Art. 2. La liquidazione si svolgera' secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente. Roma, 3 dicembre 1997 Il Ministro: Pinto