Art. 68.
 1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1998,  per  l'ambito territoriale
costituito dalla provincia di Reggio Calabria, la misura dei compensi
e  dei  rimborsi  spese  di  cui  all'articolo  61  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e' stabilita nel
modo seguente:
  a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo
0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed  un
massimo di L. 120.000;
  b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i
pagamenti  effettuati  prima della notifica dell'avviso di mora, pari
all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L.    5.000
ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
  c)  compenso  per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per
cento delle somme riscosse;
  d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a  L.
15.391 (lire quindicimilatrecentonovantuno) per il 1998 e a L.  9.640
(lire novemilaseicentoquaranta) per il 1999.
 2.  Il  numero  degli  abitanti  serviti  e' quello risultante dagli
ultimi dati sulla popolazione  residente  pubblicati  dall'ISTAT  nel
bollettino  mensile  di  statistica agosto-settembre 1997, che per la
provincia di Reggio Calabria risulta pari a n. 578.818 unita'.
 3. La misura del rimborso delle spese delle procedure  esecutive  e'
quella  determinata,  per i diversi adempimenti, in base alla tabella
approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia,  con
decreto  del  Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.