Art. 3.
 A decorrere dal 1 gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito
dalla provincia di Aosta, la misura dei compensi e dei rimborsi spese
di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, e' stabilita nel modo seguente:
  a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo
0,30  per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un
massimo di L. 120.000;
  b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i
pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di  mora,  pari
all'1,00  per  cento delle somme riscosse, con un minimo di L.  5.000
ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
  c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al  3,65  per
cento delle somme riscosse;
  d)  compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L.
10.750 (lire diecimilasettecentocinquanta) per il 1998 e a L.   8.383
(lire ottomilatrecentottantatre) per il 1999.
 2.  Il  numero  degli  abitanti  serviti  e' quello risultante dagli
ultimi dati sulla popolazione  residente  pubblicati  dall'ISTAT  nel
bollettino  mensile  di  statistica agosto-settembre 1997, che per la
provincia di Aosta risulta pari a n. 119.198 unita'.
 3. La misura del rimborso delle spese delle procedure  esecutive  e'
quella  determinata,  per i diversi adempimenti, in base alla tabella
approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia,  con
decreto  del  Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.