  del  decreto  legislativo  n.  77  del  1995,  come
novellato  e  per  il  quale si rimanda al paragrafo 3 della presente
circolare.
    Il  riconoscimento  dell'utilita'  e  dell'arricchimento  che  e'
conseguito all'ente dalla fornitura, ancorche' avvenuta in violazione
delle   norme  giuscontabili,  e'  di  competenza  dell'organo  della
liquidazione straordinaria, il quale, qualora non sia  in  condizione
di  dedurre  dalla  documentazione  prodotta  dal creditore l'importo
ammissibile, puo' richiedere ai responsabili dei servizi di attestare
l'utilita' e  l'arricchimento  conseguito  dall'ente,  dando  termini
perentori  brevi,  oppure ricorrere a consulenze esterne ai sensi del
comma 3 dell'articolo 86, come modificato con il decreto  legislativo
n. 342 del 1997. In ogni caso tale accertamento non puo' ritardare lo
svolgimento  delle  operazioni  della  liquidazione straordinaria. Si
richiama l'attenzione  sul  fatto  che  in  caso  di  adozione  della
procedura  semplificata, tale indagine non e' necessaria in quanto la
transazione nei limiti dal 40 al 60 per  cento  fa  riferimento  alla
sorte  capitale  del debito come risulta dalla pretesa del creditore,
pretesa che deve essere valutata in  ordine  alla  sussistenza  degli
elementi sostanziali della sussistenza del debito per l'ente.
    E'   stato   eliminato  l'obbligo  dell'ente  locale  di  fornire
preventivamente e necessariamente le speciali schede  di  rilevazione
di  tutti  i  debiti  e  relativi elenchi, nella considerazione sopra
esposta che, come accade  in  tutte  le  procedure  concorsuali,  sia
l'organo  della liquidazione ad attivarsi, esaminando la portata e la
veridicita'  delle  insinuazioni,  sulla  base  della  documentazione
prodotta.  Tuttavia  l'organo della liquidazione puo' richiedere e la
ragioneria dell'ente e' tenuta in tal  caso  a  fornire  l'elenco  di
tutte le partite comprese nei residui passivi, specificando le esatte
generalita'  del  creditore,  l'importo,  l'oggetto  della  spesa, il
titolo giuridico del debito e gli estremi  dell'atto  che  giustifica
l'esistenza   del   residuo,   al   fine   di  consentire  all'organo
l'individuazione  dei  debiti  di  bilancio,   eventualmente   previa
revisione  straordinaria  dei residui.   La norma non prevede piu' la
revisione straordinaria dei residui  come  adempimento  obbligatorio,
tuttavia   appare   opportuno   che   l'organo   straordinario  della
liquidazione effettui un riaccertamento dei residui attivi e  passivi
al  fine  di verificarne la sussistenza anche alla luce delle vicende
eventualmente intercorse nel periodo  che  decorre  dall'approvazione
del  rendiconto della gestione al momento nel quale l'organo effettua
la delibazione dei debiti.
    5.3 Il procedimento abbreviato per il pagamento  transattivo  dei
debiti
    La  novita'  sostanziale  introdotta nella procedura del dissesto
con il nuovo articolo 90-bis  dell'ordinamento  contabile  introdotto
dall'articolo  16,  e' la procedura semplificata per il pagamento dei
debiti. Tale procedura consente di definire con  una  transazione  la
somma  da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una
percentuale definita. Il creditore che accetta  ha  la  certezza  del
pagamento  in  tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura
della  liquidazione  straordinaria,  che  dovrebbe   conseguentemente
risultare alleggerita.
