Art. 66.
 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  per  l'ambito territoriale
costituito dalla provincia di Prato, la misura  dei  compensi  e  dei
rimborsi  spese  di  cui  all'articolo  61 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  e'  stabilita  nel  modo
seguente:
  a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo
0,30  per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un
massimo di L. 120.000;
  b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i
pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di  mora,  pari
all'1,00  per  cento delle somme riscosse, con un minimo di L.  5.000
ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
  c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al  3,65  per
cento delle somme riscosse;
  d)  compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L.
9.247 (lire novemiladuecentoquarantasette) per il 1998 e a L.  10.908
(lire diecimilanovecentootto) per il 1999.
 2. Il numero degli  abitanti  serviti  e'  quello  risultante  dagli
ultimi  dati  sulla  popolazione  residente pubblicati dall'ISTAT nel
bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997,  che  per  la
provincia di Prato risulta pari a n. 223.095 unita'.
 3.  La  misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive e'
quella determinata, per i diversi adempimenti, in base  alla  tabella
approvata,  sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con
decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.