Art. 2.
  La liquidazione si svolgera' secondo  le ordinarie norme in vigore,
con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi
dell'art. 206  del regio decreto  16 marzo 1942, n.  267, l'esercizio
dell'impresa (esercizio provvisorio).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato per l'iscrizione,  a cura del liquidatore, al
registro delle imprese territorialmente competente.
   Roma, 3 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Pinto