    5.3.1  Le  condizioni  preliminari  per  l'avvio  della procedura
semplificata
    Affinche'  la  procedura  semplificata  possa  avere   avvio   e'
necessario  che  l'organo  della liquidazione formi una massa passiva
provvisoria sulla base  delle  pretese  avanzate  dai  creditori  nei
termini  stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in
funzione della documentazione allegata,  escludendo  quelle  che  non
danno  adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la
massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione  puo'  proporre
all'ente  l'adozione  della  procedura  semplificata.  La facolta' e'
riferita al fatto  che  qualora  l'organo  della  liquidazione  abbia
accertato   che   la   massa  attiva  e'  comunque  sufficiente  alla
liquidazione di  tutta  la  massa  passiva  relativa  alla  procedura
semplificata,  puo' passare direttamente alla procedura semplificata.
In  caso  contrario,  e'  necessario  acquisire   la   disponibilita'
dell'ente   ad   integrare   con  proprie  risorse  la  massa  attiva
insufficiente. La disponibilita'  e'  data  con  deliberazione  della
giunta  entro trenta giorni dalla richiesta. Nella richiesta l'organo
straordinario della liquidazione deve specificare  l'ammontare  della
somma per la quale chiede l'intervento dell'ente.
    Qualora l'ente deliberi di non essere in condizioni di accollarsi
gli   oneri   dell'operazione,   la  procedura  semplificata  non  e'
attivabile e l'organo della liquidazione provvede alla formazione del
piano  di  rilevazione.    Ai  fini  della  redazione  del  piano  di
rilevazione,  a  differenza  di quanto avviene per i debiti transatti
con la procedura semplificata, che si limita a  considerare  ai  fini
della  transazione  la  sola  sorte capitale, i debiti debbono essere
valutati nella loro integrita' compresi gli oneri accessori  maturati
sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto.
    Con  l'impegno della giunta dell'ente a mettere a disposizione le
ulteriori risorse inizia la  procedura  semplificata.  Da  una  parte
l'organo  della  liquidazione  chiede  direttamente, senza preventive
autorizzazioni  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  l'erogazione  del  mutuo  a carico dell'erario
nell'importo necessario a finanziare la massa passiva censita ai fini
della procedura semplificata.   Contestualmente vi e'  l'obbligo  per
l'ente di conferire all'organo della liquidazione le somme necessarie
per  il finanziamento aggiuntivo della massa passiva qualora il mutuo
erariale non risulti sufficiente.
    L'ente e' libero di individuare le risorse cui attingere compresa
la possibilita' di contrarre un apposito mutuo a proprio  carico  con
la  Cassa  depositi e prestiti o con altri istituti di credito con il
solo limite che il complesso degli interessi passivi  che  grava  sul
bilancio corrente, compresi quelli del nuovo mutuo e quelli di cui e'
in corso il perfezionamento, non superi il 40 per cento delle entrate
relative  ai  primi  tre  titoli del rendiconto ultimo approvato. Nel
contrarre  il  mutuo  l'ente  dovra'  richiedere  che lo stesso venga
erogato in unica soluzione direttamente sul conto di tesoreria  della
liquidazione straordinaria.
    Il  mutuo a tal fine deliberato puo' essere ridotto, in qualsiasi
momento, qualora, a seguito  di  un  piu'  preciso  accertamento  dei
debiti,  la  massa  passiva  dovesse risultare di importo inferiore a
quello inizialmente stimato. Il mutuo a carico dell'ente potrebbe  se
necessario  anche  essere  integrato  seguendo lo stesso procedimento
previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 90-bis del decreto  legislativo
n. 77 del 1995.
