Art. 43. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lodi, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' stabilita nel modo seguente: a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000; b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo; c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse; d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.597 (lire settemilacinquecentonovantasette) per il 1998 e a L. 11.152 (lire undicimilacentocinquantadue) per il 1999. 2. Il numero degli abitanti serviti e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Lodi risulta pari a n. 191.847 unita'. 3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive e' quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.