Art. 2.
  1. La conservatoria dei registri immobiliari mettera' in ufficio, a
disposizione di  coloro che  non sono  in grado  di redigere  note su
supporto informatico,  le apparecchiature  ed il  software necessario
per  la  registrazione su  dischetto  delle  formalita' che  dovranno
successivamente essere  presentate dal richiedente allo  sportello di
accettazione.