    5.3.2 Le transazioni
    Nelle more dell'acquisizione del mutuo erariale e delle eventuali
risorse  aggiuntive  dell'ente  l'organo  della liquidazione completa
l'accertamento del debito mediante  una  sommaria  delibazione  della
fondatezza   del  credito  vantato.  Per  sommaria  delibazione  deve
intendersi l'accertamento  degli  elementi  sostanziali  del  debito,
mentre  non  e' necessario definire tutti i requisiti accessori dello
stesso, ad esempio, se e' evidente che il debito rientra  nei  limiti
temporali  attribuiti  all'organo  straordinario  della liquidazione,
puo' non essere necessario verificare con esattezza la  data  in  cui
l'obbligazione   e'   sorta,  ovvero  potrebbe  risultare  non  utile
approfondire  eventuali  contestazioni  sugli   interessi   o   sulla
rivalutazione  monetaria,  che  in  questa  fase non vengono presi in
considerazione in quanto la transazione deve  essere  proposta  sulla
sorte  capitale.  I  requisiti  sostanziali  che debbono essere stati
accertati prima di proporre  la  transazione  sono  quelli  afferenti
l'esistenza del debito (l'obbligo della esecuzione della prestazione,
la  sua  imputabilita' all'ente, la non intervenuta prescrizione o il
pagamento dello stesso).   Inoltre l'organo della  liquidazione  deve
verificare  per  i debiti fuori bilancio, con l'eventuale ausilio dei
responsabili dei servizi dell'ente o  con  il  ricorso  a  consulenti
esterni, la loro appartenenza alle fattispecie di cui all'articolo 37
del  decreto  legislativo n. 77 del 1995, come modificato dal decreto
legislativo n. 342 del 1997.
    Ancora  prima  della  proposta  di  transazione,  l'organo  della
liquidazione,  con  propria deliberazione, stabilisce la misura della
percentuale che  intende  proporre  sulla  base  dell'anzianita'  del
debito. In considerazione che la transazione avviene solo sulla sorte
capitale  le  percentuali  vanno differenziate in senso proporzionale
all'anzianita' del debito, in modo da fornire un parziale ristoro  al
sacrificio   degli  interessi  per  il  ritardato  pagamento  che  la
procedura semplificata comporta. I debiti sorti prima andranno quindi
liquidati al 60 per cento e quelli piu' recenti al 40 per cento,  gli
altri saranno raggruppati per anni in misure percentuali intermedie.
    Il  creditore  e'  tenuto a far conoscere se accetta o rifiuta la
proposta entro un termine stabilito  dall'organo  della  liquidazione
che  non  puo'  superare trenta giorni. La proposta deve contenere la
clausola che l'accettazione si intende fatta a  totale  soddisfazione
di   qualsiasi   pretesa   sia   nei   confronti  della  liquidazione
straordinaria  che  dell'ente  e  con  rinuncia  a  tutte  le  azioni
giudiziali  ed  esecutive  eventualmente  intraprese  per ottenere il
pagamento del credito.
    La  proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori,
compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro
subordinato che, godendo del primo  grado  di  privilegio,  non  sono
oggetto  di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero.
La   norma   trova   giustificazione   nella    particolare    tutela
costituzionale  attribuita  ai  redditi  da lavoro dipendente e nella
disposizione dell'articolo 2113 del codice civile  il  quale  commina
l'invalidita'  alle  rinunce  o  transazioni  aventi  ad oggetto tali
diritti.
    5.3.3 Il pagamento delle transazioni e l'accantonamento
    Non e' richiesto per  il  perfezionamento  della  transazione  la
sottoscrizione  di  un  apposito  atto ma e' sufficiente che il terzo
comunichi per iscritto l'accettazione dell'offerta  all'organo  della
liquidazione. Il pagamento consegue nei trenta giorni successivi alla
conoscenza   dell'accettazione   o   nei   trenta  giorni  successivi
all'erogazione del mutuo (sia quello erariale  che  quello  a  carico
dell'ente).
    5.3.4 La prosecuzione della procedura di liquidazione
    I  debitori  soddisfatti  a  seguito  della transazione di cui al
comma 3 dell'articolo 90-bis del decreto legislativo n. 77 del  1995,
escono dalla liquidazione straordinaria a tutti gli effetti. I debiti
transatti sono riportati in un apposito elenco che viene allegato per
memoria al piano di rilevazione della massa passiva.
    I  debiti  non  transatti  rifluiscono  nel  piano di rilevazione
unitamente agli altri debiti accertati  fuori  del  tempo  utile  per
l'inserimento nella procedura semplificata.
    La  procedura  semplificata si chiude con la rideterminazione dei
mutui  attivati  per  il  pagamento  delle  transazioni  nonche'  per
l'accantonamento  del 50 per cento dei debiti non transatti e del 100
per cento dei debiti privilegiati, sempre non transatti:
    - la riduzione e' effettuata prioritariamente sul mutuo a  carico
dell'ente e successivamente su quello a carico dell'erario;
    -  qualora  le  altre disponibilita' liquide messe a disposizione
dall'ente non siano necessarie al pagamento dei debiti le stesse,  al
termine delle operazioni di pagamento, sono restituite all'ente.
    5.4 Il regime transitorio
    Il  legislatore  ha  regolamentato  all'articolo  18  le seguenti
quattro ipotesi:
    a) l'organo della liquidazione si e' gia'  insediato  ma  non  ha
provveduto  a  depositare  il  piano  di  rilevazione:  si  applicano
integralmente le nuove disposizioni del decreto  legislativo  n.  342
del  1997,  con  la specificazione che sono fatti salvi gli atti gia'
posti in essere dall'organo della liquidazione, compreso  l'eventuale
accertamento dei debiti effettuato secondo le previgenti disposizioni
di  cui al comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del
1995. Il termine per la presentazione del  piano  di  rilevazione  e'
spostato  al 30 settembre 1998, sia al fine di consentire di esperire
la procedura semplificata, sia per valutare i debiti  alla  luce  del
novellato articolo 87 del decreto legislativo n. 77 del 1995;
    b)   l'organo  della  liquidazione  ha  depositato  il  piano  di
rilevazione ma non ha ancora avuto approvato il piano di  estinzione:
anche   in   tal   caso   si  applicano  le  nuove  disposizioni,  ma
compatibilmente con lo stato della procedura. Infatti vanno  distinte
due ipotesi preliminari:
    -  la  massa attiva e' sufficiente al pagamento dell'intera massa
passiva, rideterminata con l'inserimento degli eventuali debiti fuori
bilancio che presentano i requisiti di cui all'articolo 37.  L'organo
della  liquidazione  eroga gli acconti secondo le disposizioni di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo n. 77 del  1995  e  segue  la
procedura  ordinaria.  La  rideterminazione  della  massa passiva con
l'inserimento dei debiti di cui all'articolo 87, come  novellato  dal
decreto  legislativo  n.    342  del  1997,  precedentemente esclusi,
avviene con specifico atto  deliberativo  integrativo  del  piano  di
rilevazione.  La  suddetta  deliberazione  integrativa  del  piano di
rilevazione va depositata presso il Ministero  dell'interno,  con  la
documentazione  relativa  ai  debiti  esclusi dalla massa passiva, al
fine di consentire l'istruttoria degli eventuali ricorsi. Al riguardo
e'  da  osservare  che  l'organo   della   liquidazione   deve   dare
comunicazione  agli  interessati  dell'ammissione  dei  debiti,  gia'
inseriti tra quelli esclusi  dalla  massa  passiva,  e  dei  relativi
importi,  cosi'  come  delle eventuali rideterminazioni degli importi
esclusi rimettendo nei termini i creditori per la  presentazione  dei
ricorsi  ai  sensi dell'articolo 87, comma 6, del decreto legislativo
n.  77 del 1995 e successive modificazioni;
    - la massa attiva  e'  insufficiente  al  pagamento  della  massa
passiva.  L'organo  della  liquidazione  puo'  proporre  all'ente  la
procedura semplificata chiedendo alla Giunta l'impegno  a  mettere  a
disposizioni le ulteriori risorse.
    In tal caso si possono determinare due situazioni:
    -  l'organo  della  liquidazione  non ha ancora erogato acconti o
questi sono stati erogati in una  percentuale  inferiore  al  40  per
cento:  l'organo  della  liquidazione  propone le transazioni secondo
quanto disposto dall'articolo 90-bis del decreto  legislativo  n.  77
del 1995;
    -  l'organo  della  liquidazione  ha  erogato  acconti  in misura
superiore al 40 per cento: in tal caso,  al  fine  di  incentivare  i
creditori  a  definire con atto transattivo la relativa pretesa, puo'
proporre una transazione offendo un  ulteriore  20  per  cento  della
somma  erogata  in  acconto  ma comunque non oltre l'80 per cento del
valore del debito;
    c) il Ministro dell'interno ha approvato il piano  di  estinzione
presentato  dall'organo  della  liquidazione  ma  non e' stato ancora
approvato il rendiconto della liquidazione  straordinaria:  i  debiti
gia'  esclusi, che risultassero ammissibili per effetto dell'articolo
37,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  77  del   1995,   sono
riconosciuti  legittimi  con  deliberazione  del  Consiglio dell'ente
trasmessa all'organo della liquidazione per il  pagamento  unitamente
alle eventuali maggiori risorse necessarie per tale adempimento;
    d)  l'organo della liquidazione ha approvato il rendiconto: trova
applicazione l'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del  1995  e
successive  modifiche, con riferimento ai debiti esclusi dal piano di
estinzione. Al reperimento delle risorse necessarie ed  al  pagamento
dei debiti provvede direttamente l'ente.
    -  L'articolo  18,  comma  2, ha fatti salvi oltre agli atti gia'
acquisiti dagli organi della liquidazione anche  i  provvedimenti  da
questi  adottati, per gli enti per i quali non e' stato depositato il
piano di rilevazione. La disposizione ha carattere  generale  e  vale
anche  nel  caso  che  sia  stato depositato il piano di rilevazione.
Conseguentemente  qualora  il  piano  di  rilevazione   contenga   la
previsione   della   restituzione  all'ente  dello  squilibrio  della
gestione vincolata, la  somma  relativa  puo'  essere  legittimamente
inserita anche nel piano di estinzione, fatto salvo il caso in cui la
massa  attiva  sia insufficiente al pagamento della massa passiva. In
questo caso infatti l'ente  e'  chiamato  a  mettere  a  disposizione
proprie   risorse  liquide  per  cui  sarebbe  illogico  doverle  poi
restituire all'ente a titolo di squilibrio della gestione vincolata.
    5.5 Le altre disposizioni concernenti il dissesto
    Il decreto legislativo n. 342 del 1997,  in  linea  con  i  nuovi
principi   guida   dettati  per  la  liquidazione  straordinaria,  ha
conseguentemente uniformato agli stessi una serie di disposizioni che
completano  la  complessa  procedura  del  dissesto.  In  particolare
modifiche  sono  state  apportate  per  quanto attiene ai ricorsi, ai
piani di risanamento di cui all'articolo 25 del decreto-legge  n.  66
del  1989,  alle  misure  straordinarie  da adottare qualora i rimedi
approntati dall'ordinamento non si dimostrino  utili  per  conseguire
l'effettivo  risanamento dell'ente, ai poteri riconosciuti all'organo
della liquidazione al  fine  di  assolvere  ai  compiti  allo  stesso
assegnati,  alla  precisazione  dell'uso  di  misure alternative alla
vendita del patrimonio disponibile degli enti.
    5.5.1 I ricorsi dei creditori al Ministero dell'interno
    L'istituto  del  ricorso  e'   stato   mantenuto   adeguando   le
disposizioni del comma 6 dell'articolo 87, del decreto legislativo n.
77  del 1995, per quanto attiene i criteri valutativi da applicare ai
ricorsi dei creditori esclusi. E'  stato  disposto  che  l'esame  dei
ricorsi  debba  concludersi  con  una  decisione  che puo' confermare
l'esclusione operata  dall'organo  di  liquidazione  ovvero  disporre
l'inserimento   del   credito   nella  massa  passiva  del  piano  di
rilevazione, una volta  verificata  la  dimostrazione  da  parte  del
creditore  della  sussistenza  dello stesso e della sua imputabilita'
all'ente dissestato.
    Si raccomanda  agli  organi  in  indirizzo  di  sensibilizzare  i
creditori  sul  fatto che agli eventuali ricorsi deve essere allegata
tutta la documentazione atta non solo a  comprovare  l'esistenza  del
debito  ma anche idonea a contrastare il motivo di esclusione addotto
dall'organo della liquidazione. I ricorsi  stessi  sono  decisi  allo
stato  degli  atti  per cui una carente formulazione del ricorso o la
mancanza  di  elementi  che  giustifichino   quanto   sostenuto   dal
ricorrente comporta la conferma dell'esclusione.
    Per i ricorsi giacenti presso il Ministero dell'interno, il comma
3 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 342 del 1997 prevede la
possibilita'  di chiedere al creditore, all'organo della liquidazione
o all'ente l'eventuale integrazione della documentazione entro trenta
giorni dalla richiesta, con sospensione del termine per la  decisione
di merito.
    5.5.2  I piani di risanamento approvati ai sensi dell'articolo 25
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144
    L'articolo 25 del decreto legge  n.  66  del  1989  prevedeva  la
concessione  di  un  mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti a
seguito dell'approvazione del  piano  di  risanamento  da  parte  del
Ministro  dell'interno. Il mutuo veniva erogato in singole annualita'
sino alla concorrenza  del  fabbisogno.  Per  alcuni  enti  la  massa
passiva e' stata di un ammontare cosi' elevato che e' ancora in corso
l'erogazione  delle  singole  annualita'.  Al  fine  di consentire il
definitivo e immediato pagamento dei creditori e' stata data facolta'
agli enti di richiedere l'erogazione anticipata delle quote di  mutuo
ancora da riscuotere.
    5.5.3 Le misure straordinarie
    Riprendendo una disposizione gia' esistente in ordine alle misure
necessarie  per  l'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato, e' stata prevista una norma di chiusura che  consente,
nei  casi  per  i  quali  le  misure  ordinarie  dovessero  rilevarsi
insufficienti, la possibilita', al fine di garantire  il  risanamento
dell'ente,   che   il   Ministro   dell'interno,  su  proposta  della
Commissione  per  la  finanza  e  gli  organici  degli  enti  locali,
stabilisca  misure  straordinarie  per  il  pagamento integrale della
massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti.
E'  evidente  che  la  norma  presuppone  l'attivazione   in   primis
dell'ente, ma qualora gli organi ordinari dovessero omettere di farsi
carico  della  situazione  di  perdurante dissesto, l'attivazione del
Ministro puo' essere richiesta sia dall'organo di controllo regionale
che dall'organo di revisione contabile.
    Le misure sono volte a studiare le soluzioni possibili che l'ente
tradurra'  in  provvedimenti  operativi,  quali,  ad   esempio,   una
riduzione della pianta organica oltre il numero di posti spettanti in
base agli indici di fascia, la rinegoziazione dei mutui etc..
    5.5.4  La  composizione  e  i poteri dell'organo straordinario di
liquidazione
    La composizione degli organi della liquidazione e' stata ampliata
dall'articolo  10,  prevedendo  la  presenza  tra  i  componenti   di
magistrati  a  riposo  della  Corte  dei  Conti,  della  magistratura
ordinaria, del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente.
    All'articolo 12, comma  1,  lettera  e),  e'  stata  prevista  la
possibilita'   di   sostituzione   totale   o   parziale  dell'organo
straordinario della liquidazione, qualora  non  venga  rispettato  il
termine  per la formazione del piano di rilevazione. In tal caso, con
il decreto che dispone la  sostituzione,  il  Ministero  dell'interno
stabilisce   anche   il   compenso  da  erogarsi  ai  commissari  con
riferimento alle operazioni da questi portate atermine.
    Nulla e' invece previsto in ordine  ai  compensi  da  erogare  ai
commissari  che  per qualsiasi motivo cessano dall'incarico nel corso
del procedimento. E' evidente che anche in tal caso la valutazione va
effettuata con riferimento alle operazioni compiute ed  all'attivita'
effettivamente  svolta  dal singolo commissario, tenendo presente che
la procedura della liquidazione straordinaria si compone  di  quattro
momenti   essenziali:   stipula  delle  transazioni  nella  procedura
semplificata  e  relativi  pagamenti,  presentazione  del  piano   di
rilevazione,  approvazione  del piano di estinzione, approvazione del
rendiconto della liquidazione straordinaria.
    5.5.5  Le  misure  sostitutive  dell'alienazione  del  patrimonio
disponibile
    L'articolo  13  ha dato una regolamentazione organica alle misure
sostitutive  dell'alienazione  del   patrimonio   dell'ente   locale.
Infatti,   una  volta  definita  la  massa  passiva  e  iniziatasi  a
realizzare la massa attiva, puo' sorgere, ed in passato piu' volte e'
sorto,  il  problema  per  l'ente  locale   dissestato   di   evitare
l'alienazione del proprio patrimonio. Per consentire la conservazione
patrimoniale  e'  stata accordata, nell'articolo 88 dell'ordinamento,
la facolta' per l'ente locale di  riscattarlo,  con  versamento  alla
liquidazione  di  risorse  pari  al  prezzo di realizzo, purche' rese
liquide, compresa la possibilita' di contrarre un mutuo passivo,  con
onere  a  proprio  carico,  per  il  valore  di realizzo dei beni, da
assumere con la Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito
nel limite di cui dall'articolo 46, comma 1, del decreto  legislativo
n. 77 del 1995, e successive modifiche, elevato sino al 40 per cento.
    Con l'articolo 14 e' stato conseguentemente modificato l'articolo
89  del  decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato
dal comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.
669,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30. Le modifiche consentono  che  anche  l'assunzione  del  mutuo,  a
carico  dell'ente  locale,  per  il finanziamento della massa passiva
come individuata con il  piano  di  rilevazione,  possa  avvenire  in
deroga al limite dell'articolo 46, comma 1, ma entro la soglia del 40
per  cento,  al  fine  di  evitare che si determinino gravi squilibri
nella gestione corrente dell'ente.
    5.5.6 Altre disposizioni concernenti il dissesto
    Il decreto legislativo n. 342 del  1997  ha  altresi'  modificato
alcuni dei termini previsti nella procedura del dissesto.
    L'articolo   12,   comma  1,  lettera  a)  del  suddetto  decreto
legislativo  ha  stabilito  che  il  termine  previsto  dal  comma  1
dell'articolo  87  del  decreto  legislativo  n.  77 del 1995, per la
presentazione del piano di rilevazione, stabilito  in  180  giorni  a
decorrere  dalla data di insediamento dell'organo della liquidazione,
sia prorogato di ulteriori 180 giorni per i  comuni  con  popolazione
superiore  a  250.000  abitanti  o  capoluogo  di  provincia e per le
province,  in  considerazione  che   questi   presentano   situazioni
debitorie pregresse particolarmente complesse.
    L'articolo  9,  ha  uniformato  il  termine dei provvedimenti che
l'ente dissestato deve  adottare  per  il  riequilibrio  di  bilancio
previsti  dall'articolo  84  del  decreto legislativo n. 77 del 1995,
stabilendo che  essi  cessano  di  avere  effetto  dopo  cinque  anni
computando  nel  calcolo  anche  l'anno  nel quale e' stata approvata
l'ipotesi di bilancio riequilibrato. Per cui se l'ipotesi di bilancio
e' relativa  all'esercizio  1997,  i  provvedimenti  straordinari  di
riequilibrio  cesseranno  di  avere  effetto a partire dall'esercizio
2002, e dall'anno  successivo  non  sussistera'  piu'  l'obbligo  del
mantenimento dei provvedimenti stessi.
    L'articolo   19,  che  ha  uniformato  anche  i  termini  per  la
sottoposizione  ai  controlli  centrali  degli  enti  strutturalmente
deficitari  di  cui  al  comma  8-bis  dell'articolo  45, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha stabilito che gli  enti  che
hanno  dichiarato  il  dissesto  sono  soggetti,  per  la  durata del
risanamento, al controllo centrale sulle dotazioni organiche e  sulle
assunzioni  nonche' alla presentazione della certificazione sul costo
dei servizi per le misure stabilite  dall'articolo  84,  del  decreto
legislativo  n.  77  del  1995, e per i servizi a domanda individuale
nella misura del 36 per cento comprendendo nei ricavi sia i  proventi
tariffari che i contributi finalizzati.
    L'articolo  15  introduce  alcuni aggiustamenti alle disposizioni
dell'articolo  90  dell'ordinamento  finanziario  e  contabile,   che
disciplinano  l'accertamento  delle  responsabilita' per i debiti che
vengono esclusi dalla massa passiva della liquidazione straordinaria.
Inoltre  si  e'  uniformata la disposizione del comma 3 dell'articolo
90, sopra citato, in ordine alla nomina di un commissario ad acta  da
parte  dell'organo  regionale di controllo in caso di inattivita' del
consiglio comunale, a quelle contenute nell'articolo  17,  comma  45,
della  legge 15 maggio 1997, n. 127, le quali prevedono che la nomina
del commissario sia di competenza del difensore civico regionale.
    5.6 L'accertamento delle responsabilita' dello stato di dissesto
    Il  legislatore,  nella  delega  al  Governo,  ha  esplicitamente
disposto che venissero introdotte sanzioni per gli amministratori che
hanno  direttamente  concorso  a  determinare  con azioni o omissioni
dolose o colpose, lo stato di dissesto, esclusa qualsiasi limitazione
dell'elettorato attivo e passivo.  Conseguentemente, l'articolo 7  ha
stabilito  che  la  deliberazione  di dissesto e' trasmessa dall'ente
contestualmente al Ministero dell'interno ed alla  Procura  regionale
della  Corte dei conti, competente per territorio. Alla deliberazione
e' allegata una  dettagliata  relazione  del  collegio  dei  revisori
contabili  con l'analisi delle cause che hanno provocato il dissesto.
Non si tratta di una  denuncia  ma  di  una  preventiva  segnalazione
necessaria  per  l'avvio del procedimento istruttorio di accertamento
delle eventuali responsabilita' di amministratori. L'accertamento  di
dette  responsabilita'  e'  effettuato  dalla Sezione regionale della
Corte dei conti competente per territorio. La sanzione, che  consegue
automaticamente  alla  pronuncia  di  responsabilita' della Corte dei
conti, consiste nell'interdizione per cinque  anni  dalla  carica  di
assessore,  revisore  dei  conti di enti locali, di rappresentante di
ente locale presso altri enti, istituzioni ed  organismi  pubblici  e
privati.   Si   vuole   in  sostanza  inibire  al  soggetto  ritenuto
responsabile di aver provocato lo  stato  di  dissesto  dell'ente  di
ricoprire   incarichi   di   responsabilita'   amministrativa,  fatta
eccezione per quelli elettivi.
    Si invita a dare comunicazione della presente a  tutti  gli  enti
interessati.
                    Il direttore generale dell'Amministrazione civile
                                            GELATI